Accertamento Inps di un’esposizione contributiva: sussiste l’interesse all’azione di accertamento negativo
Corte di Cassazione, ordinanza 15 febbraio 2026, n. 3352
La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la domanda di una società cooperativa agricola di annullamento dell’accertamento ispettivo INPS della insussistenza di numerosi rapporti di lavoro e della esistenza di una consistente esposizione contributiva, ritenendolo improduttivo di effetti immediati nella sfera giuridica del destinatario. La Cassazione, accogliendo il ricorso della società, afferma che: (i) quando il verbale ispettivo contenga l’accertamento di violazioni idonee a fondare un recupero contributivo, esso assume carattere concretamente pregiudizievole, radicando l’interesse all’azione di accertamento negativo del rapporto previdenziale; (ii) infatti, sulla base del solo verbale, gli enti previdenziali possono procedere al recupero dei contributi, con effetti anche sulla regolarità contributiva dell’impresa (DURC) e sulla possibilità di partecipare a gare pubbliche; (iii) l’art. 24, co. 3, d.lgs. n. 46/1999 ammette espressamente l’azione di accertamento negativo avverso il verbale contenente una pretesa contributiva.