Pubblico impiego – Lavoro pubblico

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Questa voce è stata curata da Ada Lucia De Cesaris

 

Nozione di pubblico impiego e evoluzione della normativa di riferimento

Il pubblico impiego è definibile come il rapporto di lavoro in cui una persona fisica mette volontariamente la propria attività, in modo continuativo e dietro corresponsione della retribuzione, al servizio dello Stato o di un ente pubblico non economico.
La Carta costituzionale dedica diverse disposizioni al rapporto di lavoro pubblico e in particolare:

  • l’art. 51 stabilisce che: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”
  • l’art. 54 stabilisce che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore”;
  • l’art. 97 in base al quale “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”;
  • l’art. 98 sancisce che “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.

Elementi essenziali dell’impiego pubblico sono:

  • l’accesso mediante concorso;
  • la natura pubblica dell’ente;
  • la correlazione con i fini istituzionali dell’ente;
  • la subordinazione con inserimento nell’organizzazione amministrativa dell’ente;
  • la continuità (va ricompreso anche il rapporto a tempo determinato);
  • l’esclusività;
  • la retribuzione predeterminata.

La prima disciplina del pubblico impiego nel dopoguerra risale al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, n. 3 (c.d. Testo unico degli impiegati civili dello Stato) ed era caratterizzata da quattro requisiti:

  1. il rapporto di pubblico impiego veniva costituito per atto unilaterale della pubblica amministrazione (c.d. decreto di nomina) che è esercizio di potere pubblico – non espressione di autonomia privata – e non mediante un contratto;
  2. la disciplina del rapporto era sottratta all’autonomia negoziale tra le parti, era infatti affidata esclusivamente alla legge o ai regolamenti;
  3. esso era gestito in tutti i suoi aspetti da atti di natura amministrativa;
  4. infine, le controversie scaturenti da questo tipo di rapporto di lavoro erano affidate alla competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo.

Verso la fine degli anni settanta, in seguito all’espansione delle funzioni esercitate dalla pubblica amministrazione, all’esigenza di migliorarne l’efficienza, alla necessità di perequazione dei trattamenti economici, alle forti pressioni delle organizzazioni sindacali volte a rivendicare uno spazio più ampio alla negoziazione sindacale, il legislatore ha avviato una profonda riforma del pubblico impiego.
La legge 29 marzo 1983, n. 93 (c.d. legge quadro sul pubblico impiego) – che ha per la prima volta riconosciuto il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina degli aspetti del pubblico impiego non sottoposti alla riserva di legge o agli atti unilaterali della pubblica amministrazione – ha introdotto importanti principi quali quello dell’efficienza della P.A., della trasparenza del trattamento economico ed il riassetto dei profili professionali.
Agli inizi degli anni novanta vi è stata la c.d. privatizzazione del pubblico impiego realizzata mediante l’attuazione di due leggi delega (L. 23 ottobre 1992, n. 421 e L. 15 marzo 1997, n. 59 c.d. legge Bassanini) e, in particolare, dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; dal D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396; dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

La privatizzazione del pubblico impiego consiste essenzialmente:

  • nell’applicazione delle disposizioni di diritto privato al rapporto di pubblico impiego;
  • nell’applicabilità della disciplina della contrattazione collettiva;
  • nell’assegnare alla pubblica amministrazione-datrice di lavoro i medesimi poteri di gestione del rapporto tipici del datore di lavoro privato.

Il susseguirsi di provvedimenti che hanno modificato, integrato ed abrogato il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha reso indispensabile l’elaborazione di un testo legislativo che riordinasse l’intera disciplina del pubblico impiego. A tale scopo è stato emanato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La nuova riforma del pubblico impiego è intervenuta fondamentalmente su tre profili:

  1. la qualificazione giuridica degli atti di costituzione del rapporto di lavoro;
  2. la sua gestione ed estinzione;
  3. la competenza giurisdizionale sulle relative controversie ed infine le fonti normative del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il primo aspetto è previsto che “l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene con contratto individuale di lavoro” (art. 35 D.Lgs. n. 165/2001), pertanto il rapporto di lavoro con le P.A. si costituisce con le stesse modalità con cui si costituisce il rapporto di lavoro con un datore privato.
Da ciò consegue che la P.A. non esercita più un potere pubblico ma bensì l’autonomia negoziale.
Il principio dell’autonomia negoziale viene applicato anche alla gestione dell’intero rapporto di lavoro, gli atti che modificano o estinguono il rapporto (es. trasferimento, licenziamento) non sono più costituiti da provvedimenti amministrativi ma da atti di natura negoziale (art. 5 D.Lgs. n. 165/2001).

Con riferimento al secondo aspetto il T.U. sul pubblico impiego devolve le controversie inerenti i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni al giudice del lavoro, sottraendole quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 63 D.Lgs. n. 165/2001).

Sotto il terzo profilo, il più volte citato D.Lgs. n. 165/2001 contempla sia la contrattualizzazione, con riferimento alle fonti che regolano il rapporto di lavoro, sia la privatizzazione con riguardo ai contenuti della disciplina (art. 2 D.Lgs. n. 165/2001).
Ciò significa da una parte che i contratti collettivi di lavoro costituiscono una fonte diretta di disciplina del rapporto, immediatamente efficaci nei confronti dei destinatari, e dall’altra parte che il rapporto di lavoro oltre ad essere disciplinato dai contratti collettivi e individuali, viene regolato anche dalle disposizioni del codice civile e dalle altre leggi speciali inerenti i rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

Il D.Lgs. n. 165/2001 costituisce oggi il testo normativo di riferimento per la disciplina dei pubblici uffici e del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, esso si applica a tutte le P.A. ad eccezione delle seguenti categorie di lavoratori (art. 3 D.Lgs. n. 165/2001):

  • i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
  • gli avvocati e i procuratori dello Stato;
  • il personale militare e delle forze di polizia;
  • il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
  • i dipendenti della Banca d’Italia, della Consob e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • i dipendenti delle autorità indipendenti;
  • i professori e i ricercatori universitari.

Tuttavia non è compito facile individuare la nozione di dipendente pubblico. Non è infatti ancora chiaro se il criterio da utilizzare sia quello della normativa applicata per regolare il rapporto di lavoro, oppure quello della natura pubblica del datore di lavoro, indipendentemente dalle regole che disciplinano il rapporto.
Nel primo caso dovrebbero essere ritenuti dipendenti pubblici solo coloro che non sono stati assoggettati alla normativa privatistica, e quindi le categorie di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
Nel secondo caso, invece, vi rientrerebbero tutti coloro che dipendono da un datore di lavoro pubblico, anche in un rapporto è privatizzato.
In entrambe le ipotesi però rimarrebbero esclusi tutti coloro che dipendono da datori di lavoro divenuti formalmente privati a seguito del processo di dismissione e privatizzazione dell’economia, ma sostanzialmente pubblici in quanto la P.A. continua a detenere la maggioranza del pacchetto azionario (es. dipendenti delle Poste, delle Ferrovie dello Stato).

 

Rapporto organico e rapporto di servizio

Nell’ambito del pubblico impiego occorre poi distinguere il rapporto organico dal rapporto di servizio.

Il rapporto organico c.d. anche d’ufficio è un rapporto di immedesimazione tra preposto ed organo: il primo è tutt’uno con il secondo, non costituendo un soggetto a sé stante. Il rapporto organico, non è un rapporto giuridico ma un rapporto organizzativo che sorge con un atto di assegnazione.
La configurazione del rapporto organico è rilevante ai fini della diretta imputazione dell’attività svolta dal titolare dell’organo (c.d. funzionario) all’ente di cui costituisce elemento strutturale.
Sulla base di tale rapporto il soggetto acquista la capacità di esercitare i poteri e le funzioni che le norme attribuiscono alle P.A. ad esse imputando i relativi effetti.
L’atto posto in essere dal titolare dell’organo viene infatti direttamente attribuito all’ente, con conseguente assunzione, in capo a questo, degli eventuali vizi dell’atto e della responsabilità per danni verso terzi.
Il funzionario agisce come ente, tutta l’attività è dell’ente, il rapporto organico non è un rapporto intersoggettivo in quanto non opera tra soggetti diversi, è piuttosto un rapporto interno.

Il rapporto di servizio è invece il rapporto giuridico intercorrente tra l’ente e la persona fisica che viene inserita con determinate funzioni nell’organizzazione dell’ente, mediante un atto c.d. di assunzione. Esso riguarda la prestazione lavorativa del dipendente; con il rapporto di servizio il soggetto infatti si impegna a prestare la propria attività a favore della P.A. e corrispettivamente acquisisce il diritto alla remunerazione del servizio reso.
Si tratta di un rapporto giuridico intersoggettivo che si distingue in rapporto di servizio di diritto e in rapporto di servizio di fatto, a seconda della sussistenza o meno di un atto di assunzione da parte dell’autorità amministrativa.
Il rapporto di servizio di diritto può puoi essere di due tipi:

  • impiegatizio: quando si instaura un rapporto di impiego tra ente e soggetto, generalmente di durata indeterminata;
  • onorario: quando il rapporto deriva da un incarico elettivo o onorifico che non viene esercitato a titolo di professione. In tal caso il soggetto non percepisce una retribuzione da parte della P.A. ma un indennizzo ed il rapporto ha durata per lo più temporanea.

In conclusione non tutte le persone fisiche, che agiscono per la P.A., possono qualificarsi funzionari, tali potendosi considerare solo coloro che esercitano potestà inerenti al pubblico ufficio.
Da ciò ne deriva che la distinzione tra impiegato e funzionario non dipende dalla natura del rapporto di servizio, che lega la persona fisica all’ente, riguardando invece al diverso aspetto se il soggetto agente chiamato a manifestare la volontà della P.A. eserciti o meno pubbliche potestà.
I caratteri del rapporto impiegatizio sono:

  • la volontarietà: sia per la costituzione, che per la prosecuzione del rapporto è richiesta la volontà non solo del lavoratore ma anche quella della P.A.;
  • la personalità: la prestazione resa dal lavoratore deve essere personale;
  • la subordinazione gerarchica: il lavoratore è inserito nell’organizzazione dell’ente fornendo la prestazione sulla base delle istruzioni e sotto la vigilanza ed il controllo della P.A.

 

 

Funzionario di fatto

La locuzione “funzionario di fatto” viene utilizzata per identificare il caso in cui l’atto di investitura del titolare dell’organo della P.A. sia viziato o inesistente.
Secondo parte della dottrina (Sandulli e Terranova) l’esercizio di fatto si verifica tutte le volte in cui una funzione pubblica, il cui esercizio sia essenziale o indifferibile per la P.A., sia stata effettivamente svolta da un soggetto che non possa considerarsi organo della P.A. e tale esercizio sia stato affiancato dalla convinzione pubblica della validità e dell’efficacia degli atti dallo stesso posti in essere.

I requisiti necessari per poter considerare validi, efficaci ed immediatamente imputabili alla P.A. gli atti posti in essere dal funzionario di fatto sono pertanto: l’esercizio di una funzione essenziale o indifferibile della P.A. e la convinzione da parte dei destinatari degli atti dell’autorità del soggetto che li ha posti in essere.
Caso tipico è quello disciplinato dall’art. 113 c.c. in base al quale: “Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità”.

Con maggiore precisione, sono validi tutti gli atti posti in essere fino al momento in cui l’atto di investitura non venga annullato insieme all’atto adottato dal titolare apparente dell’ufficio. Questo può verificarsi in caso di atto sfavorevole, ad iniziativa del suo destinatario; e, in caso di atto favorevole al destinatario, da parte dei terzi controinteressati.
Nell’ipotesi di impugnazione dell’atto di investitura, la sua illegittimità porta all’annullamento dell’atto adottato dal funzionario di fatto.

Tutte le volte in cui la P.A. tragga vantaggio dall’attività prestata dal funzionario di fatto a quest’ultimo spetta il riconoscimento di un compenso almeno nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 2041 e 2042 c.c. in tema di arricchimento senza giusta causa.
Sul punto però occorre distinguere due ipotesi:

  1. sussistenza di un atto di assegnazione all’organo, pur se mediante atto nullo, annullato, inefficace, seguito da una effettiva assegnazione all’organo;
  2. insussistenza di un atto di assegnazione all’organo.

Nella prima ipotesi parte della dottrina (Sandulli) ritiene che, in assenza di disposizioni normative contrarie, il soggetto abbia diritto a percepire la retribuzione con riferimento alle funzioni esercitate anche ai sensi dell’art. 2126 c.c.
Nella seconda ipotesi, invece potrà solo essere esperita, qualora ne sussistano i presupposti, l’azione di restituzione.
Distinta dalla figura del funzionario di fatto è l’usurpatore di ufficio (art. 347 c.p.), di colui cioè che con coscienza e volontà assuma, prescindendo da una valida investitura, la titolarità dell’ufficio pubblico.
In tal caso, trattandosi di un’attività penalmente illecita, gli atti adottati devono considerarsi nulli in quanto provenienti da soggetto privo della qualità di organo amministrativo.

 

Normativa di riferimento

  • Legge 29 marzo 1983, n. 93
  • Legge 23 ottobre 1992, n. 421
  • D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
  • Legge 15 marzo 1997, n. 59
  • D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396
  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
  • D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387
  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

 

 

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di Lavoro pubblico (Pubblico impiego)

