Azienda – Impresa

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Questa voce è stata curata da Chiara Zambrelli

 

Impresa – Scheda sintetica

Nozione

Ai sensi dell’art. 2082 c.c. “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi”.
L’impresa si caratterizza per i seguenti elementi:

  • esercizio di attività economica, intendendosi per tale un’attività di produzione di beni (beni primari agricoltura, pesca; attività industriali) e servizi
  • organizzazione
  • attività esercitata professionalmente
    L’impresa, quindi, è un’attività economica organizzata dall’imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.

 

 

Categorie

Possono individuarsi le seguenti categorie di classificazione dell’impresa:

  • imprenditore agricolo e commerciale
  • imprenditore piccolo e grande
  • imprenditore individuale e società
    L’appartenenza ad una determinata tipologia consente di individuare la normativa applicabile all’impresa.

 

 

Disciplina

1) CODICE CIVILE
Il codice civile detta specifiche disposizioni riferite agli imprenditori in generale ed altre riferite all’imprenditore commerciale in particolare.
Disciplina comune è dettata dagli artt. 2084 e ss.
L’imprenditore datore di lavoro ha il potere di organizzare e dirigere l’impresa predisponendo norme interne in tal senso.
Ai sensi dell’art. 2087 c.c. l’imprenditore deve adottare tutte le misure che sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, secondo le particolarità del lavoro e l’esperienza e la tecnica.

2) REGISTRO DELLE IMPRESE
Secondo quanto previsto dall’art. 2188 c.c., le imprese sono registrate nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (art. 2195 c.c.): gli imprenditori che esercitano:

  • un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
  • un’attività di intermediazione nella circolazione di beni e servizi;
  • un’attività di trasporto terra, per acqua e aria;
  • un’attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliare a quelle sopra elencate.
    Sono escluse dall’obbligo di iscrizione l’impresa agricola e la piccola impresa.

 

3) SCRITTURE CONTABILI
L’art. 2214 c.c. prevde che l’imprenditore debba tenere il libro giornale (nel quale vengono indicati giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa) e il libro degli inventari.
Deve redigere l’inventario all’inizio dell’esercizio dell’impresa e ogni anno successivo.
L’inventario deve riportare le voci di attivo e di passivo, si chiude con il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite.
Sono esclusi dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili le imprese agricole e le piccole imprese
Gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale e che non siano piccoli imprenditori sono soggetti alle procedure di insolvenza, al fallimento e al concordato preventivo (art. 2221 c.c.).

4) GLI AUSILIARI DELL’IMPRESA
All’esercizio dell’impresa partecipano oltre al titolare, altri soggetti che assumono la qualifica di ausiliari.
Sono ausiliari autonomi le persone estranee all’organizzazione che operano in maniera indipendente rispetto all’imprenditore.
Sono ausiliari subordinati le persone che operano all’interno dell’organizzazione di impresa e che sono in una posizione di subordinazione rispetto all’imprenditore.
Tra gli ausiliari dell’imprenditore vi sono figure espressamente disciplinate: l’institore, il procuratore e i commessi.

 

Azienda – Scheda sintetica

Definizione (art. 2555 c.c.)

L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
L’azienda è lo strumento principale per l’esercizio dell’attività economica dell’imprenditore.
I beni sono aziendali in quanto funzionalmente collegati all’esercizio dell’impresa.
Costituiscono un’azienda:

  • le cose materiali, i beni in senso stretto, intendendosi per tali gli immobili, i locali, le attrezzature, gli arredi, merci, il denaro;
  • i servizi e i beni immateriali, intendendosi per tali marchi brevetti, segni distintivi, diritti d’autore.

I beni che compongono l’azienda non devono essere necessariamente di proprietà dell’imprenditore, essendo sufficiente che egli abbia un titolo, anche diverso dalla proprietà, per utilizzare detti beni.
Qualità caratterizzante l’azienda è l’ “avviamento”, ovvero, l’attitudine a produrre beni e servizi e, quindi, la capacità di profitto dell’azienda. Può anche essere assente tale qualità, nel caso ad esempio di azienda appena costituita.

