Quadri

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Questa voce è stata curata da Giampaolo Furlan e Ylenia Vasini

Definizione

La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
La definizione legale volutamente generica, rinvia, per le opportune specificazioni, alla contrattazione collettiva.
La lettera della legge stabilisce, infatti, che i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri siano stabiliti dai contratti collettivi nazionali ovvero aziendali, nell’ambito di ciascun ramo di produzione e in relazione alla struttura organizzativa dell’impresa.
Non essendo espressamente previsto dalla legge un rapporto di gerarchia tra la fonte contrattuale nazionale e quella aziendale, la prevalente giurisprudenza ritiene possibile la derogabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte di quello aziendale.

 

Fonti normative

  • Art.2095 codice civile
  • Legge n. 190 del 1985
  • Contrattazione collettiva nazionale o aziendale

 

 

La natura della categoria dei quadri

La genericità della definizione adottata dal legislatore ha fatto nascere molti problemi interpretativi per quanto concerne il riconoscimento della categoria dei quadri.
Sulla natura di tale categoria la giurisprudenza è, pertanto, molto contrastante e si registrano in materia diversi orientamenti:

  1. Parte della giurisprudenza ritiene che il riconoscimento della categoria dei quadri abbia natura precettiva, in quanto le norme di legge istitutive dei quadri sono considerate come non meramente programmatiche, ma, al contrario, implicanti profili normativi suscettibili di immediata applicazione.
  2. Altro orientamento della giurisprudenza ritiene, invece, che non imponendo la legge una nozione legale vincolante, il riconoscimento della categoria dei quadri possa avvenire solo attraverso l’intervento della contrattazione collettiva.
  3. Altro indirizzo della giurisprudenza ammette, infine, che il riconoscimento dell’appartenenza alla categoria di quadro possa avvenire anche da parte del giudice sulla base della legge, qualora la contrattazione collettiva non abbia disposto alcunché al riguardo.

 

 

Caratteri distintivi della categoria dei quadri

Data l’indeterminatezza della definizione della figura di quadro, la giurisprudenza ha individuato un insieme di criteri identificativi della categoria di appartenenza.
A titolo esemplificativo troviamo tra i diversi requisiti elaborati: l’autonoma responsabilità gestionale delle funzioni attribuite, la dipendenza diretta dai dirigenti, la responsabilità di budget, ecc.

 

La disciplina applicabile

La disciplina applicabile alla categoria dei quadri è quella prevista per il settore impiegatizio, salvo espresse disposizioni (dettate dall’autonomia collettiva), che possono derogare a tale previsione legale.

 

Giurisprudenza sulla categoria dei quadri

 

Categoria dei quadri in generale

Cass. civ., Sez. lavoro, 09/10/2006, n.21652
Il diritto al riconoscimento della qualifica di “quadro”, istituita dalla legge 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l’anno dall’entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria, che, in tal caso, vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge, considerando che la categoria dei quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri, salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati (art.2, commi 1 e 3 legge n.190 del 1985). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito, nel desumere i requisiti di appartenenza alla categoria quadri, non aveva correttamente interpretato la norma, aggiungendo, all’unico requisito richiesto “ex lege”, requisiti tipici della figura del dirigente, quali la gestione diretta dei rapporti con i terzi e la capacità di impegnare direttamente l’azienda). (Cassa con rinvio, App. Bologna, 25 Settembre 2001)

Cass. civ., Sez. lavoro, 04/10/2006, n.21338
L’art. 6 della legge n. 190 del 1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione lavorativa dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (e non certo all’arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un’attenuazione delle rigidità imposte dall’art. 2103 cod. civ., di stabilire un periodo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, in forza delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti, che può essere una soltanto (coincidente con l’appartenenza alla categoria) o possono essere più, e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri (o dei dirigenti). In questo principio è insito che la contrattazione collettiva ben potrebbe, in relazione alle diverse realtà aziendali, differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l’assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o dirigente) soltanto per gli appartenenti ad una categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori già appartenenti alla categoria (ovvero periodi diversi a seconda delle qualifiche comprese nelle categorie dei quadri o dei dirigenti). (Nella specie, la S.C., in una controversia relativa all’interpretazione dell’art. 38, comma settimo, del C.C.N.L. del 26 novembre 1994 per i dipendenti postali, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la cui motivazione era stata esclusa in radice la possibilità che, in base alla legge n. 190 del 1985, fosse consentito alla contrattazione collettiva stabilire il termine di sei mesi per il passaggio da un livello all’altro nell’ambito della medesima categoria dei quadri, pervenendo, altresì, attraverso una scorretta operazione ermeneutica compiuta in violazione del parametro fondamentale previsto dall’art. 1362, comma primo, cod. civ., alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall’anzidetta disposizione del citato C.C.N.L., per la definitiva assegnazione alle mansioni stesse nella categoria dei quadri, fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla predetta categoria). (In senso conforme si veda anche Cass. civ., Sez. lavoro, 05/07/2004, n.12253)

 

Rapporti tra la contrattazione collettiva nazionale e quella aziendale nella definizione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri

Cass. civ., Sez. lavoro, 17/08/1998, n.8060
L’art. 2 l. 13 maggio 1985 n. 190, istitutiva della categoria dei quadri intermedi, nel demandare alla contrattazione collettiva nazionale o aziendale la determinazione dei requisiti di appartenenza alla suddetta categoria (che non presuppone necessariamente lo svolgimento di funzioni direttive), non fissa alcun rapporto di gerarchia fra i due livelli di contrattazione; ne consegue che la contrattazione collettiva aziendale ben può derogare a quella nazionale nel determinare i suddetti requisiti. (Principio affermato con riferimento all’art. 4 c.c.n.l. 19 marzo 1987 per i dipendenti delle casse di risparmio). L’art. 2 l. 13 maggio 1985 n. 190, in base al quale “la categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa”, non prevede che alla qualifica di quadro debbano corrispondere funzioni direttive (nel caso, si faceva questione del responsabile di un gruppo di lavoro in banca).
(In questo senso anche Cass. civ., Sez. lavoro, 03/02/1996, n.931)

 

I criteri distintivi individuati dalla contrattazione collettiva

Cass. civ., Sez. lavoro, 15/06/1999, n.5953
Il principio enunciato dall’art. 2, comma 2, della l. n. 190 del 1985 secondo cui i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) trova applicazione anche quando la suddetta contrattazione sia intervenuta in ritardo rispetto all’anno previsto dalla stessa legge. Infatti, ritenere che in simile ipotesi debba farsi riferimento alle indicazioni contenute nel comma 1 dello stesso art. 2 (che ha solo carattere residuale applicandosi esclusivamente nell’ipotesi, anomala e transitoria, in cui la contrattazione collettiva non abbia affatto provveduto) per retrodatare il momento iniziale di appartenenza alla categoria in oggetto implica la disapplicazione dell’art. 2, comma 2, cit. il quale attribuisce carattere esclusivo all’indicato criterio. Nè, nell’ipotesi in cui il contratto da applicare sia quello aziendale, assume alcun rilievo in contrario la mancata adesione dell’interessato al sindacato stipulante. (Fattispecie relativa ad un contratto aziendale – cui espressamente faceva rinvio, agli indicati fini, l’art. 4 del c.c.n.l. per il personale delle casse di risparmio del 1987 – intervenuto il 31 maggio 1989 e ritenuto vincolante per il ricorrente, ancorchè egli non fosse iscritto all’associazione sindacale che aveva stipulato il contratto aziendale medesimo). (In senso conforme si veda anche Cass. civ., Sez. lavoro, 27/02/1995, n.2246)

 

I quadri nel rapporto di lavoro pubblico

Trib. Lodi, 20/02/2003
La L. 13 maggio 1985 n. 190, che ha introdotto la categoria dei quadri nel sistema di classificazione dei prestatori di lavoro subordinato, trova immediata applicazione anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., non solo perché non sussistono norme che, neppure implicitamente, impediscano l’estensione di detta qualifica al pubblico impiego, ma anche perché detta immediata applicabilità trova conferma nell’art. 40, 2° comma, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, laddove prevede una disciplina contrattuale differenziata per i lavoratori del pubblico impiego che, pur non essendo dirigenti, si trovino in una posizione sovraordinata rispetto agli altri dipendenti; ne segue che, sussistendone i requisiti, il lavoratore pubblico ha diritto al riconoscimento della qualifica anche in assenza di una previsione contrattuale applicativa.

Cass. civ., Sez. lavoro, 05/07/2005, n.14193
Non è ammissibile la pretesa di riconoscimento giudiziale della categoria dei quadri nell’impiego pubblico in mancanza di un intervento della competente contrattazione collettiva, dal momento che l’art. 2095 c.c. non è applicabile al rapporto di lavoro pubblico.

 

Quadri nel settore metalmeccanici

Trib. Milano, 16/05/2006
Le disposizioni del CCNL metalmeccanici relative ai quadri prevedono che in tale categoria rientrino i lavoratori che, operando di norma alle dirette dipendenze di un dirigente, svolgano con carattere di continuità funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa con autonomia nella gestione delle risorse e con mansioni di contenuto specialistico particolarmente elevato; l’appartenenza alla suddetta categoria è altresì caratterizzata dalla capacità di fornire, con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contributi rilevanti, dalla capacità di organizzare, integrare, sovrintendere le risorse affidate e dalla capacità di attivare e gestire rapporti di considerevole rilievo con i terzi.

 

Il riconoscimento della qualifica di quadro e il ruolo della contrattazione collettiva

Cass. civ., Sez. lavoro, 05/05/2006, n.10342
Alla stregua dell’art. 2 della legge n. 190 del 1985, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva, sicché non può pretendere il riconoscimento di tale categoria il lavoratore che, in base al rilievo di aver espletato le funzioni di capostazione superiore e dell’avanzamento concesso dall’azienda ad altri lavoratori, non abbia titolo per l’inquadramento nei livelli di classificazione del personale che, secondo la contrattazione collettiva del settore, comportano la qualificazione come quadro (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva evidenziato che – in riferimento alla disposizione dell’art. 2 della legge n.190 cit. e alla norma contrattuale collettiva per il personale delle Ferrovie dello Stato – le stazioni gestite dai pretendenti la superiore classificazione erano state valutate, sulla base di dati obiettivi convergenti, quali numero dei binari, dei treni di passaggio o in sosta, dei viaggiatori e del personale addetto, di scarsa rilevanza rispetto a quanto disposto dall’art. 101 della contrattazione collettiva, essendo classificate con indice 10 o 11 rispetto al valore 70, richiesto per l’inquadramento nella qualifica di capostazione sovrintendente. Il giudice di merito aveva, pertanto, escluso il riconoscimento della qualifica rivendicata per non aver assolto, i postulanti, l’onere di offrire la prova della particolare importanza, per traffico, personale, responsabilità, ecc. delle unità ferroviarie cui erano preposti). (Rigetta, Trib. Roma, 5 Maggio 2003)

Cass. civ., Sez. lavoro, 18/11/1997, n.11461
Poichè, a norma dell’art. 2 della legge n. 190 del 1985, i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono previsti dalla contrattazione collettiva, non può pretendere il riconoscimento di tale categoria il lavoratore che non abbia titolo per l’inquadramento nei livelli di classificazione del personale che, secondo la contrattazione collettiva del settore, comportano la qualificazione come quadro.

Pret. Pistoia, 13/10/1989
Non è possibile individuare un “contenuto minimo” della categoria di “quadro”, identificabile a prescindere dall’opera della contrattazione collettiva nazionale e aziendale; da ciò deriva l’insindacabilità della contrattazione sindacale per ciò che concerne i criteri da essa adottati per l’individuazione della relativa categoria; i tratti distintivi della figura del “quadro” possono, perciò, esser modificati solo dalla contrattazione collettiva e non dall’intervento sostitutivo del giudice.

Pret. Brescia, 21/01/1987
La formula letterale delle norme della legge n. 190/1985 e una loro considerazione d’insieme ed in particolare il chiaro ed esplicito rinvio contenuto nell’art. 2, 2° comma ed il continuo richiamo alla contrattazione collettiva, indicano una volontà legislativa di riconoscere in astratto la nuova categoria, ma di subordinare poi in concreto l’effettiva introduzione della stessa alle determinazioni che verranno assunte in sede di contrattazione collettiva; si ritiene, pertanto, che l’art. 2, legge n. 190/1985 contiene disposizioni con una funzione di orientamento ed anche di promozione ed incentivo della contrattazione collettiva, ma non norme immediatamente precettive e conseguentemente va escluso il diritto dei lavoratori interessati ad ottenere in sede giudiziale un adeguamento retributivo; quanto all’immediata applicazione dell’art. 5, legge n. 190/1985, l’importanza del problema va in parte ridimensionata, in quanto l’obbligo dell’assicurazione a carico delle imprese è comunque immediatamente operativo per tutti i lavoratori che, a prescindere dalla qualifica, svolgano mansioni che li espongono particolarmente al rischio di responsabilità civile verso terzi e quindi anche per quelli dei ricorrenti che si trovino, di fatto, in una simile posizione.

Cass. civ., Sez. lavoro, 09/07/1987, n.6006
L’appartenenza alla nuova categoria dei “quadri” deve essere provata dal lavoratore che chiede il trattamento economico e normativo corrispondente a questa qualifica; egli perciò deve produrre in giudizio il contratto collettivo di settore, nazionale od aziendale, poiché la l. 13 maggio 1985, n. 190, nell’istituire la categoria dei “quadri”, ha espressamente stabilito che l’attribuzione delle qualifiche deve essere effettuata dalle imprese mediante la contrattazione collettiva entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

 

Riconoscimento giudiziale della categoria di quadro

Cass. civ., Sez. lavoro, 27/02/1995, n.2246
Il giudice può riconoscere l’inquadramento nella categoria dei quadri al lavoratore dipendente, che abbia effettivamente svolto le relative mansioni, sulla base delle indicazioni specifiche previste dalla legge istitutiva della predetta categoria (l. n. 190 del 1985); laddove la normativa collettiva non provveda a definire i requisiti per la sua acquisizione.

Pret. Bologna, 30/11/1987
La categoria dei “quadri” prevista dalla l. n. 190 del 1985 è riconoscibile, da parte del giudice, anche in difetto di intervenuta contrattazione che la disciplini specificatamente.

Pret. Milano, 10/12/1986
Il prestatore di lavoro subordinato che, pur non essendo dirigente, svolga funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa ha diritto di ottenere il riconoscimento giudiziale della categoria di quadro intermedio, indipendentemente dalla mancata determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria da parte della contrattazione collettiva.

 

Rapporti tra legge e contratto collettivo

Cass. civ., Sez. lavoro, 02/12/1998, n.12214
La l. 13 maggio 1985 n. 1985, che ha introdotto la nuova categoria dei “quadri” nella classificazione dei prestatori di lavoro di cui all’art. 2095 c.c., pur non contenendo una precisa definizione della medesima e prevedendo che i relativi requisiti di appartenenza siano stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale “in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell’impresa” (art. 2, comma 2), fornisce dei criteri direttivi, concependo la nuova categoria quale intermedia tra quella dei dirigenti e quella degli impiegati e specificando che i suoi appartenenti svolgono in maniera continuativa funzioni “di rilevante importanza ai fini dello sviluppo dell’impresa” (art. 2, comma 2). Ferma restando l’eventuale funzione sussidiaria delle previsioni legali in assenza di fonti contrattuali integrative, la contrattazione collettiva deve attenersi a detti criteri, la cui violazione comporta la sua illegittimità, ed anche la nullità delle sue disposizioni ove sia dimostrato che la violazione della norma imperativa di legge leda interessi vitali dei lavoratori, in quanto tali di rilievo pubblicistico. (Nella specie, la S.C., confermato l’accertamento del giudice di merito circa la non spettanza al ricorrente, dipendente delle Ferrovie dello Stato, della ottava categoria – ricondotta dalla contrattazione collettiva insieme alla nona all’area dei quadri – ha rigettato altresì il motivo di ricorso diretto a censurare il mancato rilievo della nullità di tale contrattazione e la mancata diretta applicazione della normativa legale, poiché il ricorrente non aveva dedotto elementi atti a suffragare la nullità delle disposizioni contrattuali).