Il licenziamento per scarso rendimento è di tipo soggettivo, in quanto causato dall’inosservanza da parte del lavoratore dei suoi obblighi contrattuali.
Viola l’obbligo di esclusiva il giornalista che, senza autorizzazione del direttore, partecipa a trasmissioni televisive di un’emittente concorrente con la datrice di lavoro.
La tempestiva comunicazione ai sindacati e all’ufficio regionale del lavoro dell’elenco dei lavoratori licenziati collettivamente è necessaria anche in caso di cessazione totale dell’attività.