 

Vicende dell’azienda (art. 2555 c.c.)

L’imprenditore può disporre dei singoli beni aziendali dei quali sia proprietario e può disporre dell’azienda nel suo complesso.
L’azienda può essere oggetto di trasferimento. Il trasferimento può realizzarsi tramite i cosiddetti atti inter vivos e, quindi, cessione in usufrutto, vendita e affitto o mortis causa e, quindi, per successione ereditaria.
Altre forme di trasferimento possono avvenire per donazione, conferimento in società e permuta.

 

Fonti normative

Impresa

  • definizione di impresa: art. 2082 c.c., art. 2083 c.c.
  • norme generali: art. 2086 c.c., 2087 c.c.
  • prestatore di lavoro subordinato: art. 2094 c.c.
  • Imprenditore agricolo: 2135 – 2139 c.c. – D.lgs 99/2004;
  • Imprenditore artigiano: art. 2083 c.c. – Legge Quadro sull’artigianato L. 443/1985
  • Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione: artt. 2188 – 2194 c.c., imprese soggette all’obbligo di registrazione artt. 2195 c.c.
  • Disposizioni particolari per le imprese commerciali: rappresentanza artt. 2203 – 2213 c.c.
  • Tenuta delle scritture contabili: artt. 2214 – 2220 c.c.
  • Fallimento e concordato preventivo: art. 2221 c.c. – R.D. n. 267/19742 art. 1
  • Impresa sociale: D.lgs 155/2006;
  • Impresa familiare art. 230 bis c.c.
  • Consorzi: artt. 2602 – 2615 bis c.c.
  • GEIE Reg. CEE 2137/1985 del 25.07.1985

 

 

Azienda

  • definizione: art. 2555 c.c.
  • nella cessione dell’azienda: artt. 2557 – 2562 c.c.
  • segni distintivi (ditta, insegna, marchi): artt. 2563 – 2547 c.c.

 

 

Cosa fare – Tempi

Qualora si abbia necessità di reperire informazioni relative all’impresa (con la quale è in corso, o sia cessato, un rapporto di lavoro) raccogliere tutta la documentazione relativa al proprio rapporto di lavoro e ai propri crediti, richiedere visura camerale ordinaria o storica.

 

A chi rivolgersi

  • Per avere informazioni generali sui dati identificativi e vicende dell’impresa rivolgersi alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.
  • Per avere informazioni su cessioni di azienda o singoli rami, avvio di procedure di licenziamenti collettivi contattare le strutture aziendali o territoriali del sindacato;
  • Per eventuali controversie rivolgersi a un Ufficio vertenze sindacale e a uno studio legale esperto in diritto del lavoro

 

 

Documenti necessari

  • visura camerale ordinaria o storica (consente di individuare tutti le vicende quali trasferimento, cambio amministratori, modifica sedi che hanno interessato l’impresa)
  • lettera assunzione e/o contratto di lavoro (a tempo indeterminato o a termine o a progetto)

 

 

Impresa – Scheda di approfondimento

La nozione di impresa si ricava dagli dalla definizione di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c.

 

Definizione di impresa

  1. attività economica: è considerata attività economica – e quindi rientra nella nozione di impresa – : l’attività commerciale, l’attività dell’agricoltore (impresa agricola); l’attività delle imprese teatrali. Non appartengono al concetto di attività economica e alla nozione di impresa le attività di mero godimento (es. amministrazione di un patrimonio) e le attività dei professionisti intellettuali e degli artisti.
  2. organizzazione: impiego sia di mezzi personali che materiali. Sono elementi personali il lavoro dipendente o autonomo, sono elementi materiali i locali, macchinari, materie prime. L’organizzazione sussiste anche se non vi è impiego di lavoro altrui. L’elemento dell’organizzazione consente di distinguere l’imprenditore dal lavoratore autonomo. L’organizzazione di beni e servizi seppur minima è sempre necessaria nell’impresa. L’imprenditore si distingue anche dal professionista intellettuale. Ai sensi dell’art. 2238 c.c. il professionista intellettuale diventa imprenditore se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata. Vi deve essere quindi non solo un’attività intellettuale, ma anche l’ulteriore apporto organizzativo che consenta di qualificare tale attività come impresa.
  3. professionalità: il soggetto che agisce deve compiere con carattere di abitualità e in modo non occasionale operazioni economiche, con coordinamento sistematico di tali operazioni economiche con un obiettivo prestabilito. Non è necessario che l’attività sia esclusiva, prevalente o continuativa. Quanto a tale ultimo elemento, sussiste un’attività di impresa anche qualora vi siano interruzioni, ad esempio come nelle attività stagionali.
  4. produzione e scambio i beni e servizi: i beni devono essere destinati al mercato e non è imprenditore colui che svolge attività di produzione di beni e servizi ad uso personale.
  5. scopo di lucro: è stato affermato che lo scopo di lucro è un elemento naturale dell’attività di impresa, ma non un elemento che ne deve caratterizzare lo scopo al fine di affermare la sussistenza di un’impresa (cfr Galgano), ad esempio come accade per le società mutualistiche (società cooperative) e le imprese esercitate dagli enti pubblici. L’impresa invece deve ricavare dalla propria attività quanto necessario per far fronte ai costi di produzione, si parla in tal senso di obiettività economica della gestione (Galgano).

 

 

Categorie di imprese


IMPRENDITORE AGRICOLO
Sono imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) coloro che coltivano la terra e allevano bestiame, chi esercita allevamenti ittici, aziende casearie e conserverie, aziende che prestano servizi a favore dell’agricoltura.
Il D.Lgs. 228/2001, che ha modificato l’art. 2135 c.c., prevede che è imprenditore agricolo chi esercita: coltivazione del fondo, selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. Sono connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetti prodotti ottenuto dalle attività principali.
Il D.Lgs. 99/2004 art. 1 istituisce la figura dell’Imprenditore agricolo professionale, definito come chi “in possesso di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. direttamente od in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”. L’imprenditore agricolo è quindi quella figura che si dedica all’attività agricola facendone derrivare la parte maggiore del proprio reddito.
Il D.Lgs. 99/2004 art. 2, prevede l’esercizio dell’attività di imprese agricole professionali in forma societaria e prevede che sono considerate imprese agricole le società di persone, le società cooperative e di capitali, qualora il loro oggetto sociale preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricola e qualora un socio nelle società di persone, l’amministratore nelle società di capitali o almeno un quindi dei soci nelle società cooperative siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La qualifica di Imprenditore agricolo professionale ha sostituito quella di imprenditore agricolo a titolo principale, precedentemente in vigore.
Dallo status di imprenditore agricolo deriva una differente disciplina dal punto di vista normativo rispetto alle imprese commerciali.
Gli imprenditori agricoli non sono soggetti alla tenuta delle scritture contabili, al fallimento (art. 2214 c.c.) ed alle altre procedure concorsuali (art. 2221 c.c.).

IMPRENDITORE COMMERCIALE
Sono imprenditori commerciali quelli che esercitano:

  • un’attività diretta alla produzione di beni e servizi,
  • intermediaria nella circolazione dei beni,
  • di trasporto per terra, per acqua e per aria, attività ausiliare alle precedenti.
  • attività bancaria o assicurativa
  • attività ausiliarie.