In genere

  1. Per la prima volta, un TAR riconosce che i giudici di pace sono dipendenti pubblici di fatto e gli va riconosciuto un trattamento economico, normativo e previdenziale equivalente a quello dei giudici togati comparabili.
    Il TAR accoglie parzialmente il ricorso presentato da una giudice di pace, volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e al riconoscimento dell’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego di fatto ex art. 2126 c.c. Pur escludendo che lo status dei giudici di pace sia equiparabile in tutto a quello dei magistrati togati, il Collegio ritiene che i giudici di pace siano lavoratori a tempo determinato ai sensi del diritto dell’Unione europea. Di conseguenza, va loro riconosciuto un trattamento economico, normativo e previdenziale equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili, considerando come tali i magistrati togati, al netto degli aumenti di stipendio conseguenti alla prima valutazione di professionalità e tenendo conto dell’impegno lavorativo limitato alle due/tre giornate coincidenti con le udienze. Riconosciuto altresì il diritto alle ferie, ed esclusa la prescrizione di ogni diritto, il cui termine non poteva considerarsi decorrente in corso di rapporto. (TAR Emilia Romagna 8/3/2023, Pres. Migliozzi Est. Amovilli, in Wikilabour, Newsletter n. 10/23)
  2. I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l’art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A. destinatarie della disciplina per l’impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della regione. (Trib. Velletri 29/10/2020, Giud. Falcione, in Lav. nella giur. 2021, 208)
  3. L’autorizzazione tardiva a un incarico extra lavorativo retribuito di un professore universitario non esonera dalle sanzioni amministrative.
    La pronuncia si riferisce a un caso in cui alla contestazione di mancata tempestiva autorizzazione dell’Università al proprio professore di assumere un incarico retributivo extra lavorativo, era stata opposta l’avvenuta autorizzazione tardiva ora per allora, sostenendo che ciò avrebbe fatto venir meno l’applicazione di sanzioni amministrative. La Corte ricorda viceversa che la legge che autorizza i professori universitari a derogare al divieto di altri incarichi onerosi richiede, all’uopo, la “preventiva autorizzazione” dell’Università. (Cass. 2/9/2020 n. 18206, Pres. D’Ascola Rel. Bellini, in Wikilabour, Newsletter n. 15/2020)
  4. Ancora sulla necessità del pubblico concorso per accedere a un impiego pubblico.
    In questo caso è la Regione Calabria, che con propria legge del 2019, pretesamente interpretativa di altra legge del 2005, aveva stabilizzato giornalisti professionisti e pubblicisti, in precedenza destinatari di un incarico all’interno dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale, trasformando gli incarichi in rapporti di pubblico impiego. Oltre a censurare l’uso di qualificare come interpretativa una norma in realtà retroattiva, la Corte ricorda che anche per la Regioni vale la regola del pubblico concorso per accedere agli impieghi pubblici. (Corte Cost. 6/7/2020 n. 133, Pres. Cartabia Red. Amoroso, in Wikilabour, Newsletter n. 14/2020)
  5. Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 76 Cost., il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater, D.Lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 116 del 2016, che disciplina la responsabilità per danno patrimoniale e danno all’immagine alla P.A. arrecato dal pubblico dipendente attraverso la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento e altre modalità fraudolente. A differenza di quanto avvenuto con la precedente L. n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all’immagine subìti dall’amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015 – attuato dalla norma censurata – che, all’art. 17, comma 1, lett. s), prevede unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare. La materia delegata è quindi unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l’introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all’immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici. Al contrario, la disposizione censurata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dell’azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti, da cui risulta inequivocabile il suo contrasto con il parametro evocato. Infine, sebbene le censure del rimettente siano limitate all’ultimo periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater, che riguarda le modalità di stima e quantificazione del danno all’immagine, l’illegittimità riguarda anche il secondo e il terzo periodo di detto comma, perché essi sono funzionalmente inscindibili con l’ultimo, così da costituire, nel loro complesso, un’autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega. (Corte Cost. 9/1/2020 n. 61, Pres. Carosi Rel. Carosi, in Lav. nella giur. 2021, con nota di M. Nicolosi, Danno all’immagine della P.A., lotta all’assenteismo e potere disciplinare, 56)
  6. Il danno derivante dalla lesione del diritto all’immagine della P.A. consiste nel pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall’art. 97 Cost. (Corte Cost. 9/1/2020 n. 61, Pres. Carosi Rel. Carosi, in Lav. nella giur. 2021, con nota di M. Nicolosi, Danno all’immagine della P.A., lotta all’assenteismo e potere disciplinare, 56)
  7. La delega finalizzata al riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante. (Corte Cost. 9/1/2020 n. 61, Pres. Carosi Rel. Carosi, in Lav. nella giur. 2021, con nota di M. Nicolosi, Danno all’immagine della P.A., lotta all’assenteismo e potere disciplinare, 56)
  8. In difetto di specifica norma volta a regolamentare l’individuazione di collaboratori autonomi, deve ritenersi analogicamente applicabile ad una società in house l’art. 19, d.lgs. n. 175/2016 — dettato con riguardo ai lavoratori subordinati —essendo pur sempre necessario, per un soggetto interamente partecipato da una pubblica amministrazione, rispettare principi essenziali per garantire il corretto impiego di risorse pubbliche. (Trib. Roma 2/8/2019, ord., Pres. Luna Rel. Cerroni, in Riv. It. Dir. Lav. 2020, con nota di M. Falsone, “Conversione dei rapporti di lavoro, reclutamento e solidarietà negli appalti delle imprese pubbliche: una terra contesa dal diritto comune e speciale”, 46)
  9. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, co. 1, lett. B, ultimo periodo, della l. 30 dicembre 2010, n. 240, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede — tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari — il rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo. Posto che le situazioni di rigida incandidabilità, previste dal legislatore, sono espressione di un bilanciamento fra il diritto di ogni cittadino a partecipare ai concorsi universitari e le ragioni dell’imparzialità, improntato alla prevalenza di tali ragioni, non può ritenersi irragionevole la mancata inclusione del coniugio come motivo di incandidabilità degli aspiranti alla chiamata. Il coniugio richiede un diverso bilanciamento, ponendo a fronte dell’imparzialità non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dell’unità familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate. Più aderente alle esigenze in gioco appare un bilanciamento che affidi la finalità di garantire l’imparzialità, la trasparenza e la parità di trattamento nelle procedure selettive a meccanismi meno gravosi, attinenti ai componenti degli organi cui è rimessa la valutazione dei candidati, come l’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c. (Corte Cost. 9/4/2019, n.78, Pres. Lattanzi, Est. Amato, in Riv. It. Dir. Lav. 2020, con nota di A. Trojsi, “Il romanticismo della Consulta: il coniugio non è causa di incandidabilità nei concorsi universitari”, 153)
  10. La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé – anche a prescindere dal danno economico cagionato all’ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore a quella dovuta – in quanto incidono sull’organizzazione dell’ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all’ente; di tale ultimi elementi è necessario tenere conto anche ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 c.p. (Cass. Sez. II pen. 18/10/2018 n. 7005, Pres. Cammino Est. Beltrani, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di G. Gentile, “Profili penali della falsa attestazione della presenza in servizio”, 322)
  11. Nella ipotesi di falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio è configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa aggravata e quello di false attestazioni o certificazioni previsto dall’art. 55-quinquies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Cass. Sez. II pen. 18/10/2018 n. 7005, Pres. Cammino Est. Beltrani, in Riv. It. Dir. Lav. 2019, con nota di G. Gentile, “Profili penali della falsa attestazione della presenza in servizio”, 322)
  12. L’aspettativa retribuita in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca, prevista dalla l. 13 agosto 1984, n. 476, art. 2, come modificato dalla l. 22 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57, è stata riservata dal legislatore al rapporto a tempo indeterminato, come si desume dal riferimento alla prosecuzione del rapporto, per un periodo minimo di durata, dopo il conseguimento del dottorato. (Cass. 8/2/2018 n. 3096, Pres. Napoletano Est. Di Paolantonio, in Riv. it. dir. lav. 2018, con nota di D. Schiuma, “Il diritto all’aspettativa per dottorato del pubblico dipendente a tempo determinato. Tra interesse privato, interesse pubblico e principio di parità di trattamento”, 615)
  13. La limitazione agli assunti a tempo indeterminato non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nel caso in cui non vi sia compatibilità fra la condizione risolutiva prevista dallo stesso art. 2, giustificata da una legittima finalità, e la durata del contratto a termine, tale da non consentire, dopo il conseguimento del dottorato, la prosecuzione almeno biennale del rapporto. (Cass. 8/2/2018 n. 3096, Pres. Napoletano Est. Di Paolantonio, in Riv. it. dir. lav. 2018, con nota di D. Schiuma, “Il diritto all’aspettativa per dottorato del pubblico dipendente a tempo determinato. Tra interesse privato, interesse pubblico e principio di parità di trattamento”, 615)
  14. Il regolamento sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Ue ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, emanato con d.P.c.m. 7.2.1994, nella parte in cui prevede che “i posti di livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato” sono riservati ai soli cittadini italiani è difforme dall’art. 38 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165, di cui costituisce norma attuativa, che prevede (in conformità ai principi dell’Ue) che i cittadini degli Stati membri dell’Unione possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale. Nel caso in cui la pubblica amministrazione debba selezionare un dirigente per attribuirgli determinati in carichi per l’espletamento di attività amministrativa è necessario valutare quale sia il contenuto effettivo di tale attività allo scopo di stabilire se possa considerarsi espressione di pubblici poteri. (Cons. St. 24/7/2017, n. 3666, Pres. Santoro Est. Lopilato, in Riv. Giur. Lav. Prev. soc. 2018, con nota di F. Liguori, “La public service exception tra norma e giudice: il caso dei direttori stranieri dei musei italiani”, 33)
  15. È legittima l’apertura agli stranieri della procedura di selezione del direttore del Parco archeologico del Colosseo, in quanto tale dirigente pubblico svolge attività prevalentemente rivolta alla gestione economica e teorica del parco. (Cons. St. 24/7/2017, n. 3666, Pres. Santoro Est. Lopilato, in Riv. Giur. Lav. Prev. soc. 2018, con nota di F. Liguori, “La public service exception tra norma e giudice: il caso dei direttori stranieri dei musei italiani”, 33)
  16. Il ricoprire da parte del pubblico dipendente la carica di amministratore in società aventi fini di lucro, ancorché tali società abbiano affittato a terzi l’azienda di cui sono proprietarie, integra violazione del disposto di cui all’art. 60, d.P.R. n. 3 del 1957. (Trib. Venezia 2/12/2014, ord., Giud. Menegazzo, in Lav. nella giur. 2015, con commento di Mauro Dallacasa, 609)
  17. L’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001 pone sul datore di lavoro pubblico l’onere di giustificare anticipatamente il diniego all’assegnazione temporanea domandata da un dipendente, in modo tale che, attraverso la verifica sotto il profilo della congruenza e della consistenza delle ragioni concrete addotte sia verificabile da parte del lavoratore e, successivamente, sindacabile in sede giurisdizionale, la correttezza del suo operato, a pena di condanna giudiziale all’assegnazione presso la sede di destinazione domandata. (Trib. Busto Arsizio 12/11/2014, Giud. Molinari, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di Maurizio Falsone, “L’assegnazione temporanea del dipendente pubblico ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001: diritto soggettivo, interesse legittimo (di diritto privato) o mera aspettativa?”, 447)
  18. Nell’ambito del rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato, l’atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell’efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo; di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) e i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 c.c.), mentre non sono applicabili né la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, né i vizi di legittimità dell’incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, previsti dall’art. 26 del Testo Unico n. 1054 del 1924 e dagli artt. 2 e 3 della L. n. 1034 del 1971. (Trib. Bologna 9/12/2013, Giud. Benassi, in Lav. nella giur. 2014, 414)
  19. È incostituzionale l’art. 12, 4° comma, LR della Regione Lombardia 16/7/12 n. 12, come sostituito dall’art. 1 LR 24/12/12 n. 21, laddove prevede che, in occasione della cessione di funzioni tra una società a integrale o prevalente controllo pubblico e un ente pubblico, i lavoratori della prima (assunti senza procedure concorsuali) vengano trasferiti al secondo, essendo irrilevante sia la garanzia dell’art. 2112 c.c. (che non opera nel passaggio tra soggetto privato e PA) sia il fatto che il passaggio alle dipendenze dell’ente pubblico cessionario sia subordinato a una prova attitudinale. (Corte Cost. 11/7/2013 n. 167, Pres. Gallo Rel. Manzella, in D&L 2013, con nota di Alberto Guariso, “La ‘reinternalizzazione’ di funzioni pubbliche resta senza garanzie”, in D&L 2013, 32)
  20. In tema di passaggio del personale Ata dagli Enti locali allo Stato, il comma 218 dell’art. unico L. 23/12/05 n. 266 – essendosi limitato a recepire i contenuti dell’accordo sindacale 20/7/2000 e del DM 5/4/01 e a elevare a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva sul maturato economico, con salvaguardia del trattamento globale economico e normativo fruito prima dell’inserimento nei ruoli ministeriali, ivi compreso il trattamento accessorio – non è in contrasto con la direttiva CEE 77/187, in quanto la stessa non garantisce la conservazione dell’anzianità, bensì solo il diritto dei lavoratori trasferiti a non subire un peggioramento retributivo sostanziale, la cui eventuale esistenza deve essere accertata dal giudice di merito confrontando le condizioni globalmente fruite prima e dopo il trasferimento. Detto comma non si pone in contrasto neppure con il principio dell’equo processo in quanto la Corte Costituzionale ha escluso l’incostituzionalità della norma in quattro interventi, mentre la Corte di Giustizia Europea nella sentenza 6/9/11 “Scattolon” ha giudicato assorbita la quarta questione posta dal Tribunale di Venezia concernente la conformità della disciplina italiana con l’art. 6, n. 2, TUE, in combinato disposto con l’art. 6 della Cedu e gli artt. 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (Cass. 13/11/2012 n. 19876, Pres. De Luca Est. Tricomi, in D&L 2012, con nota di Nicola Zampieri, “Sull’insanabile conflitto tra la Corte di Strasburgo e i giudici interni in materia di interpretazione della Cedu”, 781)
  21. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza 7/6/11, ha accertato che lo Stato italiano – emanando il comma 218 dell’art. unico L. 23/12/05 n. 266 (Finanziaria 2006) – ha violato il principio dell’equo processo di cui all’art. 6 Cedu (ponendo in essere un’indebita ingerenza nell’amministrazione della giustizia) nonché l’art. 1 del Protocollo n. 1, posto che i ricorrenti, prima dell’intervento di detta legge, potevano vantare, in forza dell’univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, una “aspettativa legittima” di ottenere il pagamento del trattamento economico connesso all’anzianità maturata nel comparto Enti locali. Conseguentemente il personale Ata che, in forza di detto comma 218, è stato immesso nei ruoli del Ministero senza il riconoscimento dell’anzianità pregressa deve essere posto nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se la violazione della Convenzione non si fosse verificata (ossia se il Governo non avesse imposto di interpretare l’art. 8 della L. 3/5/99 n. 124 in maniera difforme all’interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione) e ha pertanto diritto di ricevere a titolo di equa soddisfazione la differenza tra il trattamento economico percepito e quello che avrebbe invece ottenuto in assenza dell’intervento di “interpretazione”. (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 8/11/2012, ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, in D&L 2012, con nota di Nicola Zampieri, “Sull’insanabile conflitto tra la Corte di Strasburgo e i giudici interni in materia di interpretazione della Cedu”, 781)
  22. In tema di passaggio del personale Ata dagli Enti locali allo Stato l’intervento di interpretazione autentica introdotto dal comma 218 dell’art. unico L. 23/12/05 n. 266 non si pone in contrasto con l’art. 6 della Cedu, in quanto la Corte Costituzionale nella sentenza n. 311/09 ha già escluso l’incostituzionalità della norma; ne consegue che, pur dopo la sentenza della Corte di Strasburgo 7/6/11 “Agrati” – che ha affermato il contrasto di detta norma con l’art. 6 Cedu – non può essere nuovamente rimessa alla Consulta la già esaminata questione di costituzionalità della norma per violazione dell’art. 117, 1° comma, Cost. Il predetto comma 218, inoltre, non è incompatibile neppure con la direttiva 77/187/CEE, in quanto la stessa garantisce ai lavoratori la conservazione delle sole indennità o benefici riconosciuti dai contratti collettivi che siano collegate all’anzianità pregressa e non del trattamento accessorio percepito prima del coattivo trasferimento alle dipendenze del Miur. (Corte app. Milano 25/10/2012, Pres. Castellini, in D&L 2012, con nota di Nicola Zampieri, “Sull’insanabile conflitto tra la Corte di Strasburgo e i giudici interni in materia di interpretazione della Cedu”, 782)
  23. L’art. 1, comma 218, L. 23/12/05 n. 266 non si pone in contrasto con l’art. 6 della Cedu in quanto la Corte di Strasburgo, con la sentenza 7/6/11 “Agrati”, ha affermato che è consentito al legislatore emanare leggi con efficacia retroattiva se giustificate da motivi imperativi di interesse generale, la cui sussistenza può essere valutata solo dal legislatore nazionale e dalla Corte Costituzionale italiana. Ne consegue che, anche dopo la citata sentenza Agrati, è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale di detto comma 218 per violazione dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 Cedu, essendosi la Consultà già pronunciata sul punto con la sentenza 311/09. Il citato comma 218 inoltre è conforme anche alla direttiva 77/187 CEE in quanto la stessa non impedisce una riduzione della retribuzione dei lavoratori interessati dal trasferimento di attività, ma solo la sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, non configurabile in relazione alla perdita di elementi accessori del trattamento retributivo. (Corte app. Roma 21/8/2012, Pres. Di Paoloantonio Est. Nitto, in D&L 2012, con nota di Nicola Zampieri, “Sull’insanabile conflitto tra la Corte di Strasburgo e i giudici interni in materia di interpretazione della Cedu”, 783)
  24. Il sistema di reclutamento del personale della scuola, di cui al d.lgs. n. 297/1994 e s.m.i., che configura una situazione di precarietà che viene bilanciata da una sostanziale e garantita immissione in ruolo, è escluso dall’ambito di applicazione del d.lgs. n. 368/2001, in applicazione del principio lex posterior generalis non derogat legi priori speciali. Nel settore scolastico, dunque, vige un corpus speciale autonomo, disciplinante la materia del reclutamento del personale, che risulta funzionale alla salvaguardia delle esigenze di bilancio dello Stato, e che appare conforme alla Direttiva 1999/70/CE in quanto le circostanze precise e concrete che caratterizzano la particolare attività scolastica costituiscono “norma equivalente” alle misure di cui alla clausola 5 dell’Accordo Quadro, secondo quanto indicato nella sentenza “Angelidaki”. La rilevata esistenza di molteplici pronunce conformi della Corte di Giustizia sul punto induce a ritenere che si sia in presenza di un acte claire, che, non lasciando alcun ragionevole dubbio sulla esegesi della Direttiva 1999/70/CE, non impone al giudice di ultima istanza l’obbligo di rinvio pregiudiziale. (Cass. 20/6/2012 n. 10127, Pres. Vidiri Est. Napoletano, in Lav. nella giur. 2012, con commento di V. De Michele, 778)
  25. La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 c.c.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 che riconduce il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse alla fattispecie della “cessione del contratto) ex art. 1406 c.c. con la conseguente applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto nei contratti collettivi del comparto dell’Amministrazione cessionaria; in tale prospettiva, non si giustificano diversità di trattamento tra i dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza (nel caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito il principio della riassorbibilità nei futuri aumenti della retribuzione tabellare dell’assegno ad personam riconosciuto a due lavoratori al momento del loro passaggio dall’Agenzia del demanio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di adeguare l’importo dell’indennità di amministrazione corrisposta dal Ministero ai propri dipendenti a quello, maggiore, dell’indennità di agenzia goduta dai due lavoratori presso l’amministrazione di partenza). (Cass. 16/4/2012 n. 5959, Pres. Miani Canevari Est. Tria, in Riv. It. Dir. Lav. 2013, con nota di Stefania Brun, “Il riassorbimento nei successivi aumenti della retribuzione tabellare dell’assegno ad personam concesso a seguito del passaggio diretto tra amministrazioni diverse”, 397)
