Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

6 Agosto 2021

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021 il decreto-legge n. 111/2021, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e dell’istruzione universitaria. Il decreto dispone che dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico e universitario – docenti, personale Ata e dirigenti – dovrà possedere ed esibire il green pass per accedere al lavoro.
Saranno escluse dall’obbligo del possesso della certificazione verde solo le persone esenti dalla campagna vaccinale in base a idonea certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie.
In mancanza del green pass, il personale non sarà ammesso in servizio, non potrà svolgere le funzioni del proprio profilo professionale né permanere a scuola o all’università e sarà considerato assente ingiustificato; a decorrere, poi, dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro verrà sospeso e non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento. A partire dal primo giorno, invece, e per ogni giorno di mancata esibizione del green pass, dallo stipendio verrà sottratta la singola giornata, in quanto assenza non giustificata.
In aggiunta alla sospensione dal servizio e del diritto alla retribuzione, la violazione riguardante l’obbligo del possesso della certificazione verde e il dovere di controllo e verifica verrà punita anche con una multa da 400 a 1.000 euro, applicata dai dirigenti scolastici quali «organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro».
Infine, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione vigerà l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a meno che alle attività partecipino solo studenti vaccinati o guariti, e sarà vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5 gradi.