 

PICCOLO IMPRENDITORE
Il piccolo imprenditore è definito dall’art. 2083 c.c..
Sono piccoli imprenditori coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
Elemento caratterizzante di tale figura è il lavoro prevalente personale o dei propri familiari, prevalenza sia rispetto al lavoro dei terzi che rispetto ai capitali impiegati.
Ad esempio non appartiene alla figura del piccolo imprenditore colui che anche se non si avvale dell’attività di terzi, impiega prevalente capitale derivante da investimenti finanziari.
Il piccolo imprenditore è esonerato dalla tenuta dei libri (libro degli inventari e libro giornale) e delle scritture contabili (art. 2214, comma 3, c.c.). E’ iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese con funzione di pubblicità notizia. La registrazione ha quindi mera funzione informativa rispetto ai terzi.
Non sono sottoposti al fallimento e al concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino di possedere una soglia dimensionale inferiore a quella prevista dall’art. 1 RD 267/1942.
In particolar modo, è esente l’imprenditore che dimostri di rimanere contemporaneamente al di sotto delle soglie di seguito indicate:

  • non avere avuto un attivo patrimoniale complessivo annuo superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi precedenti all’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività;
  • non aver realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a € 200.000,00 nei tre esercizi precedenti al deposito dell’istanza o dall’inizio dell’attività;
  • non deve avere debiti di ammontare complessivamente superiore ad € 500.000,00.

 

IMPRENDITORE ARTIGIANO
L’art. 2083 c.c. lo annovera tra i piccoli imprenditori.
Le leggi successive però hanno ampliato la nozione di impresa artigiana. In particolar modo la Legge quadro sull’artigianato L. 443/1985, in attuazione dell’art. 45 2 comma Cost., consentono la qualificazione di impresa artigiana anche per quelle imprese di medie dimensioni, può assumere forma di società e può avere produzioni in serie.
Gli interpreti ritengono che le due diverse definizioni rilevino sotto profili diversi. La definzione di cui alla Legge quadro sull’artigianato rileverebbe agli effetti previsti dalla norma di settore e della normativa di settore e quindi ad esempio ai fini della concessione dei finanziamenti, o alle forme di previdenza riservate. (cfr Cass. 4455/2001; Cass. 5980/2005).

IMPRESA INDIVIDUALE O COLLETTIVA

  • L’impresa individuale è l’attività d’impresa svolta da una persona fisica.
  • L’impresa collettiva: l’attività d’impresa è esercitata da un ente associativo ovvero nella forma della società. La società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di un’impresa non commerciale; le altre forme societarie possono essere utilizzate per l’esercizio sia di attività agricola che commerciale.
    L’attività di impresa può essere esercitata anche da associazioni e fondazioni. (Torrente).

 

IMPRESA SOCIALE
Secondo il D.Lgs. 155/2006 sussiste un’impresa sociale quando:

  • l’attività ad oggetto la produzione o lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Sono da intendersi beni e servizi di utilità sociali quelli relativi all’assistenza socio sanitaria, educazione, istruzione, formazione, tutela dell’ambiente, turismo sociale; attività di produzione e scambio di beni o servizi finalizzati all’inserimento dei lavoratori svantaggi o disabili.
  • attività esercitata in via stabile e principale;
  • attività diretta all’interesse generale;
  • assenza di scopo di lucro.
    L’impresa sociale deve iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese e deve tenere le scritture contabili, in caso di insolvenza l’impresa è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento (art. 10 e 15 D.Lgs. 155/2006).

 

IMPRESA FAMILIARE
E’ l’impresa nella quale collaborano il figlio, il coniuge, i parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo dell’imprenditore (art. 230 bis c.c.)
Non assume rilevanza ai fini della qualificazione di impresa familiare il rapporto capitale – lavoro, per cui possono esservi imprese familiari anche di medie e grandi dimensioni.
Il familiare che presta in maniera continuativa la propria collaborazione nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento, di partecipare agli utili dell’impresa, ai beni acquistati con essa e agli incrementi.
Al titolare dell’impresa spettano le decisioni relative alla gestione ordinaria, in autonomia e senza obbligo di consultarsi preventivamente con i familiari.
Spettano invece alla maggioranza dei componenti l’impresa familiare: impiego utili ed incrementi, gestione straordinaria dell’impresa, scelta degli indirizzi produttivi, decisione di cessare l’impresa.
Cessazione del singolo partecipante: può avvenire per recesso ad nutum, per giusta causa, esclusione del familiare (decisione che spetta al solo titolare), perdita dello status di familiare.
In caso di cessazione della partecipazione, al singolo spetta la liquidazione dei diritti.
Cessazione dell’impresa familiare: per decisione del titolare, alienazione azienda, fallimento titolare, morte del titolare.
In caso di alienazione dell’azienda e di divisione ereditaria, ai familiari spetta il diritto di prelazione la propria partecipazione.

