Contratto di inserimento

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Scheda sintetica

Il contratto di inserimento, introdotto dal D.Lgs. 276/2003, è stato ABROGATO dalla legge 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro. L’abrogazione formale dell’istituto avrà, tuttavia, effetto dall’1/01/2013, mentre per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuerà ad applicarsi la previgente normativa: questa risulta, quindi, ancora rilevante per i contratti sottoscritti sino alla data indicata, che saranno validi fino alla loro naturale scadenza.

 

Il contratto di inserimento, nella concezione del legislatore del 2003, è finalizzato appunto all’inserimento o al reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle sue competenze professionali a un determinato contesto lavorativo.
Il D.Lgs. 276/2003 individua i soggetti che possono stipulare il contratto di inserimento, tanto dal lato del datore di lavoro, quanto dal lato del lavoratore.
Possono pertanto assumere in qualità di datore di lavoro con contratto di inserimento:

  • enti pubblici economici
  • imprese e loro consorzi
  • gruppi di imprese
  • associazioni professionali, socio – culturali, sportive
  • fondazioni
  • enti di ricerca, pubblici e privati
  • organizzazioni e associazioni di categoria.

I datori di lavoro sopra indicati possono stipulare il contratto in questione esclusivamente con le seguenti categorie di lavoratori:

  • soggetti di età compresa tra diciotto e ventinove anni;
  • disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
  • lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
  • lavoratori che desiderino riprendere l’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in aree geografiche con elevato tasso di disoccupazione femminile;
  • persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

La legge stabilisce poi ulteriori vincoli e limitazioni, per le quali si rimanda alla scheda di approfondimento.

Il contratto di inserimento sostituisce il precedente contratto di formazione lavoro (CFL), rispetto al quale mantiene tuttavia alcune differenze sostanziali.

 

Fonti normative

  • Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
  • Contratto Collettivo di Lavoro applicato (Nazionale o integrativo)
  • Legge 28 giugno 2012 n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

 

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale esperto in diritto del lavoro

 

 

Documenti necessari

  • Copia del contratto e/o lettera di assunzione
  • Documentazione sulla formazione ricevuta
  • Eventuale ultima busta paga

 

 

Scheda di approfondimento

Per poter assumere mediante contratti di inserimento, il datore di lavoro deve avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori con contratto di inserimento scaduto nei diciotto mesi precedenti la data della nuova assunzione.
Per il raggiungimento di tale limite non si calcolano i lavoratori che si siano dimessi o che siano stati licenziati per giusta causa o che al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto, con specifica indicazione del progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta, il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
La durata del contratto non dovrà essere inferiore a 9 mesi e superiore a 18, salvo la maggior durata fino a 36 mesi per l’assunzione di persone riconosciute affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per il calcolo del limite massimo di durata non si tiene conto dei periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.
Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti, ma può essere prorogato entro il limite massimo di durata (18 o 36 mesi).
Al lavoratore assunto con contratto di inserimento non può essere attribuito un inquadramento inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle per le quali è preordinato il contratto di inserimento.
Alla contrattazione collettiva spetta di determinare le modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Qualora ciò non avvenisse nel termine di 5 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003, il Ministro del lavoro provvederà a convocare le parti sociali per promuovere l’accordo.
In mancanza di tale accordo nei 4 mesi successivi, la questione sarà disciplinata mediante decreto dello stesso Ministro.