  26. Il principio di parità di trattamento contrattuale gravante sul datore di lavoro pubblico, espresso dall’art. 45, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, vietando trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli ivi previsti, ma non costituisce parametro per valutare le eventuali differenziazioni operate in quella sede, non vietando ogni trattamento differenziato nei confronti di singole categorie di lavoratori ma solo quelli contastanti con specifiche previsioni normative (nella specie, la Corte ha giudicato insussistente la violazione del principio di parità di trattamento in quanto la lamentata differenziazione dell’indennità di amministrazione, stabilita dalle parti collettive, tra lavoratori provenienti da diverse amministrazioni pubbliche e confluiti nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non violava il regolamento di organizzazione del Ministero). (Cass. 28/3/2012 n. 4971, Pres. Roselli Est. Bandini, in Riv. It. Dir. lav. 2013, con nota di Giorgio Desto, “Parità di trattamento nel pubblico impiego e contrattazione collettiva”, 122)
  27. Ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede. Sicché il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile per effetto di successiva determinazione del datore di lavoro. (Cass. 12/1/2012 n. 240, Pres. Vidiri Est. Meliadò, in Lav. nella giur. 2012, 309)
  28. Deve essere riammesso nelle graduatorie a esaurimento della scuola l’insegnante che abbia proposto domanda tardiva se le modalità di pubblicazione del decreto ministeriale non rispettano le linee guida per i siti della Pa adottate dal Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. Il mancato rispetto delle stesse, infatti, facendo venir meno l’effetto di pubblicità legale dell’atto, determina che il termine decadenziale di 20 giorni, in esso fissato per la presentazione delle domande, non è decorso. (Trib. Genova 5/10/2011, ord., Pres. Ravera Rel. Magnanensi, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di P. Digennaro, “L’esclusione del docente dalle graduatorie scolastiche: sussistenza della giurisdizione civile e requisiti della pubblicità della graduatoria”, 408)
  29. La situazione giuridica riconosciuta in capo al dipendente che aspiri al conferimento di un determinato incarico non è di diritto soggettivo c.d. potestativo, ma di interesse legittimo di diritto privato. Per converso, la situazione facente capo al datore di lavoro è di “potere discrezionale” provato, essendo in facoltà dello stesso, pur nel rispetto dei limiti di legge, di accogliere o meno la richiesta di conferimento dell’incarico. Ne consegue che il giudice giammai può emettere sentenza con la quale accerta il diritto del ricorrente a vedersi conferire l’incarico cui aspira, essendo lo stesso attribuibile solo a seguito di valutazione discrezionale della P.A., ma, al più, ove accerti che il potere discrezionale sia stato esercitato travalicando i limiti previsti dalla legge, potrà dichiarare illegittimo il provvedimento di conferimento dell’incarico impugnato, così costringendo la P.A. a operare una nuova valutazione, nel rispetto delle norme in precedenza violate. Il mancato conferimento di un determinato incarico non appare di per sé idoneo a ledere la dignità professionale di coloro che aspiravano ad ottenerlo, dovendosi, ad ogni modo, fornire la prova in concreto del pregiudizio lamentato, sulla scorta di circostanze oggettive e specifiche e non di mere valutazioni soggettive del richiedente. Peraltro, in consimili fattispecie di interesse pretensivo, non sussiste alcun periculum in mora tutelabile in via cautelare d’urgenza. (Trib. Trani 22/9/2011, ord., in Lav. nella giur. 2012, con commento di Lorenzo Ieva, 75)
  30. Nel lavoro pubblico contrattualizzato deve ritenersi inammissibile l’esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione, quale parte datoriale, trattandosi di prerogativa correlata all’esercizio delle sue funzioni autoritative, ormai incompatibile col paradigma disegnato dal legislatore che le attribuisce i poteri del privato datore di lavoro. Di talché deve ritenersi inammissibile il recesso unilaterale della pubblica amministrazione dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato a seguito di stabilizzazione, in ragione di una diversa e più restrittiva interpretazione delle norme in materia. Tanto, considerando anche il consolidamento del diritto soggettivo del lavoratore per il considerevole lasso di tempo decorso, nonché l’inapplicabilità retroattiva della legge, cui va assimilata la sua più restrittiva interpretazione. (Trib. Bari 25/3/2011, ord., Giud. Rubino, in Lav. nella giur. 2012, con commento di Paola Cosmai, 161)
  31. Il principio generale, applicabile in tema di passaggi di personale, è quello della riassorbibilità degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, argomentandone l’esistenza dal d.lgs. n. 29/1993, art. 34, come sostituito dal d.lgs. 80/1998, art. 19 (ora d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 31), e osservando che le regole dettate dalla norma in questione, nella parte in cui dispone la continuità giuridica del rapporto di lavoro del personale che transita alle dipendenze di un diverso soggetto, con la conservazione di tutti i diritti, secondo le regole dettate dall’art. 2112 c.c., rese applicabili a fattispecie diverse dal “trasferimento d’azienda”, non consentono di dubitare che il principio del mantenimento del trattamento economico, collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento, opera nell’ambito e nei limiti della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili a seguito del trasferimento. (Trib. Taranto 15/3/2011, Giud. Palma, in Lav. nella giur. 2011, 747)
  32. Ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione lavorativa disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche a impedire l’obbligazione secondo correttezza e buona fede. Sicché il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua del bando, né espropriabile per effetto di successiva determinazione del datore di lavoro (nel caso di specie la controversia aveva a oggetto la possibilità per il datore di lavoro di modificare la data di decorrenza della progressione in carriera del vincitore di concorso rispetto a quella prevista dal bando). (Cass. 30/12/2010 n. 26493, Pres. Roselli Est. Meliadò, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Claudia Faleri, “Quando la Pubblica Amministrazione utilizza il concorso per le progressioni orizzontali: la questione della decorrenza dell’inquadramento”, 153)
  33. Il diritto d’accesso ai documenti prodotti dai candidati e agli atti del procedimento in un concorso prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi, perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione ove è prevista la comparazione dei valori. (TAR Lazio 3/9/2010 n. 32103, Pres. Tosti, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Sul diritto di accesso ai documenti nei concorsi pubblici”, 1068)
  34. Qualora un candidato a un concorso pubblico proponga domanda di accesso agli atti, non vi è alcuna necessità di attendere la conclusione della procedura concorsuale, in quanto il candidato è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza. (TAR Lazio 3/9/2010 n. 32103, Pres. Tosti, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Sul diritto di accesso ai documenti nei concorsi pubblici”, 1068)
  35. L’Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale (Aler) pur essendo subentrata nelle funzioni dell’Istituto Autonome Case Popolari, non può qualificarsi come pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, 2° comma, D.Lgs. 30/3/01 n. 165, non essendo compresa nell’elenco tassativo di cui a detta norma; deve invece qualificarsi come ente pubblico economico, stante l’espressa previsione dello Statuto dell’azienda in tal senso. (Trib. Milano 30/7/2010, est. Cipolla, in D&L 2010, 786)
  36. L’art. 1, 52° comma, LR Lazio 11/8/09 n. 22, è illegittimo con riferimento agli artt. 51 e 97 Cost. poiché autorizza una procedura di stabilizzazione senza concorso previo superamento di una qualsiasi selezione pubblica e presso un qualsiasi ente pubblico, requisiti troppo generici che non garantiscono che la selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente è chiamato a svolgere. (Corte Cost. 24/6/2010 n. 225, Pres. Amirante Rel. Gazzella, in D&L 2010, 734)
  37. L’applicazione tout court del principio di “scorrimento delle graduatorie” (non può essere ritenuta automatica, NDR), atteso che l’obbligatorio ricorso a detto sistema di copertura delle vacanze si colloca a valle della scelta discrezionale dell’Amministrazione di procedere alla copertura dei posti, cioè a una scelta di carattere organizzativo che non è affatto predeterminata dalla disponibilità delle risorse finanziarie. (Trib. Bologna 18/5/2010, Giud. Coco, in Lav. nella giur. 2010, 843)
  38. Con riferimento agli Enti locali, va ritenuto che decorre dal 1° gennaio 2010 l’applicabilità dell’art. 62 del D.Lgs. 27/10/09 n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso all’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Ne segue che l’art. 91 Tel nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il D.Lgs. 27/10/09 n. 150. (Corte dei Conti sez. delle autonomie 29/4/2010 n. 10, est. D’Urso, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Enti locali: progressioni tra aree mediante pubblico concorso”, 768)
  39. Sono costituzionalmente illegittimi l’art. 2, 2° e 3° comma e l’art. 3 della legge della Regione Valle d’Aost/Vallée d’Aoste 2/2/09 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale). (Corte Cost. 29/4/2010 n. 151, Pres. Amirante Rel. Mazzella, in D&L 2010, con nota di Mirko Altimari, “Disciplina del personale regionale e competenza in materia di ‘ordinamento civile’: si consolida l’orientamento della Consulta”, 364)
  40. È costituzionalmente illegittimo l’art. 3 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 2/2/09 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale). (Corte Cost. 29/4/2010 n. 151, Pres. Amirante Rel. Mazzella, in D&L 2010, con nota di Mirko Altimari, “Disciplina del personale regionale e competenza in materia di ‘ordinamento civile’: si consolida l’orientamento della Consulta”, 364)
  41. In assenza di espressa disposizione circa l’immediata caducazione dei contratti collettivi vigenti nel pubblico impiego, e, sussistendo per contro l’espressa previsione di un iter temporalmente scandito per l’adeguamento dei contratti collettivi vigenti al D.Lgs. 27/10/09 n. 150, il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego resta disciplinato anche dopo l’entrata in vigore di detto D.Lgs. dai contratti nazionali vigenti sino alla prevista scadenza. (Trib. Torino 2/4/2010, ord., Est. Lanza, in D&L 2010, con nota di Nadia Marina Gabigliani, “Il nuovo modello di relazioni sindacali nelle pubbliche amministrazioni: questioni di diritto transitorio”, 390)
  42. In materia di stabilizzazioni, ai sensi del 558° comma, art. 1, L. 27/12/06 n. 296, non è richiesto che il requisito dell’anzianità triennale, necessario per accedere alla procedura, sia stato maturato tutto presso l’ente che stabilizza, dovendosi a tal fine computare anche l’anzianità maturata presso altra amministrazione. (Trib. Firenze 4/2/2010, Est. Bazzoffi, in D&L 2010, con nota di Andrea Ranfagni, “Confermati i primi orientamenti di giurisprudenza in materia di stabilizzazioni”, 448)
  43. In tema di stabilizzazione dei pubblici dipendenti, l’art. 1, 558° comma, L. 27/12/06 n. 296, individua una facoltà e non un obbligo dell’amministrazione di procedere alla stabilizzazione del proprio personale precario. La discrezionalità dell’amministrazione nell’esercitare tale facoltà è limitata all’individuazione del numero di lavoratori da stabilizzare, ma non consente di aggiungere ulteriori requisiti di accesso non previsti dalla legge. (Trib. Firenze 4/2/2010, Est. Bazzoffi, in D&L 2010, con nota di Andrea Ranfagni, “Confermati i primi orientamenti di giurisprudenza in materia di stabilizzazioni”, 448)
  44. Il diritto della lavoratrice che ha raggiunto l’età pensionabile di rimanere in servizio sino al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per gli uomini, sancito nell’art. 30 D.Lgs. 11/4/06 n. 198, ha natura insindacabile. (Trib. Milano 19/1/2010, est. Perillo, in D&L 2010, con nota di Sonia Elena Boatti, “Il diritto insindacabile della lavoratrice a non essere collocata a riposo prima dei colleghi uomini”, 619)
  45. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento all’art. 117, primo comma Cost. ed all’art. 6 della Cedu, nella parte in cui, interpretando l’art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliare statale (ATA) venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento. (Corte Cost. 26/11/2009 n. 311, Pres. Amirante Rel. Tesauro, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Fabio Avallone, “Personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato: la storia infinita”, 389)
  46. L’efficacia temporale dell’art. 3, comma 57, della legge n. 350/2003 e succ. mod. e la conseguente riammissione in servizio del pubblico dipendente dimessosi o collocatosi anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale nei suoi confronti, conclusosi con assoluzione con formula piena, vanno riconosciuti anche al lavoratore che abbia ottenuto sentenza di assoluzione definitiva in epoca successiva ai cinque anni antecedenti l’entrata in vigore la citata disposizione. (Trib. Napoli 29/11/2009, Giud. Scognamiglio, in Riv. it. dir. lav. 2010, 403)
  47. Nel pubblico impiego il diritto alla restitutio in integrum mediante riammissione in servizio va riconosciuto ex art. 3, comma 57 della legge n. 350/2003 anche al dimessosi senza diritto alla quiescenza mediante un’interpretazione estensiva della norma citata, il cui testo disciplina solo l’ipotesi del lavoratore collocatosi anticipatamente in quiescenza. (Corte app. Firenze 25/9/2009, Pres. Pieri Est. Schiavone, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Pina D’Inverno, “Il diritto alla restitutio in integrum del pubblico dipendente prosciolto in sede penale”, 403)
  48. In materia di pubblico impiego, la disciplina dell’incompatibilità prevista dagli artt. 60 ss. d.P.R. n. 3/1957, applicabile a tutti i dipendenti pubblici, prevede che l’impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall’incarico. Ne consegue che il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 165/2001 soltanto nel caso in cui l’impiegato ottemperi alla diffida. Diversamente, trova applicazione l’istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, se fossero mancati “ab origine”, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. (Cass. 21/8/2009 n. 18608, Pres. De Luca Est. Bandini, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Federico Siotto, “Incompatibilità e decadenza del dipendente pubblico: dietro il licenziamento illegittimo sta ‘in agguato la dura moneta’ del cumulo”, 413)
  49. Il Giudice può ordinare di procedere alla stabilizzazione del posto di lavoro e condannare la P.A. ad assumere i ricorrenti, qualora i lavoratori siano in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dalla legge, siano stati assunti a tempo determinato all’esito di una procedura selettiva e non vi sia contestazione circa la carenza dei posti in organico. (Trib. Voghera 11/6/2009, Est. Dossi, in D&L 2009, 851)
  50. La falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente a indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata. (Cass. Sez. Un. 2/12/2008 n. 44912, Pres. Bardovagni Rel. Iasillo, in Lav. nelle P.A. 2008, 1149)
  51. Non può estendersi alle controversie dei dipendenti dei gruppi parlamentari la “giurisdizione domestica” prevista per i dipendenti della Camera in quanto, riguardo ai gruppi parlamentari e alle relative controversie, non esiste nell’ordinamento una norma avente fondamento costituzionale sia pure indiretto che autorizzi la deroga al principio della indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni. (Cass. S.U. 24/11/2008 n. 27863, Pres. Carbone Est. Balletti, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Alessandra Raffi, “Il rapporto di lavoro alle dipendenze dei gruppi parlamentari e la c.d. ‘autodichia’ della Camera dei Deputati”, 865)
  52. Non è configurabile un’estensione dell’ambito di autodichia parlamentare a tutte quelle attività del gruppo parlamentare che, fuoriuscendo dal campo applicativo del diritto parlamentare, non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari. (Cass. S.U. 24/11/2008 n. 27863, Pres. Carbone Est. Balletti, in Riv. it. dir. lav. 2010, con nota di Alessandra Raffi, “Il rapporto di lavoro alle dipendenze dei gruppi parlamentari e la c.d. ‘autodichia’ della Camera dei Deputati”, 865)
  53. L’art. 97 Cost., impone che sia prevista per il lavoro pubblico, sulla base di disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva, l’estinzione del rapporto al compimento di un’età massima, salvo le ipotesi di protrazione per periodi definiti a domanda del dipendente e, eventualmente, con il consenso dell’amministrazione. La risoluzione del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi del fatto previsto, senza che sia necessario alcun preavviso. (Cass. 3/11/2008 n. 26377, Pres. Mattone Rel. Picone, in Lav. nelle P.A. 2008, 1145)
  54. La l. n. 270 del 1988, n. 270, nel prevedere la delegificazione della disciplina del rapporto del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, dopo aver abrogato le tabelle nazionali delle qualifiche del personale, ha previsto che la disciplina della materia era rimessa alla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Conseguentemente solo quest’ultima poteva creare nuove qualifiche professionali, mentre ciò era precluso alla contrattazione di livello inferiore. (Cass. 7/10/2008 n. 24735, Pres. Ianniruberto Rel. Balletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 880)
  55. Costituisce reato di abuso d’ufficio la condotta del sindaco e degli altri amministratori che, al solo scopo di allontanare, anche fisicamente, quel dirigente che si caratterizzi per indipendenza e autonomia decisionale rispetto all’indirizzo politico, creano un apposito ufficio cui adibire il funzionario inviso, senza con ciò mirare al raggiungimento di un fine pubblico, venendo anzi conseguito l’esatto contrario. (Cass. VI sez. pen. 1/10/2008 n. 37354, Pres. Di Virginio Rel. Milo, in Lav. nelle P.A. 2008, 884)
  56. Gli organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione sono privi di legittimazione passiva in ordine a pretese di carattere giuridico ed economico derivanti dalla prestazione di servizio di cui è destinatario ex lege il solo Ministero, quale amministrazione di appartenenza del ricorrente. (Trib. Tolmezzo 26/9/2008, Est. Berardi, in Lav. nelle P.A. 2008, 1133)
  57. La previa determinazione del futuro inquadramento del personale in posizione di comando enunciata nel D.P.C.M. 18 ottobre 1999 è vincolante per il datore di lavoro, anche in funzione di una adeguata determinazione dei costi relativi; né assume rilievo, in senso contrario, la corresponsione, tramite la tecnica di assegni ad personam, di una retribuzione superiore a quella prevista per la “nuova” qualifica. (Cass. 25/9/2008 n. 24045, Pres. Sciarelli Rel. Amoroso, in Lav. nelle P.A. 2008, 886)
  58. I dipendenti di enti pubblici che certificano il proprio orario di ingresso e di uscita dal lavoro concorrono nel reato di falso ideologico commesso dai soggetti ai quali la pubblica amministrazione ha affidato la funzione di attestare l’orario di lavoro dei dipendenti, qualora la propria dichiarazione confluisca in un atto dei soggetti preposti al controllo. L’atto in cui si è concretizzato il reato pertanto è atto pubblico, sia per la qualifica del soggetto che lo ha posto in essere, sia con riferimento alla sua natura. (Cass. sez. III pen. 10/9/2008 n. 35058, Pres. Rizzo, Rel. Curzio, in Lav. nelle P.A. 2008, 883)
  59. Il palese ingiustificato protrarsi dell’assenza dal posto di lavoro dell’imputato, realizza una sospensione di fatto del rapporto di impiego che necessariamente produce un danno patrimoniale per l’ente erogante la retribuzione, nonché l’ulteriore danno (patrimoniale ma non anche d’immagine, nella specie) correlato alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo, rimasto così sguarnito, senza che possa valere come velo la eventuale difficoltà di qualificazione del danno medesimo. (Cass. sez. III pen. 10/9/2008 n. 35058, Pres. Rizzo, Rel. Curzio, in Lav. nelle P.A. 2008, 883)
  60. L’art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, che disciplina, con effetti retroattivi, l’anzianità giuridica ed economica riconosciuta del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale A.T.A. (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato in termini meno favorevoli di quelli in precedenza stabiliti, possiede tutti i requisiti della norma di interpretazione autentica rispetto alla norma interpretata di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999. (Cass. 4/9/2008 n. 22260, Pres. Senese, in Lav. nelle P.A. 2008, 632)
  61. Il rapporto di lavoro del personale docente, dopo l’attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento a esse di funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica (art. 14 D.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo istituto, ma con il Ministero dell’istruzione, di cui all’art. 15 del citato D.P.R., riserva infatti le funzioni di reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del Ministero, soggetto che ha la qualità di datore di lavoro, e non nei confronti dell’istituto scolastico che pertanto è privo di legittimazione passiva. (Cass. 28/7/2008 n. 20251, Pres. Sciarelli Rel,. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2008, 633)
