Libretto unico del lavoro – LUL

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Scheda sintetica

Il libro unico del lavoro (LUL) è un documento in cui il datore di lavoro deve registrare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro e che rappresenta quindi lo stato occupazionale dell’impresa. Si tratta quindi di un registro utile sia al lavoratore, sia per gli organi di vigilanza.

Fonti normative

  • Artt. 39-40 D.L. 112/2008 (conv. in L. 133/2008)
  • Circolare del Ministero del Lavoro 21 agosto 2008, n. 20

Scheda di approfondimento

Obblighi di registrazione

L’istituzione, tenuta e conservazione del libro unico è obbligatoria per ogni datore di lavoro privato, a eccezione del datore di lavoro domestico. Sono iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo e sono registrati dati generali e retributivi di lavoratori e collaboratori (qualifica, inquadramento, anzianità di servizio, posizioni assicurative e previdenziali…). Le registrazioni devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e il libro unico deve essere conservato per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione.

Modalità di elaborazione

Il libro unico del lavoro si caratterizza per la sua unitarietà e la sequenzialità delle informazioni inserite, dal punto di vista della vidimazione, della numerazione, delle registrazioni, della tenuta e della conservazione. Per garantire queste caratteristiche, sono previsti precisi sistemi di elaborazione:

  • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente numerati in ogni pagina e vidimati dall’Inail o da soggetti abilitati
  • elaborazione a stampa laser, con autorizzazione preventiva dell’Inail alla stampa e alla generazione della numerazione automatica; l’autorizzazione consente di vidimare il libro unico con stampa laser, utilizzando sia un tracciato pre-autorizzato dall’Inail alla casa di software che lo produce sia un tracciato elaborato dal datore di lavoro stesso
  • su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati, che garantiscano la consultabilità, la inalterabilità, la integrità dei dati, la sequenzialità cronologica. Questa modalità di tenuta è sottratta agli obblighi di vidimazione e autorizzazione dell’Inail, ma deve essere comunicata alla Direzione territoriale del lavoro prima della messa in uso, con indicazioni dettagliate delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

Luoghi di tenuta

Il libro unico è tenuto e conservato, in alternativa, presso:

  • la sede legale dell’impresa
  • lo studio dei consulenti del lavoro o di altro professionista abilitato
  • i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese.