Ricongiunzione dei periodi assicurativi

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Questa voce è stata curata da Alexander Bell

Scheda sintetica

La ricongiunzione è un istituto che consente al lavoratore di accorpare, mediante trasferimento effettivo dei contributi da una gestione all’altra, presso un unico ente dei vari periodi assicurativi maturati in gestioni previdenziali diverse, così da ottenere un’unica pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui vengono riuniti, e danno quindi diritto a una pensione calcolata in base ai soli requisiti previsti dal fondo stesso.

Il meccanismo della ricongiunzione è alternativo a quello della totalizzazione.

Le principali differenze tra questi due meccanismi, entrambi volti a tutelare l’interesse del lavoratore a conservare e unificare la contribuzione versata a enti diversi, riguardano:

  • onerosità: la ricongiunzione è onerosa, mentre la totalizzazione è gratuita;
  • utilizzo dei contributi: la ricongiunzione comporta il trasferimento materiale dei contributi da una gestione previdenziale all’altra, cosicché tutti i contributi vengono utilizzati secondo le regole della gestione presso la quale sono stati ricongiunti; con la totalizzazione, invece, i contributi restano accreditati presso la gestione originaria e l’ammontare finale del trattamento pensionistico è dato dalla sommatoria delle singole quote di pensione, calcolate secondo le differenti regole di ciascuna gestione interessata.

Il lavoratore che intenda ricongiungere presso un unico ente tutti i periodi di contribuzione versati in enti e casse di previdenza diverse ha tre alternative:

  • far confluire nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’INPS, tutti i periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” (per es. l’ex INPDAP);
  • far confluire i diversi periodi contributivi nella gestione cui risulti iscritto al momento della domanda;
  • far confluire i diversi periodi contributivi nella gestione cui è stato iscritto in passato, purché si tratti di una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Nel 2010, il legislatore ha reso onerosa anche l’ultima e residua ipotesi di ricongiunzione gratuita prevista dalla legge, quella, cioè, consistente nel trasferimento all’INPS dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria (Legge n. 122/2010). A partire dal 1° luglio 2010, dunque, tutte le operazioni di ricongiunzione sono a titolo oneroso.

Il calcolo del costo di ricongiunzione dipende da una serie di fattori, quali:

  • data in cui viene presentata la domanda;
  • età del lavoratore al momento della presentazione della domanda;
  • anzianità contributiva;
  • sesso del lavoratore.

Il lavoratore interessato alla ricongiunzione deve presentare la relativa domanda alla competente sede della gestione previdenziale nella quale chiede di ricongiungere i diversi periodi assicurativi.

La gestione previdenziale, una volta pervenuta la domanda di ricongiunzione, entro 60 giorni chiede alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari o utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell’onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro 90 giorni dalla data della richiesta.

Entro 180 giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all’interessato l’ammontare dell’onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Qualora la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione, la legge presume che l’interessato abbia rinunciato alla ricongiunzione.

Il versamento, anche parziale, dell’importo dovuto determina l’irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (art. 4, L. 29/1979).

 

Fonti normative

  • Legge 29/1979
  • Legge 45/1990
  • Legge 122/2010
  • Circolare INPS 5 novembre 2010, n. 142