Accertamenti ispettivi INPS e preclusioni successive

7 Dicembre 2025

Corte di cassazione, sentenza 7 dicembre 2025 n. 31915

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel corso dell’ispezione presso una società, riguardante il periodo dal 1996 al 2002, l’INPS aveva accertato l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore fino al dicembre 1999, escludendolo per il periodo successivo. A seguito poi di una sentenza passata in giudicato tra quel lavoratore e l’impresa che aveva accertato il rapporto di lavoro subordinato anche dal 2000 al 2002, condannando la società alla regolarizzazione contributiva, l’INPS aveva provveduto a richiedere i contributi anche per tale ulteriore periodo. Vi si era opposta in giudizio la società, invocando la norma previdenziale secondo la quale, in caso di accertamento ispettivo, l’eventuale esito favorevole per il contribuente non può essere rimesso in discussione successivamente con ispezioni riguardanti i periodi già esaminati, salvo il caso di comportamenti omissivi o irregolari del datore o di denuncia del lavoratore. Diversamente da quanto stabilito dai giudici di merito, che avevano ritenuto applicabile la preclusione, equiparando l’accertamento giudiziale a quello amministrativo, la Corte esclude che la fattispecie sia riconducibile a quella considerata dalla norma citata. Così venuto meno tale presupposto, diventa necessario, secondo la Corte, procedere all’accertamento del reale atteggiarsi dei rapporti tra le parti, nel cui quadro non può non considerarsi l’esistenza e l’incidenza di una sentenza che ha accertato le circostanze di fatto su cui fonda la pretesa contributiva.