Collaborazione occasionale

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Soppressione della tipologia contrattuale
La collaborazione occasionale (o mini co.co.co.) è una particolare tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, che è stata abolita dal nostro ordinamento , a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act).
Si veda per maggiori informazioni la voce Lavoro occasionale

 

Scheda sintetica

La collaborazione occasionale (o mini co.co.co.) è una particolare tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, che è stata abolita dal nostro ordinamento , a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act).
I requisiti della collaborazione occasionale (indicati dall’art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 276/03, oggi abrogato, ma che continuerà ad applicarsi ai contratti già in atto al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore della riforma) sono i seguenti:

  • la collaborazione, con lo stesso committente, deve avere una durata complessiva che non superi i 30 giorni nel corso dell’anno solare;
  • il compenso percepito dal lavoratore, da parte del medesimo committente, non deve superare la somma complessiva di euro 5.000,00 nel corso dell’anno solare.

La collaborazione occasionale non va confusa con il lavoro autonomo occasionale , che trova la sua fonte normativa negli articoli 2222 e seguenti del codice civile, non interessati dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 81/2015 e tuttora in vigore.
I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente (i) nel carattere episodico dell’attività e (ii) nell’ assenza del coordinamento con l’attività del committente.
Proprio per questa sua particolare natura, l’attività di lavoro autonomo occasionale non è soggetta agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative, bensì a quelli di cui all’articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269/2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003), il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i lavoratori autonomi occasionali l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS scatta solo in presenza di redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.
Pertanto i primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo .

 

Meccanismo di stabilizzazione delle collaborazioni introdotto dal decreto legislativo n. 81/2015

Il d.lgs. n. 81/2015 ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione, volto a incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di coloro che abbiano già svolto attività lavorativa presso un’azienda con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero come lavoratori autonomi.
In particolare, l’art. 54 del decreto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procederanno alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo potranno beneficiare dell’ estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro , fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.
Lo stesso art. 54 chiarisce che l’effetto di estinzione degli illeciti potrà verificarsi solo allorché siano rispettate due diverse condizioni :

  • anzitutto, i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi indicate dall’art. 2113, c. 4, del codice civile ovvero avanti alle commissioni di certificazione;
  • in secondo luogo, il datore di lavoro, nei 12 mesi successivi alle assunzioni, non deve recedere dal rapporto di lavoro , salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

 

 

 

 

Normativa

  • Codice civile, artt. 2222 e seguenti
  • Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 61
  • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 52

 

 

Cosa fare – A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro