Tribunale di Roma, 14 aprile 2016

Il fatto che il lavoratore presenti la domanda dell’Aspi subito dopo l’avvio della procedura ex art. 7 l. 604/1966, e prima dell’effettivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è un motivo ostativo alla concessione dell’indennità.

Tribunale di Milano, 24 marzo 2016

La relativa autonomia nello svolgimento della mansione, caratterizzata da responsabilità direttive, e il fatto di avere collaborato anche con soggetti terzi non sono elementi incompatibili con il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.

Corte d’Appello di Milano, 30 marzo 2016

Tribunale di Milano, 30 marzo 2016 (ordinanza)Nella disciplina del licenziamento collettivo, costituisce violazione dei criteri di scelta l’utilizzazione di criteri o sotto-criteri organizzativi basati sulle funzioni svolte o su altre valutazioni professionali, che...