Il termine di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale di un licenziamento decorre dalla spedizione da parte del lavoratore – e non dalla ricezione da parte del datore di lavoro – dell’impugnazione stragiudiziale dello stesso.
Se l’appaltatore fallisce, l’azione giudiziaria avviata dai lavoratori per ottenere il pagamento delle retribuzioni può proseguire, davanti al Giudice del lavoro, nei confronti del solo committente.