Anche in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività è necessario il rispetto dei criteri di scelta, se l’attività è proseguita anche solo parzialmente o ai fini della liquidazione.
Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato l’utilizzatore deve dimostrare sia l’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge sia le ragioni che giustifichino l’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’effettività della riorganizzazione aziendale va dimostrata in termini di necessità di sopprimere la specifica posizione alla quale è addetto il lavoratore.
Il primario ospedaliero che, durante l’orario di servizio, svolge attività libero-professionale intramoenia compie falsa attestazione della sua presenza al lavoro.