Corte di cassazione, ordinanza 1° settembre 2021 n. 23723

1 Settembre 2021

Nulla in ogni caso la clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la decisione di risolvere il patto di non concorrenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ritenuto di superare la nullità della clausola, in quanto il compenso di esso era stabilito al termine del rapporto di lavoro e il recesso era avvenuto sei mesi prima di tale termine, sicché non avrebbe leso la libertà del dipendente nella ricerca di una nuova occupazione. La Cassazione, viceversa, dichiara comunque nulla la clausola, affermando che gli obblighi reciproci del patto di non concorrenza vengono definitivamente assunti al momento della stipula e i loro effetti non possono essere ex post posti unilateralmente nel nulla.