Immigrazione irregolare

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Questa voce è stata curata da Emilia Naldi

 

Definizione

Questa voce rappresenta un approfondimento specifico sul tema in oggetto della voce Immigrazione, cui si rinvia per tutti gli approfondimenti del caso.

 

Il lavoro degli stranieri irregolari

La materia dell’immigrazione è principalmente regolata dal c.d. Testo Unico sull’immigrazione, il d.lgs. 286/1998, più volte oggetto di modifiche.
Sotto lo specifico aspetto dei rapporti di lavoro prestati da soggetti immigrati, che siano irregolarmente soggiornanti sul territorio europeo, la materia è disciplinata dalla direttiva 2009/52, recepita nel D.lgs. 109/2012 che, a sua volta, ha modificato il menzionato D.lgs. 286/1998.
Il principale merito della direttiva – che in generale vieta al datore di lavoro di assumere cittadini irregolari è l’aver previsto che alcuni diritti di carattere economico devono essere garantiti indipendentemente dalla condizione di irregolarità del soggiorno del lavoratore, ossia anche a cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di soggiorno o di residenza dello Stato Europeo in cui si trovano.
Questi, sinteticamente, i profili di maggiore interesse della direttiva, sul fronte dei diritti del singolo lavoratore:

  • Diritto al pagamento della retribuzione arretrata ad un livello pari almeno alla retribuzione prevista dalle leggi applicabili sui salari minimi, dai contratti collettivi o conformemente a una prassi consolidata nei relativi settori occupazionali, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore, nel rispetto, ove opportuno, delle disposizioni nazionali vincolanti in materia salariale;
  • Diritto al pagamento di un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;
  • Diritto al rimborso dei costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato;
  • Diritto ad essere informati sistematicamente e oggettivamente sui loro diritti prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio;
  • Presunzione di durata minima del rapporto di lavoro pari a tre mesi.

Sempre sulla base delle previsioni della direttiva gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto meccanismi volti a garantire che i lavoratori soggiornanti irregolarmente:

  • possano presentare domanda e ottenere l’esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato;

oppure

  • se previsto dalla legge nazionale, possano chiedere all’autorità competente dello Stato membro di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino di un paese terzo debba presentare domanda.


Gli Stati membri assicurano che siano posti in essere i meccanismi necessari a garantire che i cittadini di paesi terzi assunti illegalmente possano ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate e dovute anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato.
La direttiva prevede poi che gli stati adottino misure necessarie affinché un datore di lavoro sia anche soggetto, se del caso, ai seguenti provvedimenti:

  • esclusione dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell’Unione europea gestiti dagli Stati membri, per un periodo fino a cinque anni;
  • esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni;
  • rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell’Unione europea gestiti dagli Stati membri, concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell’assunzione illegale;
  • chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, o ritiro temporaneo o permanente della licenza d’esercizio dell’attività economica in questione, se giustificata dalla gravità della violazione.

Per tutti gli approfondimenti del caso si veda la voce Immigrazione