  62. Il CCNL Sanità 1994/1997, in merito all’attività professionale intramuraria dei medici dipendenti del SSN fornisce (all’art. 67 lett. c e d) una definizione dell’attività libero-professionale legata a elementi esterni alla volontà delle part, facendo derivare tale qualificazione dal mero dato contrattuale rappresentato dalla (proposta di) attribuzione di un incarico specificatamente indicato come di attività di consulenza libero-professionale e come tale accettato dal destinatario della proposta. Non contiene pertanto alcun errore di diritto l’affermazione secondo cui assume carattere decisivo sul piano della qualificazione dell’incarico affidato dalla ASL al medico dipendente il fatto che, nel richiedere a questi la relativa prestazione, l’Amministrazione datrice di lavoro l’abbia chiaramente qualificata come di lavoro straordinario. (Cass. 23/6/2008 n. 17055, Pres. Mattone Rel. Ianniello, in Lav. nelle P.A. 2008, 650)
  63. La norma di cui all’art. 28 CCNL enti locali 14.09.2000, che prevede che l’Ente datore di lavoro assuma a proprio carico ogni onere di difesa a vantaggio di un dipendente sottoposto a procedimento di responsabilità civile o penale, è diretta alla tutela dell’immagine e del prestigio dell’ente interessato, così che si deve escludere l’eventualità di un rimborso da parte dell’Amministrazione in seguito ad autonoma gestione del contenzioso da parte del dipendente, in quanto l’applicazione della norma, oltre agli ulteriori presupposti richiesti (procedimento dovuto a fatto o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio, esclusione di un conflitto di interessi), è strettamente legata all’individuazione fin dal principio di un legale di comune gradimento cui affidare la difesa. (Cass. 6/6/2008 n. 16252, Pres. Ravagnani Rel. Mammone, in Lav. nelle P.A. 649)
  64. In materia di accesso al lavoro, sia esso privato o pubblico, vale nell’attuale ordinamento il principio di pari trattamento e di uguaglianza fra cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini extracomunitari, dovendo il principio affermato nell’art. 2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 trovare diretta e immediata applicazione sia in riferimento ai diritti inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro ma anche con riguardo al diritto di aspettativa di occupazione. Le disposizioni che richiedono il possesso della cittadinanza italiana, pur mantenendo validità, vanno pertanto interpretate nel senso di limitare tale requisito a quei rapporti che implicano lo svolgimento di pubblici poteri o di funzioni poste a tutela dell’interesse nazionale. (Trib. Milano 27/5/2008, Giud. Bianchini, in Riv. it. dir. lav. 2009, con commento di Giuseppe Ludovico, “L’accesso degli extracomunitari al pubblico impiego tra limitazioni normative e aperture interpretative”, 392)
  65. Il rapporto di lavoro del personale della scuola – che prosegue immutato e ininterrotto anche a seguito di trasferimento da un’istituzione scolastica ad altra – continua a far capo al Ministero della Pubblica Istruzione: è pertanto questo e non l’istituzione scolastica il soggetto legittimato in ordine alla domanda del dipendente che contesti in giudizio la ricostruzione di carriera. (Trib. Genova 5/5/2008 n. 594, Est. Scotto, in Lav. nelle P.A. 2008, 633)
  66. L’Ufficio scolastico Regionale è mera struttura interna del Ministero della Pubblica istruzione, organo decentrato di questo privo di soggettività giuridica esterna: è pertanto solo il Ministero della Pubblica Istruzione soggetto processualmente legittimato alla causa. (Trib. Genova 5/5/2008 n. 594, Est. Scotto, in Lav. nelle P.A. 2008, 633)
  67. La determinazione del trattamento retributivo all’atto dell’inquadramento nel profilo dei DSGA non è regolato dall’art. 66, comma 6, del CCNL 1995 e dalle norme da questo richiamate. La fattispecie risulta espressamente ed esclusivamente regolata dall’art. 8 del CCNL 15.3.2001, norma speciale rispetto al precitato art. 66 e destinata a regolare la fattispecie del passaggio da responsabile amministrativo a DSGA in sede di prima applicazione. (Trib. Genova 5/5/2008 n. 594, Est. Scotto, in Lav. nelle P.A. 2008, 633)
  68. La fonte contrattuale è l’unica applicabile alla fattispecie in quanto normativa speciale e successiva, coerente con i principi stabiliti dalle norme generali in materia di pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001 e aderente ai principi di contrattualizzazione, che riserva a quest’ultima la competenza esclusiva a determinare il trattamento economico dei pubblici dipendenti (art. 2, comma 2). (Trib. Genova 5/5/2008 n. 594, Est. Scotto, in Lav. nelle P.A. 2008, 633)
  69. Né tale regolamentazione è irragionevole, nemmeno se confrontata con il diverso sistema previsto per l’inquadramento a regime nel profilo del DSGA, essendo tale diversa soluzione giustificata dall’esistenza di una procedura concorsuale per l’accesso al predetto profilo. (Trib. Genova 5/5/2008 n. 594, Est. Scotto, in Lav. nelle P.A. 2008, 633)
  70. Non ricorrono i presupposti per farsi luogo al rinvio pregiudiziale ex art. 64 d.lgs. n. 165/2001 mancando il presupposto dell’oscurità o equivocità del contenuto della clausola contrattuale, che al contrario si presenta chiara e di facile interpretazione (principio dell’acte claire). (Trib. Genova 5/5/2008 n. 594, Est. Scotto, in Lav. nelle P.A. 2008, 633)
  71. Il tenore letterale del DPR n. 275 del 1999, art. 14, che attribuisce alle istituzioni scolastiche tutte le funzioni relative alla gestione del personale con esclusione di quelle riservate all’amministrazione centrale o periferica implica la necessità di un’esplicita esclusione di attribuzione alle amministrazioni scolastiche – in materia di stato giuridico del personale – di determinate funzioni. La generale previsione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 25, che, nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, attribuisce al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale coordinata con la ricognizione delle “competenze escluse” di cui all’art. 15 del DPR 275/99, non esclude dalle attribuzioni scolastiche taluni provvedimenti implicanti la risoluzione del rapporto di lavoro, quali la dispensa. (Cass. 8/4/2008 n. 9129, Pres. Senese Rel. Baldini, in Lav. nelle P.A. 2008, 376)
  72. L’art. 1, 218° comma, L. 23/12/05 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) ha natura di norma interpretativa dell’art. 8, 2° comma, L. 3/5/99 n. 124 (recante la disciplina del trasferimento del personale Ata dagli Enti locali allo Stato) ed è pertanto dotato di efficacia retroattiva. (Cass. 16/1/2008 n. 677, Pres. Ianniruberto Est. Curcurutu, in D&L 2008, con nota Sara Russi, “Ancora sulla vicenda Ata: opposte opinione in tema di trasferimento di attività”, 213, e in ADL 2008, con commento di Natalia Paci, 1488)
  73. Ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 3/2/93 n. 29 (ora art. 31 D.Lgs. 30/3/01 n. 165) si ha trasferimento di attività solo qualora sia identificabile un elemento che, pur presentando un rilevante grado di dematerializzazione, sia ulteriore rispetto alla sola vicenda del passaggio dei rapporti di lavoro; quest’ultima ha infatti carattere neutro e non può integrare di per sé la fattispecie del trasferimento di attività, essendo configurato dalla norma di riferimento come effetto del trasferimento stesso. (Cass. 16/1/2008 n. 677, Pres. Ianniruberto Est. Curcurutu, in D&L 2008, con nota Sara Russi, “Ancora sulla vicenda Ata: opposte opinione in tema di trasferimento di attività”, 213)
  74. Benché l’art. 1, 218° comma, L. 23/12/05 n. 266 (L. finanziaria 2006) abbia determinato, in conseguenza del suo carattere interpretativo, una regolazione retroattiva dell’anzianità giuridica del personale Ata transitato dagli Enti locali allo Stato in senso meno favorevole a quelli precedentemente stabiliti, tale previsione non contrasta con il diritto a un equo processo sancito dall’art. 6, par. 1 Cedu sia perché la legge interpretativa garantisce in ogni caso ai dipendenti i livelli retributivi già raggiunti, sia perché con il predetto intervento il legislatore ha dovuto governare un’operazione di riassetto di ampia portata, sicché sussistono le pressanti ragioni di interesse generale che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea, legittimano anche interventi retroattivi. (Cass. 16/1/2008 n. 677, Pres. Ianniruberto Est. Curcurutu, in D&L 2008, con nota Sara Russi, “Ancora sulla vicenda Ata: opposte opinione in tema di trasferimento di attività”, 213)
  75. Il trasferimento del personale Ata dal comparto Enti locali al Ministero dell’Istruzione costituisce trasferimento di attività e rientra nell’ambito di applicazione sia dell’art. 34 D.Lgs. 3/2/93 n. 29 (ora art. 31 D.Lgs. 30/3/01 n. 165) sia della direttiva 77/187 Ce, applicabile anche al comparto pubblico ogniqualvolta non vi sia esercizio di pubbliche funzioni. Poiché la norma comunitaria garantisce il mantenimento dei diritti in caso di trasferimento, deve essere disapplicato l’art. 1, 218° comma, L. 266/05 che tali diritti non garantisce. (Trib. Venezia 5/1/2008, Est. Bortolaso, in D&L 2008, con nota Sara Russi, “Ancora sulla vicenda Ata: opposte opinione in tema di trasferimento di attività”, 213)
  76. Affinché sorga il diritto del dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni, a ottenere il rimborso delle spese di assistenza processuale – previsto per il comparto sanità dall’art. 41, DPR 20/5/87 n. 270 – è necessario che il procedimento penale si concluda con l’assoluzione e che non vi sia conflitto di interessi con l’Ente; tale ultimo requisito deve essere valutato a posteriori, rimanendo a tal fine irrilevante la costituzione dell’Amministrazione quale parte civile nel processo penale, circostanza quest’ultima inidonea a riflettersi su una obbligazione preesistente. (Corte app. Milano 14/11/2007, est. De Angelis, in D&L 2008, con nota di Roberta Maddalena Paris, “Sul diritto al rimborso delle spese giudiziali sostenute da lavoratori subordinati per le proprie difese nell’ambito di giudizi penali”, 243)
  77. Qualora sia provata l’esistenza del danno, il giudice può fare ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l’entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Costituisce ius perceptum nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice che il danno arrecato da pubblici dipendenti all’immagine dell’ente (o da soggetti comunque inseriti nell’apparato organizzativo di una pubblica amministrazione) è suscettibile di valutazione patrimoniale, poiché anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta tuttavia comporta un danno sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. (Cass. 11/5/2007 n. 10847, in Lav. nelle P.A. 2008, 618)
  78. L’orientamento della Corte di Cassazione in tema di immodificabilità delle clausole del bando di concorso da parte della contrattazione collettiva successiva trova applicazione anche al pubblico impiego privatizzato, benché sia stato affermato con riferimento alla fattispecie di concorso indetto da un ente pubblico economico divenuto poi ente privato, e quindi a un datore di lavoro assoggettato alla disciplina del codice civile e alla normativa in tema di lavoro subordinato nell’impresa senza i limiti di cui al TU n. 165/2001. Anche la P.A. è tenuta al rispetto dell’obbligo di adempimento della prestazione secondo i principi della correttezza e della buona fede. (Corte app. Milano 12/4/2007, Pres. Salmeri Rel. Curcio, in Lav. nella giur. 2008, 97)
  79. Il sistema di valutazione della prestazione individuale è parte integrante del sistema retributivo e di progressione in carriera e professionale del dipendente pubblico e, pertanto, considerati l’importanza della valutazione e la sua diretta connessione con le progressioni di carriera, il pubblico dipendente ha diritto di contestare le valutazioni a lui sfavorevoli e di chiedere al giudice di sindacare evidenti cattive applicazioni delle norme contrattuali e i giudizi espressi. (Corte app. Milano 12/3/2007, Pres. e Rel. Salmieri, in Lav. nella giur. 2007, 1262)
  80. Ai fini dell’opzione per l’ente di appartenenza, prevista dall’art. 8 c. 2 della l. 3 maggio 1999, n. 124, in favore del personale A.T.A. degli enti locali, le cui qualifiche e i cui profili non trovino corrispondenza nei ruoli del personale A.T.A. statale, rilevano anche le previsioni, integrative della regola legale, contenute nel decreto del Ministero della Pubblica istruzione 5 aprile 2001, di recepimento dell’accordo ARAN-sindacati del 20 luglio 2000, fermo restando che per decidere della validità dell’opzione in base al criterio della corrispondenza fra qualifiche e profili il confronto fra i due sistemi di classificazione non va condotto alla stregua di criteri strettamente formali, dovendo essere valorizzato il nucleo essenziale di ciascuna delle qualifiche confrontate. (Cass. 12/3/2007, n. 5691, in Lav. nelle P.A. 2007, 556)
  81. La formulazione dell’art. 7, comma 3, della L. n. 145/02 è assolutamente chiara e inequivocabile, nel senso che attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di “disciplinare l’istituzione” dell’area della vice dirigenza, il che significa che il legislatore non ha istituito direttamente, con la norma succitata, l’area della vice dirigenza, bensì ne ha demandato l’istituzione formale e la disciplina alla contrattazione collettiva, come del resto confermato dall’art. 10, comma 3, della L. n. 145/02, che stabilisce che la disciplina relativa alle disposizioni di cui all’art. 7, comma 3 resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministero per la funzione pubblica all’ARAN. Non avendo ancora la contrattazione collettiva provveduto a introdurre, nell’ambito della classificazione del personale, l’area della vice dirigenza e a definirne la disciplina, non può ritenersi sussistente il diritto dei ricorrenti a essere inquadrati in un’area che, ad oggi, non esiste. (Trib. Grosseto 8/2/2007, Dott. Ottati, in Lav. nella giur. 2007, 1046)
  82. L’art. 53, 7° comma, D.Lgs. 30/3/01 n. 165 – a norma del quale il compenso dovuto al pubblico dipendente per incarichi non previamente autorizzati deve essere versato a cura dell’erogante o, in difetto, del precettore, all’amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato al fondo di produttività – non costituisce una norma prettamente sanzionatoria, né nei confronti del dipendente (sicchè non deve essere necessariamente preceduta da contestazione) né nei confronti del soggetto utilizzatore (che è passibile di sanzione amministrativa ex art. 53 cit., 9° comma). Qualora il soggetto erogante abbia già integralmente corrisposto gli importi al prestatore, l’Amministrazione può rivalersi direttamente su quest’ultimo. (Trib. Milano 28/12/2006, Est. Peragallo, in D&L 2007, 266)
  83. Nel rapporto di lavoro privatizzato le posizioni soggettive del lavoratore, a fronte di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, si sostanziano in legittime aspettative rispetto alle quali il criterio di valutazione della legittimità dei comportamenti del datore di lavoro sono, come nell’impiego privato, il rispetto della legge e la buona fede; pertanto, con riferimento alla domanda di trattenimento in servizio fino a 70 anni di un dirigente del SSN, è salva la buona fede dell’amministrazione che accoglie l’istanza per un periodo di tempo più breve di quello richiesto, stante la previsione in tal senso della circolare della Funzione pubblica che fornisce indicazioni sull’applicazione dell’istituto. (Trib. Catania 23/10/2006, ord., Rel. Cordio, in Lav. nella P.A. 2007, 546)
  84. Con riferimento alla domanda del personale scolastico al trattenimento in servizio fino ai 70 anni ex art. 16 del D.Lgs. 503/1992, l’amministrazione esercita un potere decisionale, rispetto al cui esercizio il lavoratore ha una posizione di mera aspettativa. Nell’ambito del periodo transitorio di cui al DL 223/2006 solo il perfezionamento dell’accettazione della domanda del lavoratore da parte dell’amministrazione, da accertarsi in base alle norme procedurali che regolano tale accettazione (nella specie il DM del Ministro della PI n. 87 del 2005), implica la formazione del diritto al trattenimento e, quindi, comporta l’ultrattività dell’istituto. (Trib. Catania 18/12/2006, ord., Rel. Cordio, in Lav. nelle P.A. 547)
  85. Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici NEP si inquadrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato poiché essi, quali “ausiliari dell’ordine giudiziario”, godono di uno stabile inserimento nell’amministrazione giudiziaria (idoneo a escludere qualsiasi accostamento a privati cittadini esercenti pubbliche funzioni), sono equiparati agli impiegati statali agli effetti dei congedi e dell’impignorabilità ed insequestrabilità della retribuzione, delle indennità e degli assegni, sono assunti in servizio per pubblico concorso, sono assoggettati al potere di sorveglianza del presidente della Corte d’appello e del presidente del tribunale, nonché al potere disciplinare del Ministro e sono inquadrati secondo le qualifiche e i profili professionali del pubblico impiego; né, a tali fini, rilevano le peculiarità del loro trattamento retributivo e l’assenza dell’obbligo del rispetto di un orario predeterminato, sia perché il complesso metodo retributivo può ritenersi assimilabile al trattamento stipendiale degli impiegati statali, sia perché la mancata preordinazione di un orario lavorativo non influisce sulla natura subordinata e pubblica del rapporto, che, nel settore specifico, si caratterizza per standard lavorativi che, seppure cadenzati entro gli orari indicati dalla normativa processualistica per i singoli atti da compiere, non possono ugualmente – per la molteplicità e particolarità dei compiti affidati agli ufficiali giudiziari – essere assoggettati, in ragione di evidenti esigenze di efficienza del servizio, a schemi temporali fissi e generalizzati (fattispecie nella quale le sezioni unite hanno dichiarato ratione temporis la giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa risarcitoria derivante dalla mancata corresponsione di compensi a titolo di indennità di trasferta, affermando che le controversie di lavoro dell’ufficiale giudiziario sono ora assoggettate alla generale disciplina regolante le controversie attinenti al lavoro pubblico c.d. “privatizzato”). (Cass. sez. un. 25/7/2006 n. 16895, Pres. carbone Est. Vidiri, in Giust. civ. 2007, 729)
  86. Il personale dipendente degli enti di ricerca e inquadrato nel profilo professionale di ricercatore ha diritto alla corresponsione dell’indennità di sede disagiata prevista dalla contrattazione collettiva, facente parte della retribuzione accessoria. (Trib. Milano 5/7/2006, Rel. Bianchini, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Tiziana Laratta, 985)
  87. La previsione dell’art. 2, d.lgs. n. 165 del 2001 – secondo la quale eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario -, che non si applica alle norme precedenti all’emanazione del d.lgs. n. 29 del 1993, introduce il principio generale che solo ove vi sia un’esplicita riserva di legge il rapporto di lavoro trova fonte regolatrice in tale normativa legale, altrimenti derogabile da norme contrattuali successivamente entrate in vigore, che possono anche derogare alla previgente disciplina legale. (Corte app. Milano 15/3/2006, Pres. Castellini Est. Curcio, in Giust. Civ. 2007, 731)
  88. Fermo restando che il giudicato penale di condanna ha efficacia nel processo contabile, giusta quanto disposto dall’art. 651 c.p.p., limitatamente ai fatti materiali accertato, il giudice contabile può e deve autonomamente inquadrare tali fatti nell’ambito dell’illecito amministrativo contabile. Tra le voci di danno erariale, oggetto di sindacato del giudice contabile, vi è anche il profilo di danno sub specie iuris di danno esistenziale, insito nella lesione di un bene di rilevanza costituzionale quale appunto l’immagine della P.A. che è qualificabile quale danno-evento e non quale danno conseguenza. (La concreta quantificazione del risarcimento necessita, a questo titolo, una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. che è l’unica a consentire un criterio personalizzato e dunque non eguale per tutti. (Corte Conti 1/3/2006 n. 146, in Lav. nelle P.A. 2008)
  89. In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’efficacia derogatoria riconosciuta al contratto collettivo rispetto alla legge (dall’art. 2, comma 2, seconda parte, d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, ora trasfuso nell’art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001), presuppone che la legge della cui deroga si tratti non investa la fonte collettiva de compito della propria attuazione, poiché ove ciò accada viene meno il presupposto stesso di operatività della disciplina concernente la suddetta efficacia, senza che a tal fine sia necessario che la legge disponga espressamente la propria inderogabilità, diversamente da quel che deve avvenire quando la legge non disponga in alcun modo circa i propria rapporti con successive norme di fonte collettiva (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che – in riferimento all’ipotesi di trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 l. n. 124 del 1999 – aveva ritenuto legittimo il diritto al solo c.d. “maturato economico” sulla base dell’accordo Aran-organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000, recepito con d. interm. 5 aprile 2001, riconoscendo a tale accordo la possibilità di deroga a norma di legge, prevista dal suddetto art. 2, nonostante la legge derogata, che riconosce al personale l’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza ai fini giuridici e economici, rinvii al contratto collettivo la disciplina di dettaglio. (Cass. 27/9/2005 n. 18829, Pres. Mattone Est. Curcuruto, in Giust. Civ. 2006, 531)
  90. In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’efficacia derogatoria riconosciuta al contratto collettivo dall’art. 2, comma 2, seconda parte, d.lgs. n. 29 del 1993, presuppone che la legge della cui deroga si tratti non investa la fonte collettiva del compito della propria attuazione, poiché in tale caso viene meno il presupposto stesso di operatività della disciplina concernente la suddetta efficacia; a tal fine, non è necessario che la legge preveda espressamente la propria inderogabilità, diversamente da quanto accade quando la legge non disponga in alcun modo circa i propri rapporti con successive norme di fonte collettiva (fattispecie in tema di mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio a personale Ata transitato nei ruoli dell’amministrazione statale). (Cass. 23/9/2005 n. 18655, Pres. Mattone Est. Curcuruto, in Giust. Civ. 2006, 205)