CONSORZIO DI IMPRESE
Si tratta di un gruppo di imprese caratterizzato da un’organizzazione comune per soddisfare esigenze di coordinamento della produzione e dello scambio. Art. 2602 c.c.
I consorzi possono essere volontari e obbligatori.

  • Consorzio volontario: si fonda su un contratto consortile, ovvero, il contratto tramite il quale più imprese istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e la organizzazione delle varie fase della loro attività d’impresa. Caratteristiche: soggetti sono imprenditori, possono esercitare attività economiche diverse tra loro, le imprese mantengono la loro individualità. Il contratto consortile deve avere forma scritta ad substantiam e ha una durata decennale.
  • Consorzi obbligatori: disposte dall’autorità governativa per esigenze di organizzazione della produzione (art. 2616 c.c.) o per la gestione collettiva dei prodotti agricoli (art. 2617 c.c.).

I consorzi possono avere una mera attività interna che esterna.
Nel primo caso regolano i rapporti tra i consorziati senza che il consorzio venga a contatto con i terzi; in caso di attività esterna viene svolta attività con i terzi nell’interesse dei consorziati.
Quanto alla responsabilità per le obbligazioni.

  • Per le obbligazioni assunte in nome e per conto del consorzio (ad esempio per stipendio dei i dipendenti, canone di locazione), ne risponde il fondo consortile.
  • Per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati(acquisto materie prime). Ne rispondono solidalmente e ed illimitatamente il consorziato e il fondo consortile.

 

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO
(Reg CEE 2137/85 del 25.07.0985)
Forma associativa tra soggetti anche non imprenditori che svolgono attività economica, Almeno due membri devono esercitare attività in Paesi membri diversi dell’Unione.
E’ costituito con contratto avente forma scritta ad substantiam e viene iscritto nel registro delle imprese. Con l’iscrizione il GEIE acquista la capacità di essere titolare di diritti, obbligazioni, di stipulare contratti e di compiere atti giuridici e stare in giudizio.
Delle obbligazioni rispondono solidalmente ed illimitatamente tutti i membri del gruppo e il patrimonio del gruppo. I creditori possono agire nei confronti del singolo membro dopo aver chiesto al gruppo di pagare e decorso un congruo termine il gruppo non abbia pagato.

 

Segni Distintivi

LA DITTA
E’ il nome sotto il quale l’imprenditore svolge la propria attività ed il mezzo tramite il quale viene individuata l’impresa.
Nella creazione della ditta l’imprenditore deve osservare il principio di novità e il principio di verità.
Secondo il principio di novità, la ditta deve caratterizzare l’impresa distinguendola da ogni altra similare e in particolar modo rispetto ad imprese del medesimo settore e dello stesso territorio.
La ditta quindi non deve creare confusione rispetto ad altre imprese.
Secondo il principio della verità il nome deve contenere almeno il cognome dell’imprenditore.

L’INSEGNA
E’ il segno distintivo del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore.

