Il cittadino di uno Stato membro dell’Unione che risieda e sia iscritto a un regime previdenziale presso uno Stato terzo può essere assoggettato nello Stato membro a contributi sociali ivi previsti su redditi di capitale.
L’ingegnere lavoratore dipendente che svolge anche attività professionale deve essere iscritto alla Gestione separata INPS, anche se versa il [solo] contributo integrativo alla INARCASSA.