Legge 21 maggio 2021, n. 69

21 Maggio 2021

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Tra le modifiche apportate in sede di conversione al D.L. n. 41, segnaliamo le principali in materia di lavoro: a) art. 8 – Le ulteriori settimane di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA previste dal decreto Sostegni (ulteriori 13 settimane per la CIGO e ulteriori 28 settimane per assegno ordinario e CIGD a decorrere dal 1° aprile 2021) possono essere concesse in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale messi a disposizione dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Tale previsione consente, di fatto, a tutti i datori di lavoro che abbiano esaurito le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021 prima del 1° aprile 2021, di accedere ai nuovi trattamenti del Decreto Sostegni anche prima di tale data. b) art. 6-quinques – Confermato, anche per il periodo d’imposta 2021, l’aumento da euro 258,23 a euro 516,46 (dunque il raddoppio) della soglia di esenzione per i fringe benefit erogati dal datore di lavoro. c) art. 12-bis – Istituito presso il Ministero dell’economia un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato a erogare contributi per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, di erogare l’assegno di mantenimento. d) art. 15 – Confermata la proroga, fino al 30 giugno 2021, delle tutele introdotte e poi rinnovate dalla legislazione emergenziale (art. 26, comma 2 del DL n. 18/2020 e successive modifiche) a favore dei lavoratori in condizione di fragilità, ai quali è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, agli stessi soggetti è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico. e) art. 18-bis – Riconosciuta, ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021, un’indennità connessa all’emergenza epidemiologica in atto, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per il 2021. La determinazione dell’importo di tale indennità è demandata ad un successivo decreto interministeriale. f) art. 31 – Viene stabilito che l’assenza dal lavoro dovuta alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche sia da considerare quale “assenza giustificata” non determinante alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.