Permessi sindacali

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Scheda sintetica

Il Titolo III dello Statuto dei Lavoratori contiene norme “promozionali” e di “sostegno” all’attività sindacale nei luoghi di lavoro, cioè prevede una serie di disposizioni che vanno oltre la tutela della libertà sindacale, in quanto non mirano esclusivamente a definire uno spazio di autotutela del soggetto titolare di tale libertà (vietando, quindi, a tutti gli altri soggetti di interferirvi), ma danno vita, in capo al soggetto tutelato, a pretese configurabili come veri e propri diritti soggettivi verso il datore di lavoro, sul quale gravano obblighi corrispondenti.

Tra queste disposizioni rientrano quelle relative al riconoscimento di permessi sindacali, cioè permessi (retribuiti e non) finalizzati allo svolgimento dell’attività propria dei rappresentanti sindacali.

In particolare la Legge prevede il riconoscimento ai dirigenti delle RSA di:

  • permessi retribuiti (art. 23) che consistono in ore retribuite per svolgere la propria attività sindacale, purché rientrino nel monte ore annuo, e che possono essere utilizzate senza darne specifico motivo. La determinazione del monte ore annuo è proporzionale alla dimensione dell’azienda.
  • permessi non retribuiti (art. 24) che la legge prevede possano essere utilizzati per la partecipazione a trattative sindacali, convegni o congressi. Tali permessi sono fruibili in misura non inferiore alle otto ore annue, con il diritto di porre condizioni di miglior favore tramite la contrattazione collettiva.

 

Per ulteriori approfondimenti sui diritti sindacali si veda lo specifico paragrafo contenuto nella voce Diritti sindacali