Questa voce è stata curata da Arturo di Mario
Fonti normative
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 41
Definizione
Le visite mediche preventive in fase preassuntiva possono essere effettuate, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle AASSLL, unicamente per quelle mansioni o lavorazioni che prevedono la sorveglianza sanitaria, ovvero per quei lavoratori che:
- sono impiegati in lavori notturni (art. 14, c. 1, L. n. 66/2003);
- sono addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 168, D.Lgs. n. 81/2008);
- usano per più di 20 ore a settimana attrezzature munite di videoterminali (rischi per la vista, per gli occhi, per l’apparato muscolo-scheletrico) (art. 176, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche) (art. 185, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti a rumori eccedenti i valori superiori di azione (art. 196, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti a livelli di vibrazioni meccaniche superiori ai valori d’azione (art. 204, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti ai campi elettromagnetici (art. 211, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti a radiazioni ottiche artificiali (effetti nocivi sugli occhi e sulla cute) (art. 218, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti ad agenti chimici pericolosi (art. 229, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (artt. 242-245, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate (art. 259, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti ad agenti biologici (artt. 279-281, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti al piombo (All. XXXIX, D.Lgs. n. 81/2008);
- sono esposti a radiazioni ionizzanti (art. 134, D.Lgs. n. 101/2020).
Permane per i minori di anni 18 l’obbligo della visita medica prima dell’assunzione, previsto dall’art. 8 della L. n. 977/1967, avendo l’art. 42 del D.L. n. 49/2013 abrogato la sola disposizione concernente l’obbligo del certificato (Cass. 6 dicembre 2016, n. 51907).
Le visite preassuntive sono finalizzate anche alla verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti per i lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi (personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, personale marittimo, personale sanitario, lavoratori addetti ad attività di trasporto, addetti e responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi ecc.) (D.P.R. n. 309/1990, art. 125; Intesa Conferenza Unificata 30/10/2007; Accordo Conferenza Permanente 18/9/2008).
Le visite – e gli eventuali spostamenti effettuati dai lavoratori verso le strutture sanitarie – sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Dopo la visita medica preassuntiva il lavoratore può fare ricorso avverso i giudizi del medico competente, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, all’ASL competente per territorio che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.