Nullo il licenziamento ricevuto successivamente alla data di entrata in vigore della disciplina di blocco dei licenziamenti, anche se la comunicazione sia stata spedita prima.
La revoca del licenziamento introdotta dall’art. 14 del DL 104/2020 era applicabile solo ai licenziamenti intimati successivamente alla sua entrata in vigore e durante il periodo di vigenza della norma.
Sono elementi indiziari ai fini della ritorsività del licenziamento, il logoramento dei rapporti tra datore di lavoro e dipendente e l’assunzione di un nuovo lavoratore nella posizione del licenziato.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021 la Legge n. 4/2021, con cui si è provveduto a ratificare e rendere esecutiva in Italia la Convenzione OIL n. 190, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, sull’eliminazione della violenza e delle...