  91. La mancanza, nel soggetto destinato ad assumere le funzioni di direttore amministrativo di un’azienda sanitaria locale, dei requisiti di pregressa esperienza professionale richiesti dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 502 del 1992, comporta la nullità per contrarietà a norma imperativa del relativo contratto di lavoro; infatti, tale norma, nella sua rigidità, ha la finalità di assicurare alla struttura sanitaria dirigenti di vertice di comprovata esperienza e capacità e – attesa l’amplissima discrezionalità attribuita al direttore generale nell’individuazione dei suoi collaboratori e il ricorso allo strumento privatistico del rapporto contrattuale – solo la sanzione di nullità può ritenersi idonea ad assicurare effettività alla previsione legale (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la nullità del contratto di lavoro del direttore amministrativo per la presenza di requisiti analoghi, o solo in parte corrispondenti a quelli previsti dalla legge. (Cass. 3/8/2005 n. 16281, in Giust. Civ. 2006, 673)
  92. L’art. 63 D.Lgs. 165/02001 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo anche le controversie in materia di procedure concorsuali per la progressione verticale dei dipendenti pubblici le quali, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, devono essere aperte all’esterno e costituiscono, quindi, concorsi pubblici, a meno che la procedura selettiva non sia riservata ai dipendenti e di esclusiva fonte contrattuale, nel qual caso – e a prescindere dal problema della nullità o non delle clausole contrattuali – la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. (Corte appello Milano 25/2/2005 Est. De Angelis, in Lav. nella giur. 2006, 101)
  93. Non commette il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 c.p. l’impiegato comunale che ometta a timbratura del cartellino segnatempo in occasione di arbitrari e momentanei allontanamenti dall’ufficio. (Cass. 12/11/2004 n. 44288, Pres. Foscarini Est. Marini, in Dir. e prat. lav. 2005, 77)
  94. Commette il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 c.p. il funzionario di una soprintendenza archeologica che abbia fatto timbrare il cartellino segnatempo da altri. (Cass. 20/10/2004 n. 40848, Pres. Foscarini Est. Rotella, in Dir. e prat. lav. 2005)
  95. La previsione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, all’evidente fine di portare alle naturali conseguenze l’armonizzazione tra le distinte discipline dei vari comparti pubblici, nonché il processo di omogeneizzazione tra impiego pubblico e lavoro privato, ha stabilito che contratti o accordi collettivi possono derogare a disposizioni di legge, regolamento o statuto, che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. (Corte d’Appello Firenze 16/3/2004, Rel. Amato, in Lav. nelle P.A. 2004, 510)
  96. Commette il delitto di truffa aggravata con danno patrimoniale della Pubblica Amministrazione consistente nella retribuzione erogata per un’attività lavorativa solo apparentemente resa il dipendente dell’amministrazione comunale che si allontani senza autorizzazione dal luogo di impiego, evadendo o eludendo gli obblighi finalizzati al controllo ed alla documentazione della prestazione lavorativa, atteso che il datore di lavoro viene così indotto in errore sull’effettivo svolgimento dell’attività dovuta dal dipendente, che comunque retribuisce; né la connivenza o addirittura il concorso da di qualche ufficiale nella condotta può configurare una sorta di consapevolezza (o implicito consenso) da parte della persona offesa (Persona giuridica pubblica) circa le assenze arbitrarie, per eliderne il tasso di decettività e la conseguente rilevanza penale. (Cass. 11/3/2004 n. 11856, Pres. Casentino Est. Fumu, in Dir. e prat. lav. 2004, 1634)
  97. Commette il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 c.p. il funzionario di cancelleria che nei fogli di presenza del personale di un ufficio giudiziario falsamente attesti l’ora di ingresso e di uscita. (Cass. 3/3/2004 n. 9696, Pres. Foscarini Est. Marasca, in Dir. e prat. lav. 2004, 1634)
  98. Nella procedura di nomina dei responsabili amministrativi del comparto scuola di cui all’art. 557 del d.lgs. n. 297/1994 occorre distinguere una fase relativa all’espletamento del concorso, che termina nel momento in cui la graduatoria è divenuta “permanente” e la fase, che iniziata – dopo tale momento – con l’utilizzazione degli esiti, ormai stabilizzati, della suddetta graduatoria, prosegue con la verifica dei requisiti (titoli di studio, anzianità e servizio di ruolo) richiesti per il conferimento di posti riservati, e termina infine, all’esito di tale verifica, con la nomina in ruolo da parte dei competenti organismi. (Cass. 3/2/2004 n. 1989, Pres. Grieco Rel. Vidiri, in Lav. nelle P.A. 2004, 226)
  99. Commette il delitto di truffa aggravata con effettivo danno della Pubblica Amministrazione il sanitario addetto alla guardia medica pur pagato ad ore o frazioni di ora superiori ai trenta minuti che nei fogli di presenza abbia indicato l’inizio del lavoro in ora diversa da quella effettiva, avendo iniziato il lavoro con venti minuti di ritardo. Commette il delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 c.p. il sanitario addetto alla guardia medica che nei fogli di presenza abbia falsamente attestato l’ora di inizio del lavoro. (Cass. 23/1/2004 n. 2297, Pres. Marrone Est. Rotella, in Dir. e prat. lav. 2004, 1634)
  100. È legittima – e non in contrasto il principio ex art. 97 Cost. dell’assegnazione dei pubblici uffici a mezzo di procedure concorsuali che consentano l’accesso dall’esterno – una norma regolamentare transitoria, adottata da un ente locale con il richiamo all’art. 6, comma 12, l. 15.5.97 n. 127, in virtù della quale viene bandito un concorso per la copertura di un posto unico di istruttore direttivo nel settore tecnico dell’ente medesimo, riservandolo al solo personale interno, nel caso in cui la volontà della P.A. sia quella di provvedere alla copertura di detto posto a mezzo di particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità specifica acquisita esclusivamente all’interno dell’amministrazione (alla stregua del principio è stato ritenuto legittimo il concorso per la copertura di un posto unico di istruttore direttivo nel settore tecnico – VII qualifica – riservato in via esclusiva al personale interno dell’ente locale in possesso di quattro anni di anzianità nella qualifica immediatamente superiore, e titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno). (Cons. di Stato 18/12/2003 n. 8344, Pres. Frascione Est. Cerreto, in Lav. nelle P.A. 2004, 473)
  101. In conformità agli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale, il passaggio del personale in servizio presso le P.A. ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire attraverso una procedura che riveste le caratteristiche del pubblico concorso aperto, di regola, anche a candidati esterni all’amministrazione banditrice della procedura; deve pertanto ritenersi che la riserva del giudice amministrativo prevista dall’art. 63, comma 4 del D.Lgs. N. 165/2001 faccia riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore. (Cass. Sez. un. 15/10/2003 n. 15403, Pres. Carbone Est. Prestipino, in Lav. nelle P.A. 2004, 471)
  102. In conseguenza della privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, gli atti di gestione del rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione, vale a dire le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, non sono più qualificabili in termini di atti amministrativi, ma sono atti di diritto privato, con la conseguenza che la motivazione è dovuta, come elemento essenziale della validità dell’atto, solo quando espressamente prevista dalla legge o dai contratti collettivi. (Trib. Milano 5/8/2003, Est. Porcelli, in Lav. nella giur. 2004, 406)
  103. L’art. 53, c. 23, l. n. 388 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, che consente agli enti locali di piccole dimensioni di attribuire ai “componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”, deve essere interpretato in stretta aderenza alla sua formulazione letterale in quanto norma derogatoria del generale principio della distinzione delle competenze tra organi politici e dirigenti. Alla luce di tale interpretazione, la norma non legittima l’attribuzione agli organi di direzione politica, nominati responsabili degli uffici e dei servizi, della presidenza delle commissioni di concorso per l’assunzione di personale. L’autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali dalla riforma del titolo V della Costituzione deve essere esercitata nel rispetto dei principi costituzionali in tema di organizzazione pubblica. A questa stregua la nomina a presidente di commissione di concorso di un’autorità politica risulta incompatibile con i principi di buon andamento ed imparzialità sanciti dall’art. 97, c. 1, della Costituzione. (Cons. di Stato, parere 7/5/2003, n. 2479, Pres. Ruoppolo Est. Borioni, in Lav. nelle P.A. 2004, con nota di Antonio Aurilio, 239)
  104. Il dipendente pubblico non può essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età qualora l’Amministrazione abbia autorizzato con un proprio atto-mai revocato o annullato – il suo trattenimento in servizio per un biennio ex art. 16 D.Lgs. 30/12/92 n. 503, essendo in tal caso la prosecuzione del rapporto un diritto acquisito non suscettibile di caducazione ad opera della sopravvenuta contrattazione collettiva, le cui norme, laddove prevedano l’automatica cessazione del rapporto di lavoro al compimento dell’ordinario limite di età, sono inapplicabili. (Tar Toscana 7/4/2003 n. 1364, Pres. Ed Est. Vacirca, in D&L 2003, 345)
  105. Nel comparto Ministeri la graduatoria degli idonei formulata a seguito di concorso interno conserva validità – ai sensi dell’art. 3, 22° comma, L. 24/12/93 n. 537, dell’art. 20 L. 23/12/99 n. 488 e dell’art. 15 DPR 9/5/94 n. 487-per due anni ed entro tale limite temporale l’Amministrazione ha l’obbligo di attingere a detta graduatoria per la copertura dei posti vacanti; conseguentemente è illegittima l’indizione di una selezione interna per la copertura dei medesimi posti già messi a concorso, a nulla rilevando che detta modalità di progressione sia prevista dal contratto collettivo nel frattempo intervenuto. (Trib. Milano 19/3/2003, Est. Martello, in D&L 2003, 722)
  106. Il dipendente pubblico che, avendo anzianità di servizio inferiore all’anno, non ha maturato il diritto all’indennità di buonuscita a carico dell’Inpdap, ha diritto al Tfr ex art. 2120 c.c., essendo a tal fine irrilevante che l’accordo quadro 29/7/99 abbia escluso detto diritto per i lavoratori assunti dopo il 1/1/96 e fino al 30/5/2000; detta norma infatti, nella parte in cui limita il diritto in questione, è nulla per contrasto con l’art. 36 Cost. Ai sensi dell’art. 64 D.Lgs. 30/3/01 n. 165, il giudice è bensì vincolato ad adottare l’interpretazione del contratto collettivo fornita dall’Aran e dalle OO.SS. a seguito di rinvio pregiudiziale, ma resta di sua esclusiva competenza lo scrutinio in ordine alla validità o meno della norma interpretata. (Trib. Prato 7/3/2003, Est. Rizzo, in D&L 2003, 750, con nota di Filippo Pirelli, “Ancora su diritto al Tfr per i dipendenti pubblici infrannuali e rinvio pregiudiziale ex art. 64 TU”)
  107. La L. 13/5/85 n. 190, che ha introdotto la categoria dei quadri nel sistema di classificazione dei prestatori di lavoro subordinato, trova immediata applicazione anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze della PA, non solo perché non sussistono norme che, neppure implicitamente, impediscano l’estensione di detta qualifica al pubblico impiego, ma anche perché detta immediata applicabilità trova conferma nell’art. 40, 2° comma, D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, laddove prevede una disciplina contrattuale differenziata per i lavoratori di pubblico impiego che, pur non essendo dirigenti, si trovino in una posizione sovraordinata rispetto agli altri dipendenti; ne consegue che, sussistendone i requisiti, il lavoratore pubblico ha diritto al riconoscimento della qualifica anche in assenza di una previsione contrattuale applicativa. (Trib. Lodi 20/2/2003, Est. Giuppi, in D&L 2003, 347)
  108. Le controversie inerenti le selezioni interne per c.d. “progressione verticale” rientrano nella giurisdizione dell’Ago. In ipotesi di concorso interno per c.d. “progressione verticale” il bando di concorso non può prevedere clausole contrastanti con la contrattazione collettiva nazionale (nella specie il giudice ha ritenuto che il bando alterasse l’equilibrio tra competenze meritocratiche ed esperienze professionali individuato dal Ccnl). (Trib. Milano 5/2/2003, Est. Santosuosso, in D&L 2003, 452)
  109. Le controversie inerenti le selezioni interne per c.d. “progressione verticale” rientrano nella giurisdizione dell’Ago poiché il passaggio da una qualifica ad un’altra costituisce una mera vicenda modificativa del rapporto di lavoro, rispetto alla quale il bando di concorso viene a qualificarsi come atto di gestione del rapporto. (Trib. Milano 31/12/2002, Est. Peragallo, in D&L 2003, 452, con nota di Vincenza Palmieri, “La giurisdizione in materia di procedure selettive interne indette dalle pubbliche amministrazioni per la progressione verticale dei dipendenti: una questione ancora irrisolta”)
  110. Il sistema di delegificazione introdotto dall’art. 2 D.Lgs. 30/3/01 n. 165 stabilisce-fatte salve alcune riserve pubblicistiche per le materie dell’accesso e delle mansioni-una prevalenza della volontà collettiva rispetto alle disposizioni di legge riservate ai pubblici dipendenti, onde tali disposizioni devono sempre intendersi derogabili ad opera di successivi contratti o accordi collettivi (nella specie il giudice ha ritenuto legittimo il comportamento dell’Amministrazione che-in applicazione di un accordo collettivo-aveva indetto una procedura selettiva per la riqualificazione del personale, anziché utilizzare la graduatoria, non ancora decaduta, relativa ad un concorso già espletato). (Trib. Milano 17/6/2002, ord., Est. Marasco, in D&L 2002, 851)
  111. È costituzionalmente illegittimo l’art. 12, comma 1 della l. 11.5.99 n. 140, (contenente “Norme in materia di attività produttive”), nella parte in cui prevedeva la facoltà dell’amministrazione di collocare il dirigente in possesso della qualifica di capo-servizio, conseguita mediante le procedure di legge in vigore ad una certa data, a semplice domanda, senza sottoposizione ad alcuna procedura selettiva ed indipendentemente dall’esistenza di una vacanza nella relativa pianta organica, nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma, per contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto deroga ingiustificatamente alla regola del pubblico concorso. Va ravvisata una forma di reclutamento di personale in ogni passaggio da una fascia funzionale a quella superiore che, come tale, è soggetta alla regola del pubblico concorso; quest’ultimo, in quanto meccanismo di selezione tecnica e naturale dei più capaci deve essere considerato come il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità, costituendo momento ineludibile di controllo, funzionale al miglior rendimento della pubblica amministrazione, in aderenza con i principi costituzionali. (Corte Cost. 29/5/2002 n. 218, Pres. Ruperto Rel. Capotosti, in Lav. nelle P.A. 2004, 471)
  112. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 39 Cost., degli artt. 49 e 64 del decreto n. 165/01, nella parte in cui costringono il giudice di merito ad arrestarsi di fronte ad atto dell’Aran e dei sindacati di conferma della validità di un contratto, senza che lo stesso giudice possa passare all’esame della questione di nullità proposta (Trib. Treviso 29/10/01 ordinanza, pres. e est. De Luca, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 829, con nota di Gragnoli, Questione di validità di un contratto collettivo, adozione di un atto di “conferma” e poteri del giudice di merito)
  113. A seguito di interventi legislativi riformatori nel settore del pubblico impiego (nel cui ambito si colloca anche la disciplina del part-time come compiutamente delineata “anche attraverso la riscrittura delle regole relative alle incompatibilità, già poste dal decreto legislativo n. 29/93”) anche ad opera dell’art. 1, comma 56, l. n. 662/93 che ha apportato “una decisiva modifica ad uno di canoni fondamentali del rapporto del pubblico impiego, e cioè quello della esclusività della prestazione” e ad opera del comma 56-bis che “ha completato il disegno legislativo disponendo l’abrogazione (e non più l’inapplicabilità) di tutte le norme che vietano ai pubblici dipendenti a part-time l’iscrizione ad albi professionali e l’esercizio di altre prestazioni di lavoro”, ne è derivato un sistema che non solo non reca “pregiudizio al corretto funzionamento degli uffici”, essendo anzi diretto “a privilegiare, in modo non irragionevole, il valore dell’efficienza della pubblica amministrazione”, ma non compromette nemmeno i principi evocati dal rimettente a sostegno della sollevata questione. Nell’elidere il vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico, il legislatore, proprio per evitare eventuali conflitti di interessi, ha provveduto, infatti, a porre direttamente (ovvero ha consentito alle amministrazioni di porre) rigorosi limiti all’esercizio, da parte del dipendente che richieda il regime di part-time ridotto, di ulteriori attività lavorative e, in particolare, di quella professionale forense, che se esercitata nel rispetto di quei limiti e condizioni risulta pienamente legittima (Corte Cost. 11/6/01, n. 189, pres. Ruperto, est. Vari, in Lavoro e prev. oggi. 2001, pag. 991; in Lavoro giur. 2002, pag. 47, con nota di Mannacio, Esercizio della professione forense e rapporto di lavoro part-time preso una pubblica amministrazione)
  114. L’art. 69 bis, 4° comma, D.Lgs. 3/2/93 n. 29 – a norma del quale l’Amministrazione deve nominare il proprio rappresentate nel collegio di conciliazione “qualora non accolga la richiesta del dipendente” – non comporta che in caso di mancata nomina e di conseguente impossibilità di costituzione del collegio, la richiesta del dipendente debba intendersi tacitamente accolta (Trib. Milano 12 maggio 2000, est. Salmeri, in D&L 2000, 771)
  115. In base a quanto disposto dagli artt. 5, 7° comma, D.Lgs. 21/12/99 n. 517, 15 quinquies, 2° comma lett. a), b), c) e d) D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e 72, 11° comma, L. 23/12/98 n. 448, l’Ente di appartenenza dei dirigenti sanitari che optino per l’esercizio della libera attività professionale intra moenia è tenuto a individuare le strutture aziendali all’interno delle quali deve essere esercitata l’attività medesima (o le soluzioni alternative di cui all’art. 72, 11° comma, L. 448/98 cit.), fermo restando che, nella fase di passaggio al nuovo sistema, la concreta disponibilità delle dette strutture non deve necessariamente precedere l’esercizio delle opzioni, in quanto esse vanno predisposte tenendo conto del numero effettivo di opzioni esercitate per l’attività inframuraria e delle concrete specializzazioni dei dirigenti sanitari che hanno optato (Cons. Stato, VI sez., 24 marzo 2000 n. 1431 (ord.), pres. De Roberto, est. Maruotti, in D&L 2000, 307)
  116. Il pubblico dipendente che avendo anzianità di servizio inferiore a un anno non ha maturato il diritto all’indennità di buonuscita a carico dell’Inpdap, ha diritto – in applicazione all’art. 2, 5° comma, L. 8/8/95 n. 335 – alla corresponsione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 c.c. (Trib. Milano 8 marzo 2000, est. Frattin, in D&L 2000, 434, n. Martignoni, Un TFR per tutti)
  117. Le disposizioni di cui all’art. 4 L. 1261/65, sulla posizione e sul trattamento dei dipendenti degli enti pubblici chiamati a cariche elettive si applicano esclusivamente ai dipendenti degli enti pubblici non economici; mentre i dipendenti degli enti pubblici economici restano soggetti dell’art. 31 Stat. Lav. (per tale motivo nel caso di specie, inerente ad un giudizio promosso da un dipendente di un istituto di credito eletto deputato, i giudici di legittimità hanno ritenuto fin’anche irrilevanti le disposizioni di cui all’art. 22, 39° comma, L. 724/94, le quali, attraverso un’opera di interpretazione autentica, dispongono oggi nel senso dell’applicabilità della norma statutaria a tutti i dipendenti pubblici) (Cass. 3/11/99 n. 12258, pres. Prestipino, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 669, con nota di Caro, La disciplina applicabile al dipendente di ente pubblico economico chiamato a carica elettiva)
  118. L’art. 15-quater del D.Lgs. 19/6/99 n. 229 ha collegato l’obbligo di opzione del dirigente del ruolo sanitario (medici ospedalieri) in servizio alla data del 31/12/98 per il rapporto esclusivo al mero trascorrere di 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. stesso, escludendo quindi che la predetta opzione debba essere esercitata solo dopo l’attivazione da parte dell’ente datore di lavoro di mezzi e strutture per l’esercizio dell’attività professionale c.d. intramuraria (Trib. Genova 27 ottobre 1999 (ord.), est. Ravera, in D&L 2000, 183, n. Nespor, La lunga marcia della privatizzazione della sanità pubblica)
  119. Anche per l’ente pubblico, come per l’imprenditore privato, occorre fare riferimento alla dislocazione sul territorio delle strutture oggettive attraverso le quali viene erogato il servizio, giungendo ad identificare quale “unità produttiva” l’insieme di strutture, di personale e mezzi materiali dotato di autonoma rilevanza in relazione al servizio erogato. Consegue che in tema di pubblica istruzione, ciascuna scuola costituisce “unità produttiva”, in quanto destinata con compiutezza a derogare il servizio in una particolare zona del territorio comunale, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti della zona medesima. Dovendosi pertanto valutare tale trasferimento alla luce dell’art. 2103 c.c., è evidente che nell’ordine di servizio in questione risulta assolutamente carente il requisito delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, dato che il provvedimento richiama genericamente inderogabili esigenze connesse alle nuove mansioni. Quanto al periculum in mora è sufficiente ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale che lo ha ritenuto sussistere in re ipsa, dato che il disagio sotto il profilo lavorativo e della dignità professionale non è suscettibile di riparazione, neppure per equivalente, nel caso del successivo riconoscimento nel merito dell’illegittimità del trasferimento. Consegue che deve essere ordinato di reintegrare la ricorrente nell’originaria sede di servizio (Trib. Chiavari 27/2/99, pres. ed est. Diomeda, in Riv. Giur. lav. 2000, pag. 57, con nota di Cottini, Trasferimento del lavoratore e autonomia dell’unità produttiva nel rapporto di pubblico impiego)

