Assegno sociale

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Questa voce è stata curata da Mirko Altimari

 

Scheda sintetica

L’assegno sociale costituisce la più importante prestazione di carattere assistenziale del nostro ordinamento.
La sua erogazione pertanto prescinde dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini – a partire dai 65 anni di età – che si trovino in determinate condizioni economiche stabilite dalla legge.
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente, quindi l’assegno sociale è sempre pagato con carattere di provvisorietà.
L’assegno sociale non è soggetto a tassazione Irpef e non si trasmette agli eredi dopo la morte del titolare.

 

Scheda di approfondimento

Beneficiari

Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani, comunitari e stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i quali:

  • sono in possesso del requisito anagrafico previsto dalle norme attualmente in vigore (dall’1.1.2013 il requisito anagrafico di 65 anni è stato posticipato al compimento del 65° anno e tre mesi);
  • risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia: è prevista infatti la sospensione dell’assegno sociale in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore a un mese, tranne per motivi sanitari documentati; decorso un anno dalla sospensione l’assegno sociale viene definitivamente revocato, al permanere della situazione.
  • sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.


L’art. 20 c. 10 della L. 133/2008 ha previsto un ulteriore requisito: occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.

 

Requisiti reddituali

Requisito decisivo è il limite di reddito, pari all’ammontare dell’assegno stesso.

  1. Se il soggetto non possiede alcun reddito l’assegno sociale viene erogato nella sua interezza (il suo ammontare viene modificato annualmente, per il 2013 l’importo è di 442,30 €, per tredici mensilità pari a 5.749,90 € l’anno).
  2. Se invece il soggetto possiede un proprio reddito l’importo dell’assegno è attribuito in misura ridotta. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.
    Una particolarità consiste nella modalità di calcolo del predetto reddito: per i cittadini coniugati il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito cumulato con quello del coniuge.

 

 

Come si richiede l’assegno sociale

Se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la domanda per richiedere l’assegno sociale deve essere inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica

 

Riduzione dell’assegno sociale in caso di ricovero

Nel caso in cui la persona titolare dell’assegno sociale sia ricoverata in un istituto con rette a carico dello Stato o di enti pubblici, l’importo dell’assegno viene ridotto.
Se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è del 50%. La riduzione è pari al 25% quando la retta versata dall’interessato o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell’assegno sociale.
Se invece la retta comporta una spesa superiore al 50% dell’assegno stesso, questo non subisce diminuzioni.

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di assegno sociale

  1. Nell’ipotesi di un mero allontanamento temporaneo non viene meno il diritto della assistita all’assegno sociale anche per il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale (nella specie, l’assistita si era recata per 5 mesi in Marocco). (Cass. 29/8/2016 n. 17397, Pres. E. Dantonio Rel. A. D’Oronzo, in Lav. nella giur. 2016, 1126)
  2. La cittadina extracomunitaria ultrasessantacinquenne, approdata in Italia grazie al ricongiungimento familiare col figlio, ha diritto alla pensione sociale se non gode di alcun reddito proprio e trae il suo sostentamento dalla convivenza con il nucleo familiare del figlio, soggetto autore del ricongiungimento familiare; deve ritenersi non rilevante, ai fini della concessione dell’assegno sociale, la circostanza che detto nucleo familiare goda di un reddito pari o superiore al triplo dell’importo annuo della prestazione richiesta. Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995, il reddito da prendere a riferimento è quello esclusivo della persona che richiede la prestazione, considerato eventualmente il reddito del coniuge e altri redditi ivi specificatamente indicati, che nel caso di specie non sono ravvisabili. (Cass. 30/5/2013 n. 13576, Pres. Vidiri Rel. Mammone, in Lav. nella giur. 2013, 848)