Corte d’Appello di Milano, 19 luglio 2016

Non viene seguito l’orientamento di una isolata sentenza della Cassazione (18678 del 2914): la disciplina della malattia dell’art. 2110 c.c. è speciale rispetto al regime del licenziamento per giustificato motivo.

Corte di cassazione, sentenza 14 luglio 2016 n. 14375

La legittimità del trasferimento, che deve essere provata dalla parte datoriale, è questione pregiudiziale rispetto all’accertamento della legittimità del licenziamento disciplinare per mancata presa di servizio presso la nuova sede.

Licenziamento

Giustificato motivo soggettivo – Abbandono comunità di recupero – Trasferimento presso altra struttura di recupero – Conservazione del posto di lavoro – Non sussiste.