Perequazione delle pensioni: legittimo il calcolo “a blocchi” per il 2023 e 2024
Corte costituzionale, sentenza 16 aprile 2026, n. 52
Il Tribunale di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., delle norme di legge che, per il 2023 e il 2024, hanno previsto la rivalutazione delle pensioni secondo il sistema di calcolo “a blocchi” (cioè applicando un’unica aliquota all’intero importo del trattamento, in base alla fascia in cui esso ricade), anziché secondo il sistema “a scaglioni” previsto a regime (che applica aliquote diverse alle diverse fasce di importo), ritenendo che tale criterio producesse effetti di appiattimento tra trattamenti pensionistici originariamente diversi, con possibili allineamenti e, in casi limite, “sorpassi” tra pensioni appartenenti a fasce differenti. La Corte costituzionale dichiara la questione non fondata, osservando che: (i) la copertura costituzionale dell’istituto della perequazione automatica delle pensioni non impone una rivalutazione riconosciuta sempre – e nella stessa misura – a tutti i trattamenti, spettando al legislatore un ampio margine di discrezionalità nel bilanciamento tra tutela del potere d’acquisto delle pensioni ed esigenze della finanza pubblica; (ii) il sistema di calcolo “a blocchi”, pur potendo determinare un effetto di allineamento tra pensioni contigue, produce conseguenze comunque marginali, riferite a differenziali di importo esigui, mentre gli eventuali effetti di “sorpasso” sono stati neutralizzati dal legislatore mediante apposite clausole di salvaguardia; esso resta pertanto costituzionalmente tollerabile, senza incidere su ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza del sistema.