Permessi per donatori di sangue e midollo osseo

Tu sei qui:

Definizione

Coloro che gratuitamente cedono il proprio sangue o il proprio midollo osseo hanno peculiari diritti che consistono, in sintesi, nella possibilità di assentarsi dal lavoro, pur mantenendo intatta la retribuzione.

 

Donatori di sangue

I lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il proprio sangue hanno il diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, al fine di ripristinare le energie fisiche, senza tuttavia perdere la normale retribuzione.
Il riposo dura 24 ore. Esse decorrono dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per il prelievo oppure dal momento del prelievo stesso come risulta dal certificato medico.
La retribuzione viene mantenuta intatta: il datore di lavoro deve erogare la retribuzione globale di fatto (salvi elementi non ricorrenti o legati all’effettiva prestazione, come ad esempio gli straordinari). Essa è a carico dell’INPS, ma viene anticipata dal datore di lavoro che potrà poi chiederne il conguaglio o il rimborso.
Il lavoratore ha, inoltre, diritto all’accredito della contribuzione figurativa.
Al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti, il lavoratore deve:

  • cedere una quantità di sangue almeno pari a 250 grammi;
  • effettuare la donazione presso un centro di raccolta autorizzato dal Ministero della Sanità;
  • consegnare al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la cessione gratuita, corredata dalla certificazione medica rilasciata al momento del prelievo.

 

 

Donatori di midollo osseo

I lavoratori dipendenti che donano il proprio midollo osseo hanno diritto:

  • a permessi retribuiti per gli atti preliminari alla donazione, ossia
    • prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici;
    • prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
    • accertamento dell’idoneità della donazione
  • all’astensione dal lavoro con mantenimento dell’intera retribuzione per il giorno della donazione e per i successivi giorni di convalescenza.

Il lavoratore ha dunque diritto all’indennità per le ore di permesso necessarie agli accertamenti ed ai prelievi preliminari, per le giornate di assenza dedicate alla donazione, nonché a quelle necessarie per la convalescenza, finalizzate al successivo ripristino delle forze fisiche.
La misura equivale alla normale retribuzione: il datore di lavoro deve erogare la retribuzione globale di fatto (salvi elementi non ricorrenti o legati all’effettiva prestazione, come ad esempio gli straordinari).
Anche in questo caso, essa è a carico dell’INPS, ma viene anticipata dal datore di lavoro che provvederà poi a chiederne il conguaglio o il rimborso.
Il lavoratore ha, inoltre, diritto all’accredito dei contributi figurativi.