 

 

Costituzione del rapporto

  1. In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa. (Cass. 21/10/2019, n. 26759, Pres. Napoletano Est. Blasutto, in Riv.it. dir. Lav. 2020, con nota di W. Falco, “Trasferimento d’azienda illegittimo: cosa accade se il cedente non riammette il dipendente”, 36)
  2. In tema di lavoro pubblico privatizzato, ove la PA abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile (in virtù dell’art. 2077 cod. civ, comma 2) per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento. (Cass. 24/9/2013 n. 21810, Pres. Roselli Rel. Berrino, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Alessia Gabriele, “La natura giuridica del bando di concorso interno e l’illegittimità della modifica ex post della decorrenza dell’inquadramento”, 308)
  3. È costituzionalmente illegittimo l’art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) il quale dispone che il personale della società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal ccnl del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell’Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all’articolo 53, co. 1, alla Regione. In mancanza di un concorso pubblico, infatti, l’accesso all’impiego di ruolo presso l’amministrazione regionale, senza alcuna certezza di un serio filtro selettivo, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. (Corte Cost. 23/7/2013 n. 227, Pres. Gallo Rel. Mazzella, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Jessica Battaia, “L’indefettibilità del concorso pubblico nelle procedure di ‘reinternalizzazione’ di servizi”, 96)
  4. Forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni è la selezione tramite concorso pubblico, necessario non soltanto nelle ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio o di trasformazione di rapporti non di ruolo (e non instaurati ab origine mediante concorso) in rapporti di ruolo. La deroga a tale principio, legittima solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, non trova giustificazione nella semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione. (Trib. Milano 21/6/2013, n. 2581, Pres. Scarzella, in Riv. It. Dir. lav. 2014, con nota di Alessandra Ingrao, “Il pubblico impiego privatizzato tra lavoro subordinato e lavoro autonomo: un problema di tutela”, 115)
  5. L’onere di immediata impugnazione delle clausole “escludenti” dei bandi di gara o di concorso non sussiste qualora si tratti di prescrizioni formulate in modo equivoco. (Cons. St. 5/3/2010 n. 1284, Est. Lipari, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Questioni di età massima nei concorsi pubblici”, 468)
  6. Non sussiste l’onere di impugnare immediatamente una clausola del bando di concorso relativa al requisito dell’età massima posseduta dai concorrenti che presenti margini di incertezza ed equivocità. (Cons. St. 5/3/2010 n. 1284, Est. Lipari, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Questioni di età massima nei concorsi pubblici”, 468)
  7. Nel caso in cui il bando di concorso lo preveda, il limite massimo di età per l’assunzione si considera superato al compimento della mezzanotte del giorno del compleanno; tuttavia il limite si applica solo nei casi in cui sia chiaramente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato siano effettivamente (e interamente) “compiuti”. Cons. St. 5/3/2010 n. 1284, Est. Lipari, in D&L 2010, con nota di Dionisio Serra, “Questioni di età massima nei concorsi pubblici”, 468)
  8. E’ contraria alle disposizioni che vietano le discriminazioni di genere in fase di accesso al lavoro la previsione del bando di concorso e del regolamento generale di organizzazione del Comune, la quale disponga quale requisito di partecipazione al concorso il possesso della patente di guida di categoria A, quando risulti dimostrato, anche solo sulla base di dati statistici, che le donne posseggono tale titolo abilitativo in misura grandemente inferiore rispetto agli uomini. Per l’effetto deve essere ordinata la rimozione dell’anzidetta discriminazione attraverso un piano operativo, che preveda la sospensione della procedura concorsuale in corso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per un periodo analogo a quello originario, previa rimodulazione della clausola di partecipazione contestata nel senso di imporre ai vincitori della selezione di acquisire a loro cura, entro un congruo termine, la patente di guida di tipo A ai fini dell’assunzione definitiva. (TAR Sardegna 25/11/2008 n. 2025, Pres. Panunzio, in Lav. nelle P.A. 2008, con commento di Enrico Maria Mastinu, “Abilitazione alla guida, pubblico concorso e discriminazioni collettive in genere”, 823)
  9. L’art. 97 Cost. comma 3, sancisce che il sistema preferibile per la prima ammissione in carriera sia quelo del pubblico concorso, ma ciò non significa che il cennato sistema sia stato elevato dal legislatore costituente a regola assoluta, essendo libero il legislatore ordinario di adottare sistemi diversi, purché anch’essi congrui e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere e all’interesse da soddisfare. (Cass. 7/10/2008 n. 24735, Pres. Ianniruberto Rel. Balletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 880)
  10. Qualora si prospetti in giudizio il diritto all’assunzione in forza dello “scorrimento” di una graduatoria in corso di validità, si asserisce l’esistenza di tale diritto che necessariamente è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione del nuovo concorso. Si chiedequindi tutela nei confronti dell’esercizio del potere amministrativo cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutela che deve essere accordata dal giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, restando escluso che possa essere concessa mediante disapplicazione della decisione di bandire il concorso nel giudizio ordinario in quanto tale disapplicazione presuppone che la controversia cada sopra un diritto soggettivo sul quale incide un atto amministrativo (oggetto quest’ultimo di cognizione incidenter tantum). Nel caso del c.d. diritto allo scorriment, il provvedimento amministrativo non viene in considerazione quale atto presupposto della gestione del rapporto giuridico, bensì quale oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire soltanto dalla sua previa rimozione. (Cass. 18/6/2008 n. 16527, Pres. Vittoria Rel. Balletti, in Lav. nelle P.A. 2008, 646)
  11. Le disposizioni normative che hanno sancito la conservazione dell’efficacia delle graduatorie (cfr. l. 24 dicembre 1993, n. 537, art.3, comma 22, e l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 6, comma 21) non obbligano l’amministrazione a assumere i candidati risultati idonei, ma precludono di bandire nuovi concorsi in presenza di una graduatoria ancora valida, qualora la stessa amministrazione decida di coprire i posti disponibili in organico. La decisione dell’amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida di un concorso già espletato resta un atto discrezionale a fronte del quale non è dato ravvisare un diritto dell’idoneo all’assunzione. (Cass. 7/5/2008 n. 11161, Pres. Mattone Rel. D’Agostino, in Lav. nelle P.A. 2008, 644)
  12. In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all’assunzione dei dipendenti, l’istituto del c.d. “scorrimento della graduatoria” – il quale, rispondendo a finalità ed esigenze correlate esclusivamente all’interesse pubblico di procedere ad assunzioni in relazione a vacanze sopravvenute di posti in organico, consente a candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi precludendo l’apertura di nuovi concorsi – presuppone necessariamente una decisione dell’amministrazione di coprire il posto; una volta, però, che tale decisione sia stata assunta, essa risulta sostanzialmente equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario e conclusasi con l’approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere. (Cass. 21/12/2007 n. 27126, Pres. Sciarelli Est. Balletti, in Lav. nella giur. 2008, 419, e in Dir. e prat. lav. 2008, 1876)
  13. Nel blocco delle assunzioni previsto dall’art. 1, comma 95, l. n. 311 del 2004 rientrano anche le progressioni c.d. “verticali” dei pubblici dipendenti dall’area di appartenenza a quella superiore, che determinano una novazione del rapporto in quanto si tratta di accesso a funzioni più elevate, quale che sia il nomen della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto. (Cons. St. 9/11/2005 n. 3556/05, Pres. Ruoppolo Est. Carbone, in Giust. civ. 2006, 1623)
  14. Nel blocco delle assunzioni previsto dall’art. 1, comma 95, l. n. 311 del 2004 non rientrano le progressioni c.d. “verticali” dei pubblici dipendenti all’interno dell’area di appartenenza, che non rientrano nelle assunzioni. (Cons. St. 9/11/2005 n. 3556/05, Pres. Ruoppolo Est. Carbone, in Giust. civ. 2006, 1623)
  15. Nel lavoro con le pubbliche amministrazioni, per il conferimento delle posizioni organizzative – che avviene mediante atti di gestione del rapporto di lavoro aventi natura privatistica – il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali 31 marzo 1999 obbliga l’ente pubblico a procedere all’individuazione dell’ente sulla base di criteri predeterminati e a motivare l’atto con il quale attribuisce al lavoratore prescelto la posizione organizzativa. (Corte app. L’Aquila 30/6/2005, Pres. Jacovacci Est. Sordi, in Giust. civ. 2006, 1621)
  16. In tema di conferimento di posizioni organizzative a pubblici dipendenti, secondo i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni, a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, il lavoratore può chiedere la condanna all’adempimento (ossia alla ripetizione della scelta nel rispetto dei vincoli di fonte contrattuale), ovvero al risarcimento dei danni causati dalla condotta inadempiente (consistenti nei pregiudizi derivanti dalla perdita della possibilità di essere investito dell’incarico), ma non può ottenere dal giudice il conferimento dell’auspicata posizione organizzativa. (Corte app. L’Aquila 30/6/2005, Pres. Jacovacci Est. Sordi, in Giust. civ. 2006, 1621)
  17. Qualora il contratto collettivo preveda non l’obbligo di procedere a valutazioni comparative degli aspiranti a determinate posizioni organizzative, ma l’individuazione del dipendente sulla base di criteri predeterminati, non costituisce ex se vizio dell’atto la mancata o incompleta esibizione nella motivazione dell’atto datoriale della comparazione tra i vari aspiranti; il giudice, tuttavia, può verificare se, sulla base dei titoli vantati dal soggetto prescelto e dall’aspirante, la scelta operata dall’amministrazione possa essere considerata rispettosa delle previsioni contrattuali (fattispecie in tema di conferimento di posizioni organizzative disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-enti locali 31 marzo 1999). (Corte app. L’Aquila 30/6/2005, Pres. Jacovacci Est. Sordi, in Giust. civ. 2006, 1621)
  18. Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione dei candidati esterni. Il 4° comma dell’art. 63 D.Lgs. 30/3/01 n. 165, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le “controversie in materia di procedure concorsuali” per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore. Il termine “assunzione” d’altra parte deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale dal momento che, oltretutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica. (Cass. 15/10/2003 n. 15403, Pres. Carbone Est. Prestipino, in D&L 2003, 1027, con nota di Patrizia Montagna e Stefano Nespor, “Cambia la giurisdizione sui concorsi interni nel pubblico impiego privatizzato: è finito l’assalto alla diligenza?”)
  19. Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego il bando di concorso non costituisce atto negoziale, ma dichiarazione unilaterale di volontà e deve pertanto essere interpretato non in base al comportamento dell’autore o all’intenzione delle parti, ma secondo il criterio letterale (nella specie il giudice ha ritenuto illegittima l’introduzione, ad opera del Comitato di valutazione, di una modalità di computo del requisito dell’anzianità che, in base ad un’interpretazione letterale, non era prevista nel bando originario). (Trib. Milano 31/12/2002, Est. Peragallo, in D&L 2003, 452, con nota di Vincenza Palmieri, “La giurisdizione in materia di procedure selettive interne indette dalle pubbliche amministrazioni per la progressione verticale dei dipendenti: una questione ancora irrisolta”)
  20. I requisiti per partecipare ad un pubblico concorso, ivi compreso il requisito dell’anzianità di servizio, devono sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e non prima. In materia di requisiti per il passaggio d’area il bando di concorso non può legittimamente derogare alle disposizioni del Ccnl. (Trib. Milano 25/9/2002, ord., Est. Frattin, in D&L 2003, 133)
  21. La L. 13/5/85 n. 190, che ha introdotto la categoria dei quadri nella classificazione dei prestatori di lavoro subordinato di cui all’art. 2095 c.c., non ha carattere immediatamente precettivo e non si estende, comunque, ai rapporti di lavoro del pubblico impiego. Il diritto al riconoscimento della categoria di quadro, pertanto non è configurabile in mancanza di una specifica previsione da parte della contrattazione collettiva di comparto. (Corte d’Appello Trieste 25/2/2002, Pres. Tammaro Est. Pellegrini, in D&L 2002, 928, con nota di Giuseppe Bulgarini d’Elci, “Categoria di quadro e pubblico impiego”)
  22. Il provvedimento di mancata conferma e di nomina del Segretario Comunale emesso dal sindaco esige un’adeguata motivazione (Tar Lazio sez. I-ter 10/7/00, n. 5511, pres. Mastrocola, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 1134, con nota di Matteucci, Questioni in materia di nomina e di revoca dei segretari comunali)
  23. Il termine di 120 giorni, previsto dall’art. 15, comma 6, del D.P.R. n. 465/97, entro cui nominare un nuovo Segretario Comunale, è perentorio (Tar Lazio sez. I-ter 10/7/00, n. 5511, pres. Mastrocola, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 1134, con nota di Matteucci, Questioni in materia di nomina e di revoca dei segretari comunali)
  24. L’art.37 dello Statuto dei lavoratori consente l’applicazione immediata delle norme statutarie agli enti pubblici economici (con l’abrogazione delle precedenti contrarie norme speciali e la salvaguardia dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori ex art. 40), riguardo allo svolgimento dei singoli rapporti lavorativi dei dipendenti, in conseguenza della completa privatizzazione ormai da tempo realizzatasi per tali rapporti; di contro, il disposto dell’art.13 S.L. e di altre norme della stessa legge nessuna efficacia abrogativa possono avere in relazione alle norme speciali destinate a garantire procedure selettive e concorsuali di assunzione del personale ed altri momenti organizzativi dell’ente, operando in questa sfera l’ente medesimo con poteri che assumono, per gli obiettivi perseguiti, rilevanza pubblica, sicché le norme statutarie in questa sfera finiscono per avere una mera efficacia integrativa proprio come avviene – per effetto dell’ultima parte dell’art. 37, l. n. 300/70 – per gli altri enti pubblici. Pertanto, con riferimento alla nomina dei direttori di aziende municipali di gestione di farmacie comunali, deve escludersi che l’art. 4, 2° e 3° comma, del R.D. 15/10/25, n. 2578, che per tale nomina prevede il pubblico concorso, sia rimasto abrogato dall’art.13, L. n. 300/70, e che l’esercizio di fatto protratto per un certo tempo delle relative mansioni possa comportare ai sensi di tale ultima disposizione la promozione automatica alla qualifica di direttore. ( Cass. 3/6/00, n. 7439, pres. Dell’Anno, in Orient. giur. lav.2000, pag. 677)
  25. Ove il datore di lavoro, inadempiente rispetto all’obbligo di valutare comparativamente, secondo i criteri del bando di concorso e comunque alla stregua del canone di correttezza di cui all’art. 1175 c.c., tutti gli aspiranti alla promozione per concorso alla qualifica superiore, abbia riconosciuto l’illegittimità della graduatoria e l’abbia annullata, o abbia preso atto dell’annullamento giudiziale, e abbia quindi bandito un nuovo concorso con effetti retroattivi, si ha l’integrale ripristino della situazione di partenza, che soddisfa interamente l’interesse procedimentale originariamente leso, sicché non residua più alcuna ragione di danno per perdita di chance (altrimenti determinabile equitativamente ex art. 1226 c.c.) in favore del candidato illegittimamente pretermesso, sempre che, a causa del comportamento illecito del datore di lavoro, non si siano determinati effetti negativi non eliminabili o non riparabili con la sola rinnovazione delle operazioni concorsuali (Cass. 14/6/00, n. 8132, pres. D’Angelo, est. Roselli, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 463, con nota di Bonardi, Concorsi invalidi: risarcimento della perdita di chance o ripetizione del concorso ora per allora?)
  26. Il bando con cui un ente pubblico indica una selezione per l’assunzione di un determinato numero di lavoratori costituisce una promessa al pubblico quando il richiamo a precise norme contrattuali in esso contenuto (ad es. l’espresso riferimento al Ccnl di settore, al livello di inquadramento, alle mansioni, al tipo di contratto) dimostri che la selezione era finalizzata non solo alla formazione di una graduatoria ma alla costituzione (in mancanza di condizioni oggettive ostative) del rapporto lavorativo di cui sono stati indicati i dati fondamentali. In tal caso il candidato illegittimamente escluso in sede di assunzione può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. con le eventuali conseguenze risarcitorie per il ritardo (Pret. Milano 28/5/98, est. Curcio, in D&L 1998, 947)
  27. L’ente pubblico che indica una selezione esterna di candidati conformandosi alle regole del Ccnl di settore che disciplinano l’assunzione di personale e prevedono a tale scopo un vero e proprio concorso privato con esclusione di qualsiasi discrezionalità dell’ente, è obbligato ad assumere i soggetti che si siano collocati in graduatoria (Trib. Milano 8/5/98, pres. ed est. Mannacio, in D&L 1998, 947)

 

 

Condotta antisindacale

  1. Il principio dell’estensione, al lavoro pubblico, delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell’impresa, stabilito dalla legge delega n. 421/92, determina l’applicabilità, anche al settore pubblico, della L. 300/70, e segnatamente dell’art. 19, nella parte in cui stabilisce il diritto a costituire rappresentanze aziendali, ad ogni ulteriore effetto, nell’ambito dei sindacati che abbiano firmato il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva; conseguentemente, la sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro si configura, anche nel settore pubblico, come condicio sine qua non per il godimento dei diritti, di cui agli artt. 23, 24 e 30 S.L., come adattati allo specifico settore, in proporzione alla rappresentatività sindacale, con la conseguenza che il dirigente sindacale di un sindacato rappresentativo che non abbia firmato l’accordo collettivo, applicato nell’unità produttiva, non può ottenere il riconoscimento del diritto ai permessi retribuiti (Trib. Palermo 14/2/00, est. Cavallaro, in Dir. lav. 2000, pag. 413, con nota di Di Stasi, I permessi e i diritti sindacali dopo la riforma della rappresentanza tra pubblico e privato)
  2. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 31/3/98 è irrilevante che la controversia di un dipendente pubblico con l’amministrazione datrice di lavoro abbia a oggetto un atto di carattere organizzatorio (Trib. Milano 24 luglio 1999, est. Atanasio, in D&L 2000, 239, n. Nespor, Tocca a te, no tocca a me. Parte prima: la ripartizione della giurisdizione in base al D.Lgs. 80/98 con riferimento alla soglia temporale)
  3. E’ illegittima la formazione delle cattedre di educazione fisica presso l’Itcg Cattaneo operata dal Provveditore agli Studi di Milano, avendo leso il diritto della ricorrente senza perseguire il dichiarato obiettivo di assicurare l’unitarietà didattica (Trib. Milano 24 luglio 1999, est. Atanasio, in D&L 2000, 239, n. Nespor, Tocca a te, no tocca a me. Parte prima: la ripartizione della giurisdizione in base al D.Lgs. 80/98 con riferimento alla soglia temporale)
  4. E’ antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine a provvedimenti che incidano sull’organizzazione del lavoro e sulla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D.Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl (Pret. Agrigento 4/5/99 (decr.), est. Occhipinti, in D&L 1999, 815)
  5. La sospensione cautelare disposta dall’amministrazione pubblica nei confronti di dipendente con rapporto di lavoro “privatizzato” è atto amministrativo equiparato ad atto datoriale privatistico; il giudice ordinario può pertanto disapplicarlo, a norma dell’art. 68, d.lgs. 29/93, ove ne riscontri l’illegittimità secondo i parametri di giudizio propri degli atti privatistici (violazione dei principi di correttezza e buona fede, violazione di norme inderogabili di legge) (Pret. Genova 22/3/99, est. Ravera, in Riv. it. dir. lav. 2000, pag. 651, con nota di Carinci, Gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono atti privatistici, non amministrativi)
  6. E’ antisindacale il comportamento del datore di lavoro (nella specie il Comune di Milano) che abbia disposto modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro senza preventivamente consultare e fornire informazioni alle OO.SS. ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 17 Ccnl Enti Locali del 15/3/95, nonché dell’art. 10 D.Lgs. 3/2/93 n. 29 (Pret. Milano 16/1/99, est. Vitali, in D&L 1999, 289, n. SUMMA, Questioni di giurisdizione nei procedimenti ex art. 28 S.L. avverso la Pubblica Amministrazione )
  7. È antisindacale il comportamento della PA che non fornisca alle organizzazioni sindacali le informazioni preventive in ordine alla mobilità interna dei dipendenti, così come previsto dall’art. 10 D.Lgs. 3/2/93 n. 29 e dall’art. 7 del Ccnl degli Enti Locali (Pret. Milano 2/9/97, est. Vitali, in D&L 1998, 355)
  8. Costituisce comportamento antisindacale il trasferimento di un dirigente provinciale del sindacato senza il preventivo nulla osta dell’associazione sindacale, richiesto dall’art. 19 DPR 3/8/90 n. 333, anche se lo stesso non sia più dirigente sindacale aziendale, a seguito di mancata elezione nella nuova rappresentanza sindacale unitaria (TAR Veneto 5/10/96, pres. Puchetti, est. De Zotti, in D&L 1997, 275)

 

 

