Corte di cassazione, sentenza 7 ottobre 2015 n. 20068

Il termine di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale di un licenziamento decorre dalla spedizione da parte del lavoratore – e non dalla ricezione da parte del datore di lavoro – dell’impugnazione stragiudiziale dello stesso.

Tribunale di Pavia (ord.), 28 luglio 2015

Se l’appaltatore fallisce, l’azione giudiziaria avviata dai lavoratori per ottenere il pagamento delle retribuzioni può proseguire, davanti al Giudice del lavoro, nei confronti del solo committente.