Anche nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, quest’ultima esercita i poteri e solo i poteri del privato datore di lavoro.
Mutando le modalità della prestazione lavorativa (nella specie da notturna a diurna) si riduce anche la retribuzione negli elementi accessori legati alle precedenti modalità.
La sezione lavoro della cassazione conferma l’esclusione dalla base di calcolo del t.f.r. dei contributi versati dal datore di lavoro ad un Fondo pensionistico aziendale anche nel regime antecedente la riforma del 1993.