Flussi di ingresso per lavoratori stranieri

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Definizione

L’accesso al mercato del lavoro dei lavoratori extracomunitari è stato inizialmente disciplinato dalla Legge n. 39 del 1990 (cd. “Legge Martelli”) che all’art. 2, co. 3, istituiva il criterio della programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari.

Il D.Lgs. n. 469 del 1997 ha ripreso tale principio all’art. 1, co.3, lett. a, attribuendo allo stato la competenza sul controllo dei flussi.
Attualmente la tematica è disciplinata dal T. U. n. 286 del 1998, nel quale era confluita la legge n. 40 del 1998 (cd. “Legge Turco-Napolitano”), così come modificato dalla Legge n. 189 del 2002 (la c.d. legge Bossi-Fini).
Dal combinato disposto degli artt. 3, co. 4 e 21, co.1, del T. U. si desume il principio della programmazione degli accessi, che consiste nella definizione dei flussi di ingresso degli stranieri nel territorio italiano, sulla base dei criteri stabiliti nel documento programmatico sulla politica dell’immigrazione, predisposto dal Presidente del Consiglio, che ha validità triennale e che definisce annualmente le quote massime di stranieri ammissibili nel territorio dello stato per lo svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato, anche di carattere stagionale (1), o autonomo.

L’art. 21, co. 5, del T. U., prevede poi la possibilità di stipulare accordi bilaterali con stati non appartenenti all’Unione europea, finalizzati alla regolazione dei flussi di ingresso attraverso l’assegnazione in via preferenziale di quote riservate.
Tali accordi prevedono che, ai fini dell’ingresso in Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa, i lavoratori stranieri si iscrivano in apposite liste specificando le loro qualifiche o mansioni.

L’art. 22, co. 2, del T. U., precisa che i datori di lavoro, che vogliano impiegare con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato in Italia cittadini stranieri residenti all’estero, debbano rivolgersi allo sportello unico per l’immigrazione (2) e presentare una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro accompagnata dalla proposta del contratto di soggiorno per lavoro subordinato; nel caso il datore di lavoro non abbia conoscenza diretta dello straniero da assumere può richiedere il nulla osta al lavoro nei confronti di una o più persone iscritte nelle liste previste dagli accordi bilaterali.

L’art. 22, al co. 5, stabilisce un termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta entro il quale, nel rispetto delle quote massime prefissate di lavoratori stranieri, lo sportello unico rilascia il nulla osta, dopo aver verificato preventivamente che le condizioni di lavoro (3) offerte allo straniero siano conformi a quelle previste dal contratto collettivo applicabile allo specifico rapporto di lavoro.

Sempre in materia di collocamento dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea il D.Lgs. n. 469/1997 ha previsto, all’art. 2, co. 1, lett. f, la competenza specifica delle regioni, attraverso lo strumento dei c.d. centri per l’impiego.

1) In materia di lavoro stagionale l’art. 24, co.4, del d. lgs. 286/1998 stabilisce un diritto di precedenza per il lavoratore immigrato stagionale, per il rientro in Italia nell’anno successivo, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non siano mai giunti regolarmente in Italia per motivi di lavoro.
2) Lo sportello unico per l’immigrazione è l’organismo responsabile del procedimento di assunzione dei lavoratori subordinati extracomunitari, istituito in ogni provincia presso la prefettura, previsto dalla legge 189 del 2002.
3) La competenza dei centri per l’impiego, soprattutto nell’ipotesi del lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro che perde il posto di lavoro, consiste nell’approntare interventi esperibili per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e per un periodo comunque non inferiore a 6 mesi.

Per approfondimenti si veda la voce Immigrazione