Lavoratore svantaggiato

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Definizione

La definizione di “lavoratore svantaggiato” è contenuta nell’art. 13 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Essa si distingue concettualmete e normativamente, in quanto decisamente più ampia e fumosa, dal concetto di lavoratore disabile.

Il citato articolo 13 del Decreto, fondamentalmente, contiene una disciplina specifica per il collocamento dei lavoratori svantaggiati attraverso la promozione del coordinamento tra le agenzie di somministrazione e le istituzioni pubbliche.
Il presupposto per l’applicazione delle previsioni in parola è l’emanazione di una normativa regionale d’attuazione e, in attesa di questa, “in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro” e gli enti locali (sesto comma).

In primo luogo occorre rammentare la definizione che l’art. 2 dà di lavoratore svantaggiato: “qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 2204/2002” e della legge sulle cooperative sociali; tale regolamento, a sua volta, fa un elenco molto vasto ed eterogeneo di soggetti considerati svantaggiati, tutti accomunati da una (potenziale e) particolare difficoltà a trovare un posto di lavoro in quanto meno appetibili per i datori di lavoro.

Gli atti legislativi ai quali l’art. 2 d.lgs 276/2003 rinvia fanno riferimento ad un vasto pubblico di soggetti tra cui:

  • i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente
  • i lavoratori extracomunitari che si spostino all’interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione
  • i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile
  • i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l’attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare
  • i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico
  • i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo
  • i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale
  • i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente
  • le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II , nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti
  • i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d’età
  • gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico
  • i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
  • i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663

Il principio di politica del diritto su cui è incardinata la disciplina è quella di sostituire il modello dello “stato sociale assistenziale” (welfare, nell’accezione più dispregiativa) con quello di workfare, cioè un modello che incentivi il soggetto in cerca di lavoro ad attivarsi, partecipando ad attività formativo-professionali e di inserimento lavorativo.

Per ulteriori informazioni si veda la voce Mercato del lavoro