Lavoro agile incentivato per i residenti delle zone montane
Legge 12 settembre 2025, n. 131
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025, la legge n. 131/2025, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, contiene alcune disposizioni di interesse in materia di lavoro fra cui, all’articolo 26, l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento e favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione che vi risiede.
In particolare, dal 2026 al 2030, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa nei piccoli comuni montani, a favore di dipendenti con specifici requisiti, è riconosciuto un esonero previdenziale per gli anni 2026 e 2027 in misura pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL), per un importo massimo di 8.000 euro, con progressiva riduzione negli anni successivi.
Potranno beneficiare dello sgravio contributivo i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che non abbiano compiuto 41 anni alla data del 20 settembre 2025, che svolgano stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile disciplinato dalla legge n. 81/2017 in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che trasferiscano la loro abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano.
L’individuazione dei comuni montani destinatari di questa misura incentivante è affidata ad un decreto di successiva emanazione.
La legge n. 131/2025 inoltre, all’articolo 29, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti, prevede un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe di uno dei predetti comuni montani successivamente alla data del 20 settembre 2025. L’importo verrà determinato con successivo decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che stabilirà altresì i criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio. Nel valore del contributo in esame non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale.