Dimissioni – Come rassegnare le dimissioni

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Questa voce è stata curata da Kendra Barbotta e Tommaso Pizzo

 

La procedura di dimissioni introdotta dal Jobs Act (in vigore dal 12 marzo 2016)

Con la riforma del lavoro del cd. Jobs Act, messa in atto attraverso la progressiva entrata in vigore dei decreti attuativi della legge delega n. 183 del 2014, il legislatore ha nuovamente messo mano alla disciplina delle dimissioni, già oggetto di modifiche significative in occasione della precedente riforma del 2012.

In particolare, dal 12 marzo 2016 la previgente procedura di convalida prevista dalla legge Fornero è stata sostituita da una nuova procedura telematica di dimissioni, introdotta dal decreto legislativo n. 151/2015 e dal successivo Decreto 15 dicembre 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, idonea ad accertare la genuina volontà del lavoratore dimissionario ed alla cui osservanza viene subordinata l’efficacia del recesso dal rapporto di lavoro.

L’art. 26 del d.lgs. 151/2015 fissa le coordinate generali della procedura, stabilendo che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it (ora servizilavoro.gov.it). Il successivo decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 definisce le suddette modalità e individua il modulo delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) competente.

Restano esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alle dimissioni telematiche:

  • i lavoratori durante il periodo di prova;
  • il rapporto di lavoro domestico;
  • le dimissioni e le risoluzioni consensuali effettuate nell’ambito di una conciliazione formalizzata in sede cd. “protetta” (ITL, commissione di certificazione, sede sindacale);
  • i dipendenti della Pubblica Amministrazione;
  • i genitori lavoratori (vedi sezione specifica all’interno della voce “Dimissioni”) con figli di età inferiore ai tre anni (ovvero nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento);
  • le lavoratrici a seguito di matrimonio (vedi sezione specifica all’interno della voce “Dimissioni”) nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dopo la celebrazione delle nozze;
  • i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla Gestione Separata Inps;
  • i lavoratori autonomi con partita iva;
  • gli stagisti e tirocinanti.

 

Il legislatore ha previsto un apposito portale cui accedere per seguire la procedura sopra indicata.

A partire dal 15 novembre 2020 sia il cittadino che intenda agire in autonomia, che gli operatori abilitati possono processare le dimissioni accedendo al portale www.servizilavoro.gov.it unicamente se provvisti di SPID (modalità di identificazione digitale).

Dimissioni processate in autonomia dal lavoratore. Il cittadino (lavoratore), accedendo alla sezione “dimissioni volontarie” dal portale www.servizilavoro.gov.it tramite SPID personale, può compilare il form con i dati personali e relativi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, indicando espressamente in caso di dimissioni per giusta causa i motivi della risoluzione.

Dimissioni processate da un soggetto abilitato. Possono accedere al portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche le organizzazioni sindacali, i patronati, i consulenti del lavoro, le commissioni di certificazione e gli enti bilaterali, in qualità di soggetti abilitati a cui il cittadino-lavoratore potrà rivolgersi al fine di ricevere assistenza e supporto nell’espletamento della procedura, incaricandoli in sua vece alla trasmissione telematica delle proprie dimissioni. Dal 15 novembre 2020 la procedura espletata prevede la compilazione di un apposito modulo di delega generato automaticamente dal sistema, contenente un numero identificativo (codice a barre) che dovrà essere riportato nel form unitamente ai dati del lavoratore, del rapporto di lavoro e della data di cessazione, nonché delle eventuali motivazioni a sostegno della giusta causa di dimissioni. In questo caso il modulo di delega deve essere firmato sia dal lavoratore che dal soggetto che ha processato le dimissioni, e da questi conservato e archiviato.

Sia qualora l’espletamento della procedura avvenga in autonomia, sia mediante un soggetto abilitato, all’interno del form telematico dovrà essere indicata la data di decorrenza delle dimissioni, considerando quale dato corretto il giorno successivo all’ultimo giorno di effettivo lavoro (che potrà coincidere con il termine del periodo di preavviso).

Terminata la compilazione del form con tutti i dati richiesti, il sistema informatico predisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltrerà alla pec del datore di lavoro il modulo telematico generato, attestante la volontà del dipendente di dimettersi o di addivenire ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Revoca delle dimissioni. A partire dal giorno di trasmissione del modulo, il lavoratore ha sette giorni per revocare le dimissioni; la revoca delle dimissioni avviene sempre per via telematica, con una procedura analoga a quella prevista per la comunicazione delle dimissioni, ivi compresa la compilazione di nuovo modulo di delega contente un codice a barre, da sottoscrivere in caso di procedura assistita per il tramite di un soggetto abilitato. Lo strumento della revoca è da intendersi quale atto di manifestazione di volontà del lavoratore che non intende più cessare il rapporto di lavoro, non già quale strumento per apportare correzioni alla data di decorrenza.