In caso di annullamento giudiziale di dimissioni rese in stato di incapacità, il diritto alle retribuzioni del lavoratore decorre dalla data della sentenza.
Ai fini del possibile accesso al Fondo di garanzia in caso d’insolvenza del datore di lavoro, compete al Tribunale fallimentare l’accertamento che un’impresa non può essere dichiarata fallita per esiguità dell’esposizione debitoria.