IL MARCHIO
E’ il segno distintivo dei prodotti e delle merci. Ad esempio il marchio può identificare non sola una merce prodotta, ma anche servizi e attività produttive.
Il marchio deve essere caratterizzato da:

  • liceità, non possono essere marchi segni contrari all’ordine pubblico o al buon costume o alla legge.
  • non deve avere segni ingannevoli
  • deve avere capacità distintiva rispetto agli altri prodotti,
  • deve avere carattere di novità

 

 

Disciplina


REGISTRO DELLE IMPRESE
Il registro delle imprese (art. 2188 c.c.) tenuto presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura si compone di una sezione ordinaria e di una sezione speciale.
Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori individuali commerciali non piccoli, le società (non società semplici), i gruppi europei di interesse economico, gli enti pubblici economici.
Nella sezione speciale sono iscritti gli imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, le società semplici, gli imprenditori artigiani. In altra sezione speciale, le società tra avvocati.
Il registro delle imprese è pubblico e le informazioni risultanti dal registro sono opponibili e non si potrà affermare di non averne avuto notizia.

IMPRENDITORE E RAPPORTO DI LAVORO
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori (art. 2086 c.c.).
L’imprenditore ha la direzione dell’impresa, esercita il potere gerarchico sui prestatori di lavoro a lui subordinati.
E’ da escludersi però che il datore di lavoro possa impartire prescrizioni, che impongano limitazioni alla libertà del datore di lavoro risultino prive di fondamento logico e siano del tutto avulse dalle ragioni attinenti all’organizzazione, alla disciplina e all’attività produttiva (cfr Cass. 18.02.2000 n. 1892). Sono collaboratori dell’imprenditore i prestatori di lavoro (art. 2094 c.c.).
Art. 2087 c.c. l’imprenditore ha l’obbligo di tutelare la salute dei prestatori di lavoro. Il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo le particolarità del lavoro l’esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori.
Tale obbligo non si limita all’obbligo di astenersi dal porre in essere condotte lesive dell’incolumità, ma costituisce un preciso obbligo positivo di predisposizione di tutte le misure che anche se non richiamate in maniera specifica dalla disciplina speciale in materia di sicurezza sul lavoro, appaiono necessarie in concreto, o utili ed anche solo opportune.
Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di azienda sono comuni a tutti gli imprenditori.

GLI AUSILIARI DELL’IMPRESA
All’esercizio dell’impresa partecipano oltre al titolare, altri soggetti che assumono la qualifica di ausiliari.
Tra gli ausiliari dell’imprenditore vi sono figure espressamente disciplinate: l’institore, il procuratore e i commessi.
L’institore (artt. 2203 c.c. e ss.) è il soggetto che è preposto dall’imprenditore all’esercizio di un’impresa commerciale o di una sede secondaria dell’impresa o di un ramo. E’ dotato di rappresentanza ex lege dell’imprenditore. Può compiere atti inerenti all’esercizio dell’impresa con poteri autonomi di gestione, salvo le limitazioni derivanti dalla procura a lui conferita dall’imprenditore.
Può stare in giudizio in nome dell’imprenditore per le obbligazioni relative agli atti da lui compiuti.
I procuratori sono i soggetti che hanno il potere di compiere per l’imprenditore specifici atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, anche se non sono preposti alla stessa. Ha funzioni esecutive, non ha poteri autonomi di gestione.
I commessi (art. 2110 c.c.) sono lavoratori subordinati che compiono gli atti loro affidati dall’imprenditori con mansioni tecniche a contatto con il pubblico.

 

Azienda – Scheda di approfondimento

Definizione

L’art. 2555 c.c. definisce azienda il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Costituiscono un’azienda:

  • le cose materiali: i beni in senso stretto, intendendosi per tali gli immobili, i locali, le attrezzature, gli arredi, merci, il denaro;
  • i servizi e i beni immateriali, intendendosi per tali marchi brevetti, segni distintivi, diritti d’autore.

I beni che compongono l’azienda non devono essere necessariamente di proprietà dell’imprenditore, essendo sufficiente che egli abbia un titolo, anche diverso dalla proprietà, per utilizzare detti beni.
Elemento caratterizzante l’azienda è l’ “avviamento”, ovvero, la capacità di profitto dell’azienda.
Può anche essere assente tale qualità, nel caso ad esempio di azienda appena costituita.

 

Vicende dell’azienda (art. 2555 c.c.)

