Rappresentatività

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Questa voce è stata curata da Nicola Gaudenzi e aggiornata da Arianna Castelli

Nozione

Il concetto di rappresentatività sindacale è stato rivisitato dalla legge nel corso del tempo.

Prima dell’intervento legislativo apportato nel 1970 dalla Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), l’unico riferimento normativo ai fini della individuazione dei sindacati maggiormente rappresentativi era dato dall’art. 39 Costituzione, che individuava come unico parametro la consistenza associativa.

In altre parole, la norma costituzionale attribuisce ai sindacati, previa registrazione, il potere di stipulare contratti collettivi di lavoro vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria cui il contratto si riferisce, e ciò nell’ambito di una delegazione unitaria di tutti i sindacati registrati, ognuno rappresentato in proporzione ai propri iscritti.

La mancata attuazione dell’articolo nei commi 2 e seguenti (e in parte la mancata disciplina legislativa della registrazione) ha inevitabilmente vanificato la norma.

Le espressioni usate dal legislatore per ovviare a tale vuoto normativo, negli anni seguenti all’entrata in vigore della Costituzione non sono peraltro mai state univoche, richiamandosi talvolta a “organizzazioni di carattere nazionale” (ad es. art. 10, nn.1 e 2, D.Lgs. 23/03/1948, n. 327), all’”importanza numerica” (ad es. artt. 3 e 26, Legge n. 264/1949), o all’importanza tout court delle organizzazioni sindacali (ad es. art. 3 co. 2, Legge n. 33/1957).

Con lo Statuto dei lavoratori (Legge 300/1970), la nozione di sindacato maggiormente rappresentativo viene riconosciuta soltanto ai sindacati in possesso dei requisiti di cui all’art. 19, i quali hanno la possibilità di costituire le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) che possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nelle imprese industriali e commerciali con più di 15 dipendenti in ciascuna unità produttiva, oppure nell’ambito dello stesso comune.

È evidente come il riconoscimento di tali diritti solo ad alcune organizzazioni sindacali (più precisamente a quelle in possesso dei requisiti di cui al citato art. 19) abbia posto il problema di una sua compatibilità con l’art. 39 comma 1 della Costituzione, che invece prevede un diritto incondizionato di organizzazione sindacale.

La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 54 del 1974, n. 334 del 1988 e n. 30 del 1990, ha affermato la legittimità della selezione dei sindacati rappresentativi, a cui attribuire diritti e prerogative ulteriori rispetto quelli attribuiti a tutte le organizzazioni sindacali, se tale selezione ha luogo in virtù di elementi giustificativi rispondenti a criteri di ragionevolezza.
Il criterio della rappresentatività, come strumento selettivo, secondo l’orientamento della Corte, è quello che il legislatore ritiene più idoneo a favorire l’aggregazione e il coordinamento “degli interessi dei vari gruppi professionali, di sintesi delle varie istanze rivendicative e di raccordi con lavoratori non occupati”, e quindi permettere “l’ordinato svolgimento del conflitto sociale”.

L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori non fornisce alcuna indicazione utile alla definizione del sindacato maggiormente rappresentativo, limitandosi a disporre (prima della parziale abrogazione) che le RSA possono essere costituite, tra l’altro, nell’ambito delle “associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. Era dunque inevitabile che la definizione del sindacato maggiormente rappresentativo fosse demandata alla giurisprudenza, le cui pronunce sul punto sono numerose.

In un primo momento, la giurisprudenza indicava come decisivo per la soluzione del problema lo strumento del fatto notorio ex art. 115, co. 2 c.p.c.

In altre parole, in una situazione storica caratterizzata dalla preponderante e quasi indiscussa adesione dei lavoratori alle tre storiche confederazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL), era considerato, appunto, fatto notorio che questi sindacati fossero maggiormente rappresentativi.

Altre sentenze dello stesso periodo però facevano riferimento al dato numerico di iscritti, considerando tuttavia non sufficiente tale dato se considerato da solo.

Successivamente, la giurisprudenza ha tentato di dare sistematicità ai criteri adottati tenendo conto, oltre al numero di iscritti, anche della consistenza associativa su tutto l’arco delle categorie (o buona parte di esse), nonché della diffusione territoriale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 06/03/1974 n. 54, ha sottolineato l’importanza dell’effettività della rappresentatività, avendo come parametro la capacità rappresentativa o esponenziale della confederazione, prescindendo dal livello territoriale ed essendo sufficiente una considerevole dimensione.

A partire dagli anni 80, è stata attribuita specifica rilevanza alla partecipazione dell’organizzazione sindacale alla stipula dei contratti collettivi, in combinato con il principio della capacità rappresentativa, affermando così un nuovo principio cui anche la dottrina avrebbe aderito.

A tale orientamento della Cassazione si sono poi affiancate anche diverse pronunce nel merito, rendendo quindi ormai definitiva la scelta giurisprudenziale (nonché dottrinale) di appoggiare tale nuovo orientamento. Talora si è addirittura giunti ad affermare che la semplice sottoscrizione era sufficiente ad indicare un elevato indice di rappresentatività, anche se tale conclusione è stata presto smentita dalla stessa giurisprudenza di merito.

Seguendo queste ultime indicazioni, nella fondamentale sentenza del 30/3/98 n. 3341 la Corte di Cassazione sosteneva che è maggiormente rappresentativa (ai sensi dell’art. 19 lett. a Statuto dei lavoratori) la confederazione che:

  • abbia l’adesione d’organizzazioni di vari settori dell’industria, del terziario e del pubblico impiego, con un numero non esiguo di aderenti (il dato numerico, ai fini della verifica di un’equilibrata distribuzione tra i settori, non è in sé decisivo quando sia in ogni modo osservabile un’apprezzabile consistenza organizzativa);
  • abbia diffusione territoriale (desumibile anche dalle attestazioni della PA, dal Ministero del Lavoro, o, comunque, dagli stessi accertamenti giudiziari);
  • abbia diretta implicazione in conflitti di lavoro o in azioni per l’organizzazione di scioperi.

La giurisprudenza ha anche precisato che gli indici di cui sopra rilevano in sé e oggettivamente, a prescindere da qualsiasi comparazione con altre confederazioni sindacali: ciò evidentemente comporta la possibilità che la maggiore rappresentatività possa essere riconosciuta anche a confederazioni sindacali significativamente più piccole rispetto ai sindacati storici.

Misurazione della rappresentatività

Il 31 maggio 2013 è stato firmato un importante Protocollo d’intesa tra Confindustria e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipulazione di contratti collettivi nazionali di lavoro.

Detto Protocollo è volto a dare attuazione ai principi già contenuti nell’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011 stipulato tra le medesime parti.

La principale novità delle intese recentemente raggiunte tra le parti sociali consiste nella fissazione di criteri oggettivi per la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, utile al fine di individuare le organizzazioni legittimate a negoziare e stipulare contratti collettivi nazionali di categoria.

In particolare, l’Accordo del 2011 prevede che siano ammesse ai tavoli negoziali le sole organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (punto 1 dell’Accordo).

Al fine di stabilire la “quota” di rappresentatività espressa dalla singola organizzazione, utile per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale (allorché sia superata, o quanto meno raggiunta, la suddetta soglia del 5%), occorrerà determinare la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sul totale dei votanti) – punto 5 del Protocollo d’Intesa in tema di Misurazione della rappresentatività.

Il numero degli iscritti alla singola organizzazione sindacale verrà acquisito e certificato dall’INPS, tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra l’Inps e le parti stipulanti l’accordo.

Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della RSU, invece, varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni organizzazione sindacale aderente alle Confederazioni firmatarie del Protocollo di Intesa (CGIL, CISL e UIL).

Lo stesso criterio si applicherà alle RSU in carica, elette cioè nei 36 mesi precedenti la data in cui verrà effettuata la misurazione. Laddove siano presenti RSA, ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale (punto 3 del Protocollo d’Intesa in tema di Misurazione della rappresentatività).

Ancora in tema di rappresentatività, va poi segnalato che con il Protocollo di Intesa del 31 maggio 2013 le parti sociali hanno pattuito che, ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di categoria, deve essere favorita la presentazione di piattaforme unitarie, ma che, in caso di disaccordo tra le organizzazioni sindacali che partecipano alla trattativa, il datore di lavoro deve promuovere l’avvio della negoziazione sulla base della piattaforma presentata da quelle organizzazioni che hanno complessivamente nel settore un livello di rappresentatività pari al 50% più uno.
Inoltre, viene stabilito che i CCNL, stipulati dalle organizzazioni sindacali che nel settore vantano complessivamente un livello di rappresentatività superiore al 50%, sono efficaci per la generalità dei lavoratori e vincolano tutte le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo stesso. Tuttavia, è necessario che questi contratti vengano prima sottoposti a una consultazione certificata dei lavoratori, con approvazione a maggioranza semplice (Punto 3 del Protocollo, in tema di Titolarità ed efficacia della contrattazione).

A tali Accordi è stata data attuazione con il T.U. sulla rappresentanza siglato da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014.

Nel T.U. viene confermato che ai fini della misurazione e certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, si deve fare riferimento sia al dato associativo che al dato elettivo. Inoltre, vengono specificate le modalità operative attraverso le quali il datore di lavoro può procedere alla rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria.

In particolare, la raccolta delle deleghe deve avvenire tramite l’utilizzo di un apposito modulo suddiviso in due parti: la prima, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario, deve essere trasmessa dal lavoratore al datore di lavoro; la seconda, invece, deve essere trasmessa, sempre dal lavoratore, al medesimo sindacato.

Le imprese sono tenute ad accettare anche deleghe a favore di quelle organizzazioni sindacali di categoria che aderiscono e si obbligano a rispettare i contenuti del T.U., dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 31 maggio 2013.

Tramite un’apposita convenzione stipulata tra l’INPS e le parti firmatarie del T.U., è stata prevista l’introduzione, nelle dichiarazioni mensili Uniemes, di una sezione dedicata alla rilevazione del numero di deleghe relative a ciascun ambito di applicazione dei CCNL. Affinché ciò fosse possibile, il T.U. ha previsto che le organizzazioni sindacali firmatarie procedessero alla catalogazione e all’attribuzione di un codice identificativo sia ai CCNL che alle organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione del proprio grado di rappresentatività.

Il datore di lavoro, tramite il modulo Uniems, indica nella sezione dedicata: il codice attribuito dalle OO.SS. al CCNL applicato, il numero delle deleghe ricevute per ogni singola O.S. di categoria (con relativo codice identificativo) e la forma di rappresentanza presente nelle unità produttive con più di 15 dipendenti. Il dato associativo, dunque, viene determinato dall’INPS dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili per dodici.

Per quanto riguarda la determinazione del dato elettorale, il T.U. ha chiarito che esso deve essere dedotto dai verbali relativi alle elezioni periodiche delle RSU trasmessi dalle apposite Commissioni elettorali al Comitato Provinciale dei Garanti. Quest’ultimo provvede a raccogliere tutti i dati relativi alle RSU, li raggruppa per ciascuna organizzazione sindacale di categoria e li trasmette al CNEL.

Il CNEL, a sua volta, provvede alla ponderazione del dato elettorale con quello associativo, determinando la media semplice tra la percentuale degli iscritti e quella dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU. Questi dati sulla rappresentanza sono utilizzabili, oltre che per la determinazione della soglia del 5%, anche ai fini della verifica della maggioranza prevista per la sottoscrizione del CCNL e per la presentazione delle piattaforme.

Infatti, per quanto riguarda l’efficacia generalizzata dei CCNL, il T.U. ha confermato le previsioni relative alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali contenute nel Protocollo del 31 maggio 2013.

Dunque, sono autorizzate a partecipare alla negoziazione dei CCNL le Federazioni delle OO.SS. firmatarie del T.U., dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che hanno, nell’ambito di applicazione del relativo CCNL, una rappresentatività non inferiore al 5%. Il datore di lavoro deve favorire l’avvio delle trattative sulla base di piattaforme unitarie o, in difetto di queste, di piattaforme presentate da organizzazioni che complessivamente hanno una rappresentatività nel settore pari al 50% più uno. Infine, I CCNL sottoscritti dalle OO.SS. che vantano una rappresentatività pari almeno il 50% più uno nel settore di riferimento possono essere sottoposti ad una preventiva consultazione certificata da parte dei lavoratori, in seguito alla quale divengono direttamente efficaci ed esigibili sia per l’insieme dei dipendenti che per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del T.U.

Al contrario, coerentemente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013, il T.U. ha chiarito che la rappresentatività delle organizzazioni sindacali rilevante ai fini dell’attribuzione dei diritti sindacali non è desumibile dalla mera sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, bensì dalla partecipazione alla negoziazione dello stesso.

Pertanto, il T.U. ha chiarito che si intendono partecipanti alle trattative le organizzazioni sindacali che:

  • hanno raggiunto il 5% di rappresentanza (secondo i criteri stabiliti nello stesso T.U.),
  • hanno partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma,
  • hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del CCNL.