Contratti di solidarietà

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Scheda sintetica

I contratti di solidarietà (anche CDS), introdotti dalla Legge n. 863/1984, rappresentano uno strumento di integrazione salariale che consente la tutela dell’occupazione attraverso la previsione di una diminuzione dell’orario di lavoro senza la perdita totale della retribuzione del lavoratore.
I contratti di solidarietà sono accordi stipulati fra datore di lavoro e rappresentanze sindacali che, secondo quanto previsto dalla legge, possono assumere due differenti forme:

  1. Contratti di solidarietà difensivi: si tratta di accordi aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata al mantenimento dell’occupazione in caso di crisi aziendale: essi mirano, quindi, ad evitare che venga ridotto il personale impiegato presso l’impresa;
  2. Contratti di solidarietà espansivi: si tratta di accordi aventi ad oggetto una riduzione dell’orario di lavoro, finalizzata a favorire nuove assunzioni all’interno dell’azienda.

Nella prassi la seconda categoria ha ricevuto scarsa applicazione.

 

Normativa di riferimento

  • D.L. n. 726/1984 convertito con modificazioni in l. 863/1984
  • D.Lgs. n. 183/2014
  • D.Lgs. n. 148/2015
  • D.Lgs. n. 185/2016
  • Decreto Ministeriale 13 gennaio 2016 n. 94033

 

 

Procedura

Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 148/2015, in caso di sospensione o riduzione dell’attività produttiva l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Su richiesta di una delle parti segue un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione (ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti).

 

Scheda di approfondimento

Il legislatore ha ricondotto il contratto di solidarietà da autonomo ammortizzatore sociale a una causale della Cassa Integrazione straordinaria.
Sul piano sostanziale vi è stata un’armonizzazione della disciplina dei due ammortizzatori sociali con eliminazione, per la solidarietà, di alcuni elementi che ne determinavano una certa appetibilità, tra cui l’insussistenza del massimale di integrazione salariale per i lavoratori e della contribuzione addizionale per le aziende.
Con il d.lgs. n. 185/2016 è stata introdotta la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi (al fine di incrementare le assunzioni, favorire l’inserimento di nuove competenze e il ricambio generazionale). L’eventuale trasformazione può riguardare solo i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro non sia superiore a quella precedentemente concordata.
I lavoratori hanno diritto ad un’integrazione salariale pari al 50% di quella prevista prima della trasformazione del contratto con obbligo, a carico del datore di lavoro, di integrare tale trattamento fino alla misura dell’integrazione salariale originariamente prevista. L’integrazione non è imponibile ai fini previdenziali.
Si tratta di contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale, anche attraverso un suo più razionale impiego. Questi contratti possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria (d.lgs. 81/2015 art. 51).
Non può essere pattuita una riduzione oraria superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Inoltre, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Quanto alla durata del trattamento integrativo, anche dopo la trasformazione del contratto, l’integrazione salariare non può avere durata complessiva superiore a 24 mesi in un quinquennio mobile per ogni unità produttiva, tenendo presente che, ai fini del computo, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (quindi, se l’integrazione attiene ai soli contratti di solidarietà, la durata massima sarà 36 mesi).
Le modifiche apportate rispetto al normale assetto dei contratti di solidarietà espansiva previsti dall’art. 41 sono numerose; in primis la previsione di un’integrazione salariale per i lavoratori interessati (ciò allo scopo di abbattere una delle maggiori cause di inutilizzo della solidarietà espansiva, e cioè la mancanza di un qualunque vantaggio per i lavoratori soggetti alla riduzione oraria).

 

Campo di applicazione

Possono ricorrere ai contratti di solidarietà tutte le aziende che possiedono i requisiti per entrare nel campo di applicazione della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).
Fra queste, sono tuttavia escluse quelle che abbiano presentato domanda per essere ammesse a procedure concorsuali o siano già ammesse ad una procedura concorsuale e non sia stata disposta la continuazione dell’attività o questa sia cessata.
Può beneficiare dei contratti di solidarietà tutto il personale dipendente dell’azienda, ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
Si precisa che per i lavoratori a tempo parziale possono essere previste ulteriori riduzioni dell’attività lavorativa, purché venga dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

 

Contenuto del contratto di solidarietà difensivo

Nonostante la riforma, il contratto di solidarietà difensivo mantiene la sua primaria funzione diretta ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
Nel contratto – che deve essere stipulato con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale -, deve essere individuato e quantificato l’esubero del personale (d.lgs. 148/2015 art. 21 e D.M. 94033/2016).
La riduzione media dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal CDS.
Oltre al limite individuale l’azienda non può attribuire, ad ogni singolo lavoratore, una riduzione di orario superiore al 70% rispetto alle ore lavorabili, nell’arco dell’interi periodo per il quale è stato stipulato il contratto di solidarietà (d.lgs. 148/2015, art. 21).

 

Misura

La misura dell’integrazione salariale derivante dal contratto di solidarietà è completamente armonizzata con la cassa integrazione guadagni (d.lgs. 148/2015 art. 3).
Ai lavoratori interessati dal contratto, dal 24.09.2015, spetta un trattamento di integrazione salariale pari al 80% della retribuzione persa dal lavoratore a seguito della riduzione dell’orario di lavoro nel limite del massimale mensile di integrazione salariale.
La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo è costituita dai compensi che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non lavorate.
La sospensione o la riduzione dell’orario, come concordata tra le parti, ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Per completezza si ricorda che esistevano due tipi di contratti di solidarietà:

  • il contratto di solidarietà di tipo “A” (legge 863/84 art. 1), dedicati alle imprese a cui si applica la disciplina CIGS, prevede una riduzione dell’orario, concordata tra azienda e sindacati, per evitare o contenere gli esuberi.;
  • il contratto di solidarietà di tipo “B” (legge 236/93 art. 5), si applica, previo accordo sindacale, nelle aziende escluse della cassa integrazione straordinaria.

La durata massima era di 24 mesi, prorogabili a 48 (60 nel Sud).
Per i contratti di tipo “B” il limite massimo era di 36 mesi nell’arco di un quinquennio.
Con il d.lgs. 148/2015 al suo art. 46, a decorrere dal 01.07.2016, è stato abrogato l’art. 5 del d.l. n. 148/1993 che fissava la normativa in materia di contratti di solidarietà di tipo B. Conseguentemente, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella circolare 8/2016, le aziende che non rientravano nel campo di applicazione della cigs potevano stipulate CDS di tipo B esclusivamente entro il 30.06.2016 e per una durata massima comunque non superiore al 31.12.2016 (come disposto dall’art. 1 comma 306 legge di stabilità 2016).