Scheda sintetica
Per requisito dimensionale si intende la dimensione minima aziendale prevista dall’articolo 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che definisce l’ambito di tutela applicabile al lavoratore (la cd. “soglia dei 15 dipendenti”).
Il licenziamento comminato da un datore di lavoro nei confronti di un singolo lavoratore incorre in particolari conseguenze qualora il provvedimento manchi di una giusta causa o di un giustificato motivo (oggettivo o soggettivo). In tali casi si parla di illegittimità del licenziamento.
Le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento non sono sempre le stesse, ma si distinguono appunto in diversi ambiti di tutela.
In proposito, occorre infatti distinguere a seconda che il licenziamento sia stato intimato ove si applichi la c.d. tutela reale prevista dall’art. 18 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), ovvero la tutela obbligatoria prevista dall’art. 8 della Legge 604/1966 (e successive modificazioni).
Mentre, infatti, l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori prevede l’annullabilità del licenziamento intimato in assenza di giusta causa o giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), la Legge 604/1966 prevede che il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, ancorché illegittimo, non venga dichiarato dalla legge annullabile, pur se espone il datore di lavoro a conseguenze sanzionatorie.
Per una migliore comprensione, vale la pena precisare che si applicano o l’una o l’altra disciplina a seconda della dimensione aziendale del datore di lavoro.
Per approfondimenti si veda la voce Licenziamento illegittimo – Effetti