Consiglio direttivo FSBA, delibera 8 aprile 2020 n. 3/20

8 Aprile 2020

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA), in ottemperanza all’Accordo interconfederale del 26 febbraio 2020, ha previsto un intervento a sostegno del reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte delle imprese aderenti, per 20 settimane nell’arco del biennio mobile (assegno ordinario). Come noto, per beneficiare dell’intervento di sostegno al reddito garantito da FSBA, le imprese devono possedere un’anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi presso FSBA. A seguito delle numerose sollecitazioni provenienti dalle imprese non regolari sotto il profilo contributivo e verificata la legittimità della predetta disposizione con il Ministro del Lavoro, il Fondo, con Delibera n. 3 dell’8 aprile 2020, conferma che anche i datori di lavoro irregolari possono accedere alle prestazioni di integrazione salariale, a condizione che sia regolarizzata la posizione contributiva mediante un versamento rateale della contribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023.

Tipo di Atto: Accordi sindacali

Sezione: emergenza covid-19