Nell’impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza dell’esatta portata dei fatti da addebitare.
L’inosservanza del termine di 10 giorni per il deposito della sentenza d’appello nel rito “ex lege Fornero” in materia di licenziamento non ne determina la nullità.