La restituzione dei contributi versati costituisce una facoltà dell’interessato e presuppone pertanto la presentazione di una domanda in via amministrativa da parte dello stesso, finché è prevista tale possibilità.
L’iscrizione alla Cassa di previdenza geometri è obbligatoria per gli iscritti al relativo albo che esercitino la libera professione anche se occasionalmente e in assenza di un reddito professionale.
L’avvocato che svolge la propria attività in maniera abituale senza raggiungere un reddito sufficiente per l’iscrizione alla Cassa professionale è obbligatoriamente iscritto alla Gestione separata INPS.