Malattia nel pubblico impiego – Certificazione e visite medico fiscali

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Questa voce è stata curata da Giorgio Albani e aggiornata da Alexander Bell

 

Scheda sintetica

Così come per i dipendenti privati anche i dipendenti pubblici sono soggetti a particolari adempimenti in caso di malattia la cui sussistenza può essere controllata dall’amministrazione.

 

Certificazione medica

Secondo la contrattazione collettiva l’assenza per malattia deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla sua eventuale prosecuzione.

La disciplina contrattuale è da intendersi tuttavia integrata dalle recenti disposizioni legislative.
In particolare, riprendendo quanto già contenuto, in parte, nella Legge 133 del 2008, l’art. 55 septies del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150 del 2009, ha previsto che in ipotesi di malattia superiore a 10 giorni ovvero a partire dal terzo evento nell’anno solare (da intendersi come anno di calendario 1° gennaio – 31 dicembre) la malattia può essere giustificata solo da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica o da un medico di base.

La certificazione medica deve, per tutte le assenze (quindi anche per quelle di un solo giorno), essere trasmessa dal medico all’INPS in via telematica secondo le modalità già in uso per il settore privato e dall’Istituto inviata immediatamente all’amministrazione.

L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica costituisce illecito disciplinare per il medico il quale – riprendendo quanto analogamente previsto per il caso del medico che abbia redatto un certificato falso ovvero abbia rilasciato attestazioni di dati clinici non direttamente constatati o non oggettivamente documentati (art. 55 quinquies del D.Lgs. 165/2001) – in caso di reiterazione è soggetto, se dipendente dell’amministrazione a licenziamento ovvero, se convenzionato con le Asl, alla decadenza dalla convenzione.

 

Controllo sulla malattia

Il d.lgs. n. 75/17, introducendo il co. 2 bis al già citato art. 55 septies del d.lgs. 165/01, ha attribuito all’INPS, a decorrere dal 1° settembre 2017, la competenza esclusiva a effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti per malattia.

Quanto alle fasce orarie di reperibilità, a seguito di un articolato susseguirsi di interventi legislativi, l’art. 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione aveva stabilito che, “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”. Veniva così introdotta una marcata differenziazione di fasce orarie tra settore pubblico e settore privato, prevedendosi per il primo una durata di reperibilità (pari a 7 ore) quasi doppia rispetto al secondo (ove la reperibilità – fissata nelle fasce orarie 10-12 e 17-19 – ha una durata di 4 ore complessive nell’arco di una giornata).

Questa disparità di trattamento tra settore pubblico e privato è stata considerata ingiustificata dal TAR Lazio, che con la sentenza n. 16305/23, pubblicata il 3 novembre 2023, ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata. Poche settimane dopo tale sentenza, l’INPS ha pubblicato il messaggio 22 dicembre 2023, n. 4640, con il quale ha comunicato che, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, di cui all’art. 55-septies, co. 5-bis, del g.lgs n. 165/01, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei medesimi orari che trovano applicazione nel settore privato, vale a dire: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

 

Fonti normative

  • art. 55 septies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
  • Decreto Ministero Funzione Pubblica 18 dicembre 2009
  • Contrattazione collettiva di comparto

 

 

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