Questioni di procedura

  1. In materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all’espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all’assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del danno. (Cass. 5/6/2008 n. 14914, Pres. Miani Canevari Est. Picone, con nota di Buoncristiani, “Concorsi privati. Tecniche di tutela e litisconsorzio”, 120)
  2. Come emerge tanto dal testo del DPR n. 347/2000 quanto da quello del successivo DPR n. 319/2003 le strutture periferiche dell’amministrazione scolastica sono articolazioni organizzative del Ministero. Conseguentemente la proposizione della domanda nei confronti del Ministero edel Provvidetorato non comporta che al giudizio partecipino due parti distinte. (Cass. 26/3/2008 n. 7862, Pres. Mattone Rel. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2008, 392)
  3. Il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f) precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di govern, ma non modifica il criterio di individuazione dell’organo che rappresenta legalmente l’amministrazione, in quanto rientrano nell’ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti. Lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, e ciò vale anche per il Provveditorato agli studi, che ha natura di organo periferico del Ministero della pubblica istruzione. (Cass. 26/3/2008 n. 7862, Pres. Mattone Rel. Curcuruto, in Lav. nelle P.A. 2008, 392)
  4. Nell’ambito del pubblico impiego privatizzato l’atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico, sicchè il Giudice del Lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile mentre i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità. Tuttavia l’interesse del dipendente al regolare adempimento, da parte del datore di lavoro, delle norme procedimentali trova tutela negli obblighi di correttezza e buona fede che rilevano come limiti alla discrezionalità del datore di lavoro nell’adempimento dell’obbligazione e consentono al lavoratore di conseguire, in caso di violazione, il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale commisurato alla possibilità di conseguire il risultato. (Trib. Napoli 10/1/2007, Est. Simeoli, in D&L 2007, 829)
  5. L’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001 prevede l’obbligatoria sospensione della controversia individuale di lavoro solo nell’ipotesi in cui su una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale relativo al pubblico impiego non sia intervenuto, dopo la rimessione all’Aran, un accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie, mentre la sospensione della controversia individuale non è prevista nel caso di raggiunto accordo sulla questione pregiudiziale, il quale, oltre a dispiegare efficacia retroattiva, vincola le parti e il giudice, sicchè non si pone l’esigenza di evitare possibili conflitti tra due giudicati, che costituisce la finalità dell’istituto della sospensione del processo (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso ex art. 42 c.p.c., annullando l’ordinanza di sospensione del provvedimento pronunciata dal giudice di merito). (Cass. 1/6/2005 n. 11671, ord., Pres. Sciarelli Est. Vidiri, in Giust. Civ. 2006, 1011)
  6. Ogni volta che il giudice investito di una controversia individuale di lavoro con le pubbliche amministrazioni avvii – ritenendo indispensabile ai fini decisori l’interpretazione autentica di una disposizione contrattuale – la procedura di accertamento pregiudiziale prevista dall’art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001, il provvedimento ordinatorio non è impugnabile, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., essendo espressione di un potere discrezionale del giudice di merito nell’instaurare una fase stragiudiziale devoluta ai firmatari del contratto allo scopo di limitare il thema decidendum. (Cass. 1/6/2005 n. 11671, ord., Pres. Sciarelli Est. Vidiri, in Giust. Civ. 2006, 1011)
  7. Il giudice, cui perviene l’accordo raggiunto in sede Aran all’esito del procedimento incidentale previsto dall’art. 64 D.Lgs. 30/3/01 n. 165, non è vincolato dalla valutazione di piena validità della clausola contrattuale fornita dalle parti contraenti, in quanto l’assoluta vincolatività dell’accordo conclusivo – soprattutto in termini di “tenuta” della pattuizione riguardo ai principi di rilievo costituzionale – si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost. (Corte d’appello Firenze 21/1/2005, Pres. Drago Est. Amato, in D&L 2005, 213)
  8. Con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall’art. 63, D.Lgs. n. 165/2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del predetto D.Lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo (nella specie, accordo sindacale sulla mobilità interna del personale dipendente del Ministero della Giustizia, ex art. 4, c.c.n.l. 1998-2001), in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Cass. 19/3/2004 n. 5565, Pres. Mileo Rel. Picone, in Lav. nella giur. 2005, 76)
  9. Allorquando la Pubblica Amministrazione sia convenuta in giudizio per effetto dell’impugnazione di un provvedimento impositivo (nella fattispecie, un’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 3 regio decreto n. 639 del 1910) e la relativa controversia riguardi l’esistenza di un credito della stessa Pubblica Amministrazione riconducibile nell’ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, la posizione sostanziale delle parti – sebbene l’iniziativa dell’azione provenga dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in via esecutoria – vede la Pubblica Amministrazione nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto sicchè, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l’esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti. Il credito rivendicato dall’Inps ed iscritto a ruolo – nella fattispecie – va ritenuto diritto comune, come precisato pure nello stesso decreto legislativo n. 46/1999, e segnatamente al primo comma dell’art. 21, il quale dispone che “salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Ne consegue che manca la prova del fondamento di detto credito e va quindi accolta l’opposizione proposta dalla società appellante, dichiarando che questa non deve all’Istituto previdenziale appellato gli importi iscritti a ruolo e riportati nella cartella di pagamento opposta. (Corte d’appello Bologna 2/8/2003 n. 175, Pres. Castiglione Rel. Varriale, in Lav. e prev. oggi 2004, 713)
  10. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, 1°, 2° e 3° comma, del D.Lgs. 30/3/01 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 Cost., nella parte in cui prevede una disciplina processuale applicabile al pubblico dipendente diversa e deteriore rispetto al lavoratore privato, introducendo modifiche al processo del lavoro non previste dalla legge delega. Infatti da un lato l’omogeneizzazione della disciplina del pubblico impiego a quella dell’impiego privato riguarda solo la disciplina sostanziale, mentre per quella processuale la legge delega si limitava a prevedere la devoluzione delle controversie al giudice ordinario. Dall’altro lato non può parlarsi di una totale identità di situazioni che renderebbe irrazionale ogni diversità di disciplina processuale, che si giustifica-nel disegno della legge delega-tanto con le peculiarità del contratto collettivo pubblico, quanto con la necessità di assicurare un’interpretazione ed applicazione omogenea del contratto collettivo. (Corte Cost. 5/6/2003 n. 199, Pres. Chieppa Rel. Vaccarella, in D&L 2003, 577)
  11. In base all’art. 19, 2° comma, D.Lgs. 30/3/01 n. 165 come modificato dall’art. 1, 2° comma, L. 145/02, il conferimento dell’incarico dirigenziale deve considerarsi atto amministrativo che il Giudice ordinario può disapplicare in base ai poteri conferitegli dall’art. 63 D.Lgs. 30/3/01 n. 165, qualora lo stesso risulti viziato per difetto di motivazione. La natura discrezionale dell’atto, infatti, non elimina il diritto soggettivo del lavoratore ad una corretta e non discriminatoria valutazione comparativa della sua posizione rispettiva a quella degli altri dirigenti aspiranti all’incarico. (Trib. Agrigento 4/4/2003, ord., Est. Occhipinti, in D&L 2003, 715, con nota di Valentina Civitelli, “L’incarico dirigenziale tra giudice ordinario e giudice amministrativo”)
  12. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda proposta da un pubblico dipendente volta ad ottenere dalla PA il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione di doveri che la PA stessa ha nei confronti della generalità dei cittadini, quali ad esempio danni da lesione di diritti della personalità. (Trib. Milano 30/11/2001, Est. Chiavassa, in D&L 2002, 109, con nota di Alberto Guariso, “Nomina illegittima, autotutela della PA e risarcimento del danno”)
  13. Il giudice, attraverso la procedura prevista dall’art. 669 duodecies c.p.c., può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro di un dirigente statale a mezzo ufficiale giudiziario (nella specie, il tribunale ha, però, rigettato la richiesta di nomina di un commissario ad acta) (Trib. Catania 13/10/00 ordinanza, pres. Branciforti, est. Cordio, in Foro it. 2000, pag. 3620)
  14. Il criterio per individuare il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo in materia di concorsi per l’assunzione di pubblici dipendenti deve aver riguardo al momento in cui viene approvata, con atto dell’organo di vertice dell’amministrazione, la graduatoria del concorso. Solo da tale momento infatti viene meno la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali, di cui all’art.68, 4° comma, del D.lg. n. 29/93, e subentra la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ai sensi dell’art. 68, 1° comma, del decreto medesimo. L’adozione di tale criterio presuppone che si debba riconoscere, in capo al vincitore del concorso, un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione – tutelabile innanzi al giudice ordinario – nei confronti dell’amministrazione che ha emanato il bando (Trib. Modena 2/8/00 ordinanza, pres. e est. Cervelli, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag.1122, con nota di Tampieri, Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo sulle controversie in materia di concorsi)
  15. Con la c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, sono state devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai “rapporti di lavoro” alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, alle controversie cioè che , presupponendo definita l’eventuale procedura concorsuale per l’accesso all’impiego, hanno per oggetto un rapporto di lavoro già costituito ovvero un rapporto che la pubblica amministrazione era obbligata a costituire con i vincitori del concorso; pertanto deve invece essere riconosciuta la giurisdizione del Giudice amministrativo, per una controversia riguardante l’assunzione, a seguito di dimissioni dei vincitori di concorso per l’accesso all’impiego, di candidati riservisti interni, in luogo di candidati esterni collocatisi in posizione di maggior favore in graduatoria approvata ed ancora vigente, considerato che questi non sono titolari di un diritto soggettivo all’assunzione, bensì di un mero interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura concorsuale che si innesca a scorrimento, seppure finalizzata all’assunzione (Trib. Rimini 13/7/00, pres. Cetro, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag.1128, con nota di Navilli, Concorsi a posti riservati, utilizzo di graduatoria vigente a scorrimento e giurisdizione del giudice amministrativo)
  16. Quando la definizione di una controversia individuale di lavoro richieda la risoluzione di questione concernente la validità, efficacia o interpretazione di un contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall’Aran ai sensi degli artt. 45 ss. d.lgs. 3/2/93 n. 29, il giudice, risolte le altre questioni pregiudiziali , deve applicare il procedimento di cui all’art. 68 bis D.Lgs. n. 29 cit., come modificato dai D.Lgs. 31/3/98 n. 80 e 29/10/98 n. 387, anche qualora ritenga agevole, o addirittura univoca e obbligata la soluzione interpretativa, senza avere nessuna discrezionalità in proposito (nella specie, veniva in discussione l’interpretazione di una clausola del c.c.n.l. per l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa in materia di competenze retributive ai fini della determinazione dell’indennità di rischio radiologico nel rapporto a tempo parziale) (Trib. Brescia 9/5/00 (ord.), est. Onni, in Foro it. 2000, I, pag. 2682)
  17. Il Giudice amministrativo può accogliere l’istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione di un atto amministrativo sul presupposto dell’illegittimità costituzionale della legge su cui lo stesso si basa (addotta dal ricorrente in via di eccezione), solo se contestualmente ritiene l’eccezione non manifestamente infondata e la rimette alla Corte Costituzionale (tranne casi eccezionali, in cui la natura degli interessi in gioco e l’imminenza di eventi insuperabili o irreversibili non consentono dilazione) (Cons. Stato, VI sez., 24 marzo 2000 n. 1431 (ord.), pres. De Roberto, est. Maruotti, in D&L 2000, 307)
  18. Con la recente riforma in tema di pubblico impiego la linea di demarcazione tra le attribuzioni del giudice ordinario e quelle del giudice amministrativi è stata tracciata ratione materiae, vale a dire con riferimento a distinte categorie di rapporti di lavoro ben individuate e non già sulla base del tipo di posizione giuridica tutelata (se, cioè, si tratti di diritti soggettivi o di interessi legittimi) (Trib. Pordenone 20/3/00, pres. Lazzaro, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 909, con nota di Vianello, Pubblico impiego privatizzato e posizioni giuridiche transgeniche)
  19. Non è consentito all’Autorità giudiziaria adita in sede cautelare di sospendere l’efficacia del termine di 90 giorni entro il quale i dirigenti del ruolo sanitario (medici ospedalieri) in servizio alla data del 31/12/98 debbono optare per il rapporto esclusivo con l’ente datore di lavoro, essendo il termine previsto da una disposizione avente forma di legge (art. 15 quater del D.Lgs. 19/6/99 n. 229) (Trib. Genova 25 ottobre 1999 (ord.), est. Barenghi, in D&L 2000, 184, n. Nespor, La lunga marcia della privatizzazione della sanità pubblica)
  20. Anche al rapporto di lavoro pubblico della dirigenza sanitaria sono applicabili le norme riguardanti il conferimento (e la revoca) degli incarichi presso tutte le altre amministrazioni pubbliche; pertanto sussiste la giurisdizione dell’ a.g.o., ed in particolare del giudice del lavoro, per le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali nel settore della sanità, con esclusione di quelle concernenti le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti (Trib. Milano 4/10/99, pres. Chiavassa, in Mass. giur. lav. 2000, pag. 371, con nota di Barbieri, La nomina dei nuovi primari ospedalieri fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa)
  21. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia di un dipendente pubblico con l’amministrazione datrice di lavoro se il provvedimento contestato, ancorché adottato prima del 30/6/98, abbia prodotto effetti dopo tale data (Trib. Milano 24 luglio 1999, est. Atanasio, in D&L 2000, 239, n. Nespor, Tocca a te, no tocca a me. Parte prima: la ripartizione della giurisdizione in base al D.Lgs. 80/98 con riferimento alla soglia temporale)
  22. Ai sensi dell’art. 45, 17° comma, D.Lgs. 31/3/98 n. 80, rientrano nella giurisdizione del giudice del lavoro le controversie che traggono origine da un provvedimento della pubblica amministrazione emanato successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31/3/98 n. 80, essendo irrilevante la circostanza che i fatti posti a fondamento di tali provvedimenti si siano svolti prima di tale data (Trib. Milano 19 luglio 1999, est. Curcio, in D&L 2000, 193)
  23. Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro nel caso di ricorso contro un provvedimento di nomina di supplente adottato in violazione delle relative graduatorie provinciali anche in difetto del preventivo ricorso gerarchico alle apposite commissioni previste dagli artt. 524 e 525 del DL 297/94 (Pret. La Spezia 7 maggio 1999 (ord.), est. Fortunato, in D&L 2000, 407)
  24. Nel caso di mancato conferimento dell’incarico di supplenza a un insegnante altrimenti destinatario della nomina sulla base delle relative graduatorie provinciali, deve ravvisarsi il pregiudizio grave e irreparabile di cui all’art. 700 c.p.c. non soltanto sotto il profilo del danno economico, ma anche nell’impossibilità di acquisizione del punteggio utile ai fini dell’avanzamento nelle medesime graduatorie provinciali (Pret. La Spezia 7 maggio 1999 (ord.), est. Fortunato, in D&L 2000, 407)
  25. Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/93 l’atto amministrativo che incide sul rapporto di lavoro del dipendente pubblico è equiparabile all’atto datoriale privato. Pertanto il sindacato del giudice ordinario su tale provvedimento, sotto il profilo dell’eccesso di potere, deve limitarsi ad una verifica della conformità dell’atto medesimo alla sua funzione legale o contrattuale (nella specie la controversia verteva sulla legittimità di un provvedimento di sospensione cautelare facoltativa adottato da un’azienda sanitaria nei confronti di un proprio dipendente sottoposto a procedimento penale) (Pret. Genova 22/3/99, est Ravera, in Lavoro nelle p.a. 2000, pag. 155, con nota di Tampieri)

 

 

