Contrazione della legionella sul luogo di lavoro: condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno

16 Ottobre 2025

Tribunale di Milano, 16 ottobre 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice meneghino accoglie il ricorso di un magazziniere e ha dichiarato la responsabilità del datore di lavoro per la grave polmonite da legionella contratta dal lavoratore. L’azienda si era difesa sostenendo che i propri campionamenti privati fossero negativi, che il rischio fosse stato correttamente valutato e che non vi fosse prova del nesso causale tra l’attività e la patologia. Il Tribunale ha giudicato infondata la tesi della società, dando prevalenza ai campionamenti effettuati dall’ATS di Milano, che avevano invece rilevato la presenza del batterio negli impianti idrici dei bagni e degli spogliatoi utilizzati dai dipendenti. Il Giudice ha inoltre evidenziato la mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie, attribuendo pertanto alla società la violazione dell’obbligo di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c. Il datore di lavoro è stato pertanto condannato a risarcire il lavoratore per il danno non patrimoniale, sia per l’invalidità permanente che per l’inabilità temporanea, non indennizzati da INAIL a causa della ridotta percentuale di danno riconosciuta.