Nel caso in cui uno Stato membro, per sanare il pregresso ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a termine, ne disponga la trasformazione a tempo indeterminato, non è altresì normalmente dovuto anche un risarcimento danno.
Al lavoratore a tempo pieno, licenziato non per colpa quando è in congedo parentale a tempo parziale, compete il trattamento che gli spetterebbe se fosse ancora a tempo pieno.