Questioni di legittimità costituzionale

  1. Si alla libera professione anche per gli psicologi militari.
    Nell’ambito di un procedimento ove si dibatteva della legittimità del diniego ad alcuni psicologi militari dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione, il Consiglio di Stato aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 210, co. 1, del Codice dell’ordinamento militare, ritenendo tale norma in contrasto, tra gli altri, con l’art. 3 Cost., nella parte in cui essa riconosce ai soli medici militari, e non anche agli psicologi militari, la possibilità di beneficiare della deroga al generale principio di incompatibilità della professione militare con l’esercizio di ogni altra professione. La Corte Costituzionale, nel dichiarare la fondatezza della questione, osserva che, poiché entrambi i professionisti – medici e psicologi militari – erogano prestazioni finalizzate alla cura della salute del paziente e rientrano nell’unitaria categoria del personale militare abilitato all’esercizio della professione sanitaria, essi vanno equiparati sotto il profilo della facoltà di svolgere la libera professione, e ciò a prescindere dall’eventuale diversità di ruoli e di progressione di carriera, che può riscontrarsi nell’ambito dei rispettivi corpi sanitari di appartenenza. (Corte Cost. 18/5/2023 n. 98, Pres. Sciarra Red. Barbera, in Wikilabour, Newsletter n. 11/2023)
  2. Va respinta l’eccezione di inammissibilità della questione in quanto la Corte rimettente avrebbe dovuto decidere il ricorso senza fare applicazione della norma impugnata, ossia dell’art. 2 della legge n. 339/2003. Difatti, secondo quanto ritenuto dalla Corte con la sentenza n. 390 del 2006, la normativa nazionale di recepimento della direttiva intesa ad agevolare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione della qualifica professionale prevede espressamente che tutte le norme sulle incompatibilità si applicano anche all’avvocato “stabilito” o “integrato”. (Corte Cost. 27/6/2012 n. 166, Pres. Quaranta Est. Mazzella, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Paola Cosmai, 1071)
  3. Va respinta l’eccezione di inammissibilità della questione relativa all’art. 2 della legge n. 339/2003 per erroneità del presupposto interpretativo adottato dal rimettente per non aver esso effettuato un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata. Invero, il significato letterale e sistematico della formulazione della norma impugnata non consente altra ricostruzione esegetica che quella – coerente con il reintrodotto divieto di svolgimento contemporaneo delle due attività – dell’imposizione di una scelta per l’una o per l’altra, da esprimere entro un determinato periodo, a quanti si fossero trovati nella condizione, ora non più consentita, di pubblici dipendenti (part-time) e di avvocati. (Corte Cost. 27/6/2012 n. 166, Pres. Quaranta Est. Mazzella, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Paola Cosmai, 1071)
  4. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 in quanto la Corte ha già dato risposta negativa ai dubbi di legittimità costituzionale della normativa in oggetto con la sentenza n. 390 del 2006, con riguardo agli artt. 4 e 35 Cost. Ha, infatti, statuito che essi, nel garantire il diritto al lavoro, ne rimettono l’attuazione, quanto ai tempi e ai modi, alla discrezionalità del legislatore, che, nella specie, non può dirsi avere malamente esercitato il suo potere. Quanto all’art. 41 Cost., il parametro è inconferente in quanto i dipendenti pubblici non svolgono servizi configuranti un’attività economica e la loro attività non può essere considerata come quella di un’impresa. Quanto al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. il fatto che l’esercizio dell’attività professionale da parte di pubblici dipendenti (a tempo parziale ridotto entro il 50%) fosse stato in precedenza giudicato non assolutamente irragionevole e illogico non poteva inibire al legislatore, nella sua discrezionalità, di reintrodurre per i medesimi il divieto di iscrizione agli albi degli avvocati. Sicché, il divieto de quo è stato ritenuto coerente con la caratteristica – peculiare della professione forense (tra quelle il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in un albo) – dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario” (art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 1933 (legge forense), recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”). Quanto al principio del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica per la circostanza che il contemporaneo esercizio dell’attività di dipendente part-time e di avvocato fosse in precedenza consentito, esso trova sì copertura costituzionale nell’art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili. Da un lato, infatti, la fiducia nella permanenza del tempo di un determinato assetto regolatorio dev’essere considerata, dall’altro, l’intervento normativo incidente su di esso deve risultare sproporzionato. Con la conseguenza che non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le qualivengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. Orbene, la normativa transitoria dettata dall’art. 2 della legge in oggetto ha concesso ai dipendenti pubblici part-time un primo periodo di durata triennale onde esercitare l’opzione per l’uno o per l’altro percorso professionale e, poi, ancora un altro di durata quinquennale ai fini dell’eventuale richiesta di rientro in servizio. (Corte Cost. 27/6/2012 n. 166, Pres. Quaranta Est. Mazzella, in Lav. nella giur. 2013, con commento di Paola Cosmai, 1071)
  5. Sono illegittimi gli artt. 7, 8 e 9 della l. r. Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 che dispongono l’inquadramento in ruolo, con contratti a tempo indeterminato, di diverse categorie di personale sanitario incaricato, prevedendo esclusivamente un giudizio di idoneità. Solo esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all’interno dell’amministrazione, possono giustificare la validità di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico, e a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti. (Corte Cost. 29/4/2010 n. 149, Pres. Amirante Rel. Mazzella, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Stefano Caliandro, “Concorso nel pubblico impiego e potestà legislativa concorrente”, 99)
  6. Sono illegittimi gli artt. 7, 8 e 9 della l. r. Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 che dispongono l’inquadramento in ruolo, con contratti a tempo indeterminato, di diverse categorie di personale sanitario incaricato, prevedendo esclusivamente un giudizio di idoneità. Solo esigenze obiettive, quali la necessità di valorizzare le esperienze lavorative maturate all’interno dell’amministrazione, possono giustificare la validità di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico, e a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti. (Corte Cost. 29/4/2010 n. 149, Pres. Amirante Rel. Mazzella, in Riv. it. dir. lav. 2011, con nota di Stefano Caliandro, “Concorso nel pubblico impiego e potestà legislativa concorrente”, 99)
  7. Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione se il principio del maturato economico (introdotto dal comma 218 dell’articolo unico della l. 23/12/05 n. 266) sia compatibile con l’art. 3, n. 1, 1° comma, della direttiva n. 77/187, in ragione del quale è obbligatorio computare l’anzianità del dipendente che proviene dall’Amministrazione cedente tenendo conto dell’anzianità maturata prima del trasferimento, se le norme nazionali che disciplinano la situazione dei dipendenti dello Stato prendono in considerazione l’anzianità del dipendente per il calcolo della sua retribuzione. Per effetto della comunitarizzazione del principio dell’equo processo, disposta dal Trattato di Lisbona, compete inoltre alla Corte di Giustizia verificare se i principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, dell’uguaglianza delle armi del processo, dell’effettività della tutela giurisdizionale e, più in generale, a un equo processo, garantiti dall’art. 6, n. 2, del Trattato sull’Unione Europea, in combinato disposto con l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e con gli artt. 46, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7/12/2000, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’introduzione da parte dello Stato italiano, dopo un arco temporale apprezzabile, di una norma di interpretazione autentica, come quella contenuta nell’art. 1, comma 218, della L. 23/12/05 n. 266, difforme rispetto al dettato da interpretare e contrastante con l’interpretazione costante e consolidata dell’organo titolare della funzione nomofilattica. (Trib. Venezia 4/1/2010, ord., Est. Bertolaso, in D&L 2009, con nota di Nicola Zampieri, “Sull’abuso da parte del legislatore dello strumento delle leggi finanziarie ‘interpretative’ in violazione dei principi di parità delle armi, di legalità e dell’equo processo”, 901)
  8. L’art. 1, comma 218, L. 23/12/05 n. 266, stabilendo che l’art. 8, 2° comma, L. 3/5/99 n. 124 si interpreta nel senso che il personale degli enti locali deve essere immesso nei ruoli statali sulla base del solo trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, non ha violato il principio dell’equo processo poiché ha “inteso ristabilire una delle possibili direzioni dell’originaria intenzione del legislatore” (osteggiata dalla giurisprudenza della Cassazione) poiché all’accordo Aran del 20/7/2000 emerge che l’inquadramento sulla base del maturato economico rappresenta una delle possibili varianti di lettura della citata L. 124/99. In ogni caso secondo la Corte di Strasburgo il divieto d’ingerenza del legislature sulle cause sub iudice, in cui lo Stato è parte sostanziale e formale, non costituisce un divieto assoluto, in quanto la stessa in varie occasioni ha ritenuto non contrari all’art. 6 della Convenzione europea particolari interventi retroattivi dei legislatori nazionali. Ne segue che non è fondata l’eccezione di legittimità costituzionale del predetto art. 1, comma 218, sollevata con riferimento all’art. 117, 1° comma, Cost. (Corte Cost. 26/11/2009 n. 311, Pres. Amirante Rel. Tesauro, in D&L 2009, 901)
  9. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, L. 23/12/05 n. 266 per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 Cedu che stabilisce il diritto di ogni persona a un giusto processo davanti a un tribunale indipendente e imparziale; infatti, il conflitto con la predetta norma può aversi anche quando una norma retroattiva, come appunto l’art. 1, comma 218 cit., pur non essendo finalizzata esclusivamente a incidere sui processi in corso, attribuisca comunque un significativo vantaggio allo Stato in quanto parte di quei procedimenti, in assenza di quelle imperiose ragioni di interesse generale che, sole, potrebbero legittimare questo squilibrio a favore del potere legislativo. (Cass. 24/9/2008 n. 22260, ord., pres. ed est. Senese, in D&L 2008, con nota di Alberto Guariso, “La violazione del principio del giusto processo tra Corte di Giustizia e Corte Costituzionale”, 1069)
  10. Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, L. 23/12/05 n. 266 per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6 Cedu che stabilisce il diritto di ogni persona a un giusto processo davanti a un tribunale indipendente e imparziale;infatti l’emanazione di una norma retroattiva volta a dirimere un contenzioso nel quale sia parte lo Stato che ha emanato la norma, costituisce per se stessa intromissione nel potere giudiziario finalizzata a modificare l’esito dei giudizi in corso, mentre d’altra parte il riassetto organizzativo del settore Ata non integra il requisito delle “imperiose ragioni di carattere generale” che, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, può legittimare norme retroattive. (Corte app. Ancona 26/9/2008 ord., in D&L 2008, con nota di Alberto Guariso, “La violazione del principio del giusto processo tra Corte di Giustizia e Corte Costituzionale”, 1069)
  11. E’ rilevante e non manifestamente infondata e va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del medesimo art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., e, per suo tramite, dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (principio del giusto processo), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, giacché il legislatore del 2005, si sarebbe posto come esclusivo obbiettivo quello di influire sulla soluzione delle controversie in corso, ciò che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte europea, renderebbe illegittimi interventi retroattivi. (Cass. 4/9/2008 n. 22260, ord., Pres. ed Est. Senese, in Lav. nelle P.A. 2008, 632, e in Riv. it. dir. lav. 2009, con nota di Morelli, “Interpretazione autentica e ‘giusto processo’. Torna al vaglio della Corte Costituzionale la disposizione interpretativa della disciplina sul trasferimento del ‘personale ATA’ dagli enti locali allo Stato”, 108, e in Lav. nella giur. 2008, con commento di Vincenzo De Michele, 1128)
  12. E’ costituzionalmente illegittim, nella parte in cui si applica anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l’art. 1, comma 560 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo alla previsione che le amministrazioni pubbliche, nel bandire le prove selettive per l’assunzione di personale a tempo determinato, sono obbligate a riservare una quota non inferiore al 60% del totale dei posti ai soggetti con i quali hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno; tale disposizione di legge statale, essendo attinente alla materia dell’organizzazione amministrativa regionale, viola l’art. 117 Cost. (Corte Cost. 11/4/2008 n. 95, Pres. Bile Rel. Mazzella, in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Riccardo Salomone, “Primo profilo di incostituzionalità delle regole per la stabilizzazione dei lavoratori pubblici: violato l’art. 117 Cost.”, 758)
  13. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 128, secondo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato, non prevede l’obbligo dell’amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall’impiego, emesso ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego. Tale preclusione, che colpisce per una durata limitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione alcuna, tutti i comportamenti rientranti nell’area della decadenza dall’impiego, non è infatti conforme al principio, che è alla base della razionalità che domina il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione. Restano assorbite le altre censure relative agli artt. 4, 35, 51 e 97 della Costituzione. – Sul principio di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione v., citate, le sentenze, n. 270/1986 e n. 16/1991. – Sul potere della pubblica amministrazione di valutare, ai fini dell’ammissione a concorso pubblico, la riabilitazione del candidato, v., citata, la sentenza n. 408/1993. (Corte Cost. 27/7/2007 n. 329, Pres. Bile Rel. Cassese, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Giorgio Mannacio, 1214)
  14. Ai fini del giudizio di costituzionalità su una norma interpretativa, non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, non essendo preclusa al legislatore l’emanazione di norme retroattive in materia civile, semprechè detta retroattività trovi adeguata giustificazione sotto il profilo della ragionevolezza e non contrasti con altri interessi e valori costituzionalmente protetti. Alla luce di tali principi non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 218° comma, L. 23/12/05 n. 266 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) contenente norme interpretative dell’art. 8, 2° comma, L. 3/5/99 n. 124 in materia di trasferimento del personale Ata dagli enti locali allo Stato, sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104, 113. (Corte Cost. 26/6/2007 n. 234, Pres. Bile Rel. Quaranta, in D&L 2007, con nota di Alberto Guariso, “Leggi retroattive, controllo di ragionevolezza e precarietà del diritto”, 662 e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di A. Viscomi, “Il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato: fine della storia”, 23)
  15. E’ illegittimo il combinato disposto degli artt. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a) della legge della regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 e dell’art. 55, comma 4, della legge Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, nella parte in cui prevede che i direttori generali delle Asl decadano dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine di decadenza dall’incarico. (Cost. 23/3/2007 n. 104, Pres. Bile Rel. Cassese, in Lav. nelle P.A. 2007, con commento di Gabriella Nicosia, “Le opinioni della Corte Costituzionale su spoils system, fiducia e imparzialità negli incarichi di funzione dirigenziale: il caso Speciale è davvero speciale?”, 496 e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Fontana, “La dirigenza pubblica fra Scilla e Cariddi salvata dalla Corte Costituzionale?”, 42)
  16. E’ illegittimo l’art. 96 della Regione Siciliana 26 marzo 2002, nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possano essere revocati entro novanta giorni dall’insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto. (Cost. 23/3/2007 n. 104, Pres. Bile Rel. Cassese, in Lav. nelle P.A. 2007, con commento di Gabriella Nicosia, “Le opinioni della Corte Costituzionale su spoils system, fiducia e imparzialità negli incarichi di funzione dirigenziale: il caso Speciale è davvero speciale?”, 496 e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Fontana, “La dirigenza pubblica fra Scilla e Cariddi salvata dalla Corte Costituzionale?”, 42)
  17. E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 2, e/o dell’art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 1 del 2001 e dell’art. 71, commi 1, 3, 4 della legge della regione Lazio n. 9 del 2005, sollevata con riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lett. l). (Cost. 23/3/2007 n. 104, Pres. Bile Rel. Cassese, in Lav. nelle P.A. 2007, con commento di Gabriella Nicosia, “Le opinioni della Corte Costituzionale su spoils system, fiducia e imparzialità negli incarichi di funzione dirigenziale: il caso Speciale è davvero speciale?”, 496 e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Fontana, “La dirigenza pubblica fra Scilla e Cariddi salvata dalla Corte Costituzionale?”, 42)
  18. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2 della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, sollevata con riferimento agli articoli 3, primo comma e 97 Cost. (Cost. 23/3/2007 n. 104, Pres. Bile Rel. Cassese, in Lav. nelle P.A. 2007, con commento di Gabriella Nicosia, “Le opinioni della Corte Costituzionale su spoils system, fiducia e imparzialità negli incarichi di funzione dirigenziale: il caso Speciale è davvero speciale?”, 496 e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Fontana, “La dirigenza pubblica fra Scilla e Cariddi salvata dalla Corte Costituzionale?”, 42)
  19. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della L. n. 145 del 15 luglio 2002 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato), per contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui dispone che “i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione”. (Cost. 23/3/2007, n. 103, in Lav. nella giur. 2007, con commento di Pietro Sciortino, 769 e in Lav. nelle P.A. 2007, 495 e in Riv. it. dir. lav. 2008, con nota di Fontana, “La dirigenza pubblica fra Scilla e Cariddi salvata dalla Corte Costituzionale?”, 42)
  20. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 c. 7 del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui stabilisce la decadenza per le azioni relative a fatti anteriori al luglio 1998 che non siano state proposte al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000, in quanto un termine di decadenza di ventisei mesi non rende “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale nel senso in cui deve essere letta la pertinente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 213/2005; n. 382/2005; n. 197/2006). (Cass. 15/1/2007 n. 616, Pres. Ianniruberto Rel. Picone, in Lav. nelle P.A. 555)
  21. È costituzionalmente illegittima, in quanto contraria all’art. 97 Cost., la norma contenuta nell’art. 1, terzo comma, legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3, la quale prevede che il personale dirigente nominato a tempo determinato per chiamata dall’esterno, qualora abbia prestato servizio per almeno sei anni, svolgendolo con “particolare successo”, possa essere iscritto, con delibera della Giunta provinciale, in una sezione dell’albo degli aspiranti dirigenti, e che tale iscrizione comporti la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l’incarico dirigenziale già ricoperto. (Corte Cost. 9/11/2006 n. 363, Pres. Bile Est. Cassese, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Gaetano zilio Grandi, “Il concorso pubblico quale strumento ordinario di accesso alle pubbliche amministrazioni, tra regola costituzionale e prassi”, 269 e in Lav. nella giur. 2007, con commento di Maria Giovanna Greco, 263)
  22. Non è manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale del 218° comma, dell’articolo unico della L. 23/12/05 n. 266 (che contiene norma di “interpretazione autentica” dell’art. 8, 2° comma, L. 3/5/99 n. 124 in tema di trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato) per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 113 e 42 Cost., poiché, trattandosi di disposizione del tutto innovativa e nel contempo retroattiva, si pone in contrasto: a) con il principio di uguaglianza perché introduce trattamenti differenti tra dipendenti pubblici con mansioni e inquadramento identici; b) con il principio di affidamento sulla certezza dell’ordinamento giuridico perché è volta esclusivamente a intervenire sui giudizi in corso, essendosi per il resto esaurita la vicenda disciplinata; c) con la tutela della proprietà privata essendo i diritti introdotti dall’art. 8 cit. ormai entrati definitivamente nel patrimonio dei dipendenti interessati (Trib. Milano 12/5/2006, ord., Est. Di Leo, in D&L 2006, 521)
  23. È costituzionalmente illegittimo l’art. 32, 1° e 2° comma, L. R. Piemonte 8/1/04 n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) per contrasto con l’art. 117, 3° comma, Cost., poichè attribuisce alla Regione la competenza nella determinazione dei titoli professionali e dei contenuti a essi relativi, di competenza invece dell’ordinamento statale. (Cost. 14/4/2006 n. 153, Pres. Marini Rel. Maddalena, in D&L 2006, con nota di Carmen Schettin, “Accenni sulla competenza concorrente delle Regioni in materia di lavoro”, 731)
  24. Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 11, della legge 27 dicembre2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003) e 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), in quanto impongono alle Regioni e agli enti locali che le assunzioni a tempo indeterminato debbano essere contenute entro quote non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso degli anni 2002 e 2003. Le suddette disposizioni, infatti, non si limitano a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma pongono un precetto specifico e puntuale sull’entità della copertura delle vacanze verificatesi nel 2002 e nel 2003, imponendo che tale copertura non sia superiore al 50 per cento: precetto che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, si risolve in un’indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, relativamente alle quali il Legislatore statale può prescrivere criteri (quello, ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (contenimento della spesa pubblica, ad esempio) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. (Corte Cost. 13-17/12/2004 n. 390, Pres. Onida Rel. Vaccarella, in Lav. e prev. oggi 2005, 495)
  25. Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, visti gli artt. 134 Cost., 1, L. cost. 9 febbraio 1998, n. 1 e 23 ss., L. 11 marzo 1953 n. 87 rimette alla Corte Costituzionale l’esame della questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto, in violazione della norma delegante, introdurrebbe un termine di decadenza per ricorsi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche rimessi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, renderebbe più gravoso per meri motivi organizzativi, attraverso la compressione dei termini relativi, al dipendente far valere i propri diritti patrimoniali, se sorti prima del 30 giugno 1998, e introdurrebbe infine una disciplina irragionevolmente differenziata e vessatoria rispetto agli altri dipendenti per quelli, i cui diritti sono sorti nel periodo anzidetto, in violazione degli artt. 76, 77, comma 1, 3 e 24 Cost. (TAR Friuli Venezia Giulia 26/3/2004, ord., Rel. Di Sciascio, in Lav. nella giur. 2005, con commento di Fabio Petracci, 272)
  26. È inammissibile, in quanto sollevata prima dell’effettiva rimessione all’A.r.a.n. della questione interpretativa sul contratto collettivo e quindi non rilevante nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1, 2 e 3 D.Lgs. N. 165/2001, in relazione al combinato disposto dell’art. 24 e dell’art. 111, commi 1 e 2 Cost., per l’inidoneità del procedimento ivi disciplinato a garantire al pubblico dipendente una sede in cui far valere il proprio punto di vista a fronte della possibilità per la controparte di far valere attraverso l’A.r.a.n. le proprie ragioni in sede di trattative sindacali sull’interpretazione del contratto collettivo. (Corte Cost. 5/6/2003 n. 199, Pres. Chieppa Est. Vaccarella, in Lav. nella giur., con commento di Domenico Pizzonia, 956)
  27. È inammissibile, in quanto sollevata prima dell’effettiva rimessione all’A.r.a.n. della questione interpretativa sul contratto collettivo e quindi non rilevante nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. N. 165/2001, in relazione agli artt. 101, 102 e 111 Cost., concernente l’idoneità dell’accordo raggiunto dall’A.r.a.n. e dalle organizzazioni sindacali a configurarsi come illegittima interferenza di un potere normativo nel processo in corso. (Corte Cost. 5/6/2003 n. 199, Pres. Chieppa Est. Vaccarella, in Lav. nella giur., con commento di Domenico Pizzonia, 956)
  28. È inammissibile, in quanto sollevata prima dell’effettiva rimessione all’A.r.a.n. della questione interpretativa sul contratto collettivo e quindi non rilevante nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. N. 165/2001, in relazione al disposto dell’art. 39, comma 1, Cost., nella parte in cui lede la libertà sindacale del lavoratore privandolo della facoltà di prospettare, in ordine ai prodotti della contrattazione collettiva, le proprie esigenze, il proprio punto di vista e di manifestare il proprio dissenso. (Corte Cost. 5/6/2003 n. 199, Pres. Chieppa Est. Vaccarella, in Lav. nella giur., con commento di Domenico Pizzonia, 956)
  29. È inammissibile, in quanto sollevata prima dell’effettiva rimessione all’A.r.a.n. della questione interpretativa sul contratto collettivo e quindi non rilevante nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. N. 165/2001, in relazione al disposto dell’art. 39, commi 2, 3 e 4, Cost., nella parte in cui consente all’accordo di cui all’art. 64, comma 2, di intervenire, con efficacia erga omnes, con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto da interpretare o modificare a prescindere dalla loro attuale rappresentatività, e quindi con violazione del principio di maggioranza al quale si ispira l’art. 43, D.Lgs. N. 165/2001, in relazione alla stipulazione dei contratti collettivi con efficacia erga omnes nel settore pubblico. (Corte Cost. 5/6/2003 n. 199, Pres. Chieppa Est. Vaccarella, in Lav. nella giur., con commento di Domenico Pizzonia, 956)
  30. È infondata, in ragione della peculiarità del contratto collettivo nel pubblico impiego, che è efficace erga omnes e funzionale all’interesse pubblico, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. N. 165/2001, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui riserva alle controversie promosse dai dipendenti della Pubblica Amministrazione una disciplina diversa rispetto al settore privato. (Corte Cost. 5/6/2003 n. 199, Pres. Chieppa Est. Vaccarella, in Lav. nella giur., con commento di Domenico Pizzonia, 956)
  31. È infondata, in quanto la natura sommaria della valutazione richiesta al giudice a seguito di una richiesta di misura cautelare è compatibile con la rimessione, anteriore, coeva o successiva, della questione interpretativa all’A.r.a.n., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. N 165/2001, per violazione dell’art. 24 Cost., nella parte in cui, vincolando il giudice ad investire della questione interpretativa l’A.r.a.n. ed a sospendere il processo per 120 giorni, gli impedirebbe di valutare il fumus boni iuris della richiesta di misura cautelare eventualmente proposta. (Corte Cost. 5/6/2003 n. 199, Pres. Chieppa Est. Vaccarella, in Lav. nella giur., con commento di Domenico Pizzonia, 956)
  32. Sono infondate, per essere il meccanismo dell’accertamento pregiudiziale di cui all’art. 64, D.Lgs. N. 165/2001, in sintonia con la ratio della legge di delega, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1 e 3 cit., in riferimento all’art. 76 Cost. (Corte Cost. 5/6/2003 n. 199, Pres. Chieppa Est. Vaccarella, in Lav. nella giur., con commento di Domenico Pizzonia, 956)
  33. È infondata, in quanto il meccanismo di rimessioni alle parti collettive opera solo in presenza di una seria questione interpretativa, la questione di legittimità dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. N. 165/2001, per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. (Corte Cost. 5/6/2003 n. 199, Pres. Chieppa Est. Vaccarella, in Lav. nella giur., con commento di Domenico Pizzonia, 956)
  34. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, 2° comma D.Lgs. 30/3/01 n. 165 sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., poiché anche dopo la riforma del 1993, la non omogeneità della disciplina che regola il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a quello delle dipendenze di datori di lavoro privati-in particolare per quanto riguarda la genesi del rapporto che nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso ai sensi dell’art. 97 Cost.-giustifica la scelta del legislatore di ricollegare effetti giuridici diversi (conversione del rapporto per i privati ed eventuali conseguenze risarcitorie per i pubblici) alla violazione di norme imperative. (Corte Cost. 27/3/2003 n. 89, Pres. Chieppa, Rel. Marini, in D&L 2003, 273, con nota di Valentina Civitelli, “Contratti a termine illegittimi nella PA: non è incostituzionale l’assenza di sanzioni”)
  35. Non è fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, 36° comma, L. 23/12/94 n. 724 nella parte in cui prevede il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria riferita ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti. (Corte Cost. 27/3/2003 n. 82, Pres. Chieppa Rel. Bile, in D&L 2003, 282)
  36. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, 2° comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui esclude che la violazioni di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte della pubbliche amministrazioni, possa comportare la costituzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. Il principio dell’accesso mediante concorso- enunciato dall’art. 97 Cost., a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione- rende palese la non omogeneità tra lavoro pubblico e privato e non consente di ritenere violato il principio di uguaglianza. (Corte Cost. 13/3/2003 n. 89 Pres. Chieppa Rel. Marini, in Giur. It. 2004, 19, con nota di Domenico Mezzacapo, “Il contratto a termine nel lavoro pubblico: specialità, peculiarità ed ambiguità”)
  37. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 d.leg. 29 ottobre 1998 n. 387 (il cui contenuto è ora riprodotto nell’art. 63 d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui si demanda al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni (nella specie in una Asl), in riferimento agli art. 76 e 77 Cost. (Corte Costituzionale 9/12/2002, n. 525, Pres. Ruperto, Est. Chieppa, (ord), in Foro it 2003 parte prima, 315)
  38. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, 2° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all’atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto, stipulato ai sensi degli art. 100 e 116 d.p.r. 382/80, in riferimento agli art. 3 e 97. Cost. (Corte Costituzionale 26/11/2002, n. 480, Pres. Ruperto, Est. Zagrebelsky, in Foro it. 2003, parte prima, 326)
  39. E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 35, 17° comma, d.leg. 80/98, sollevata dopo l’ entrata in vigore del testo unico delle leggi sul pubblico impiego (d.leg. 165/01), che all’ art.72, 1° comma, lett. b), ha disposto l’abrogazione della disposizione censurata, riproducendola nell’ art. 69, 7° comma, con diversa formulazione, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77, 1° comma, Cost. (Corte Costituzionale 10/5/2002, n. 184, (ord), Pres. Vari, Est. Mezzanotte, in Foro it. 2003 parte prima, 45)
  40. E’ manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di costituzionalità della normativa in tema di opzione da parte dei dipendenti sanitari tra l’esercizio dell’attività professionale intra moenia e l’esercizio dell’attività extra moenia (artt. 5, 7° comma, D.Lgs. 21/12/99 n. 517, 15 quinquies, 2° comma, lett. a), b), c) e d) D. Lgs 30/12/92 n. 502 e art. 72, 11° comma, L. 23/12/98 n. 448) (Cons. Stato, VI sez., 24 marzo 2000 n. 1431 (ord.), pres. De Roberto, est. Maruotti, in D&L 2000, 307)
  41. Non è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, 8° comma, del D.Lgs. 21/12/99 n. 517, giacché il termine ivi previsto a carico dei medici universitari per la formulazione dell’opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e attività extra moenia appare in contrasto con l’art. 97 Cost. sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e contraddittorietà con il sistema normativo in cui si colloca; conseguentemente la fissazione di detto termine perentorio deve essere sospesa in via cautelare (TAR Lazio, sez. III, 8 marzo 2000 n. 2112 (ord.), pres. Cossu, est. Speranza, in D&L 2000, 309)
  42. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, commi 205, 206 e 207 della L. 28/12/95 n. 549, come modificato dall’art. 6, comma 6-bis, DL 31/12/96 n. 669 convertito in L. 28/2/97 n. 30, nella parte in cui introduce procedure concorsuali interne di riqualificazione per l’accesso alla settima qualifica funzionale; tali procedure derogano infatti al principio costituzionale dell’accesso alla qualifica superiore mediante concorso pubblico, violando il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e ponendosi così in contrasto con l’art. 97, 1° e 3° comma, Cost. (Corte Cost. 4/1/99 n. 1, pres. Granata, rel. Ruperto, in D&L 1999, 491, n. Guariso, <> e <>: la dura lotta per il posto di lavoro pubblico continua)

 

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