La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10526 del 3 maggio 2018, respingendo il ricorso presentato dall’INPS, ha stabilito che il lavoratore con contratto a part-time ciclico ha diritto ad un’anzianità contributiva per 52 settimane l’anno ai fini della pensione.

In forza del principio comunitario di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e pieno, anche i periodi in cui il dipendente resta a casa avvicinano la data di acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza

Tribunale di Milano, 23 marzo 2018

Per la domanda di anticipo NASPI non serve la prova dell’avvio dell’attività autonoma o imprenditoriale.Il Tribunale di Milano si pronuncia in materia di richiesta di anticipo NASPI ex art. 8 D. Lgs 22/2015 rigettata dall’INPS per “mancanza della documentazione...

Corte d’Appello di Roma 1 febbraio 2018

Giustificato motivo oggettivo: se non viene provata l’impossibilità di ricollocamento il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.I giudici di Roma, con ampia e articolata motivazione, nel valutare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo relativo alla...