L’imprenditore può disporre dei singoli beni aziendali dei quali sia proprietario e può disporre dell’azienda nel suo complesso.
L’azienda può essere oggetto di trasferimento. Il trasferimento può realizzarsi tramite i cosiddetti atti inter vivos e, quindi, cessione in usufrutto, vendita e affitto o mortis causa e, quindi, per successione ereditaria.
Altre forme di trasferimento possono avvenire per donazione, conferimento in società e permuta.
La cessione d’azienda comporta automaticamente i seguenti effetti:

  • divieto di concorrenza: il cedente deve astenersi, per cinque anni dalla cessione, dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto o ubicazione sia idonea a sviare clientela dell’azienda ceduta (art. 2557 c.c.)
  • successione nei contratti stipulati: in seguito al trasferimento d’azienda il cosiddetto cessionario (colui al quale è ceduta l’azienda) subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbia carattere personale (art. 2558 c.c.).In particolar modo, si ha successione nei contratti che riguardano la locazione, somministrazione di materia prime, contratti con i clienti, contratti di assicurazione.
    Nella cessione del contratto in ambito di una cessione d’azienda non è necessario il consenso del contraente ceduto. In tal caso il contraente ceduto ai sensi dell’art. 2558 c.c. potrà recedere dal contratto entro tre mesi dalla cessione per giusta causa
  • successione nei credito (art. 2559 c.c.): la cessione dei crediti ha effetto nei confronti dei terzi al momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Non occorre l’accettazione del debitore ceduto, né la notifica al debitore.
  • accollo dei debiti (art. 2560 c.c.): anche l’acquirente dell’azienda risponde dei deibiti del cedente sorti prima del trasferimento. Opera, quindi, un accollo ex lege dei debiti dell’azienda ceduta a condizione che tali debiti risultino dai libri contabili (art. 2560 c.c.).
  • Usufrutto o affitto d’azienda (art. 2562 c.c.): in caso di trasferimento tramite usufrutto o affitto d’azienda, l’usufruttuario ha l’obbligo di esercitare l’azienda sotto la ditta che la distingue, la deve gestire senza modificarne la destinazione e in modo da assicurarne il mantenimento dell’efficienza sia dell’organizzazione che degli impianti.

 

 

Trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda (art. 2112 c.c.)

L’art. 2112 c.c. disciplina l’ipotesi del trasferimento d’azienda o di ramo con specifico riferimento ai rapporti di lavoro.
Ai sensi dell’art. 2112 c.c., norma imperativa e inderogabile, in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Ai sensi dell’art. 2112 c.c. si ha trasferimento d’azienda nel caso di trasferimento di un’attività economica organizzata, sia con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che nel trasferimento conserva la propria identità.
Il ramo d’azienda è identificato dalla disposizione sopra richiamata in un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento.
Il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti inerenti il rapporto di lavoro e sussistenti al momento del trasferimento.
Il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento, ma il lavoratore che a seguito del trasferimento subisca una rilevante modifica delle condizioni di lavoro nei tre mesi successivi al trasferimento può rassegnare le dimissioni per giusta causa.

 

Azienda coniugale

Un caso particolare riguarda le aziende coniugali.
Si distinguono:

  • aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Tutte e due i coniugi devono considerarsi imprenditori. La rappresentanza e l’amministrazione dell’impresa spetta ad entrambi i coniugi per tutti gli atti di ordinaria amministrazione in via disgiunta e in via congiunta per quelli di straordinaria.
  • Aziende gestite da entrambi i coniugi ma create anteriormente al matrimonio. Titolarità azienda rimane al coniuge cui la stessa apparteneva prima del matrimonio, entrambi i coniugi però partecipano alla gestione dell’impresa e egli utili e gli incrementi
  • Aziende gestite da uno solo dei coniugi e create anteriormente al matrimonio. Non si ha impresa coniugale. E’ imprenditore il solo coniuge che ha create l’azienda e la gestisce.