Applicabile a ogni tipo di previdenza complementare la regola della portabilità (riscatto o trasferimento ad altra forma di previdenza complementare dei contributi versati) stabilita dall’art. 10 D. Lgs. n. 124/1993 (abrogato dal 1° gennaio 2007).
Utili a tutti gli effetti contrattuali (scatti di anzianità, etc.) i periodi di lavoro prestati in esecuzione di contratti a termine prima della loro conversione a tempo indeterminato.
La prescrizione triennale del diritto alle prestazioni INAIL è sospesa per 150 giorni dalla presentazione della relativa richiesta in via amministrativa, anche nel caso in cui l’ente non abbia ancora formulato una risposta conclusiva.