Il termine per proporre reclamo/appello avverso la sentenza del rito Fornero per l’impugnazione del licenziamento non decorre dalla lettura in udienza della stessa, ma unicamente dalla sua comunicazione di cancelleria o dalla sua notificazione.
Illegittimo il licenziamento collettivo se la comunicazione di avvio della procedura sindacale è limitata, in assenza di r.s.a. o di r.s.u., alle sole OO.SS. operanti sul territorio comunale.
Anche l’opposizione all’ordinanza della fase sommaria del rito Fornero per l’impugnazione del licenziamento va notificata a pena di decadenza nei termini di legge.
In vigore dal 2 settembre 2016 il decreto legislativo n. 159/2016, di attuazione alla direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi...