Assegno nucleo familiare al convivente del datore e non al coniuge?

22 Luglio 2025

Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2025 n. 120

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Il dubbio di costituzionalità che viene proposto alla Corte, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., riguarda la norma (art. 2 D.P.R. n. 797/1955) che non prevede la convivenza more uxorio col datore di lavoro tra le cause ostative alla fruizione degli assegni per il nucleo familiare, come invece sarebbe stabilito per il coniuge, oltre che per i parenti e affini fino al terzo grado conviventi. La Corte, nel ritenere infondata la questione, rileva anzitutto che la ratio dell’esclusione del coniuge è quella di evitare che il beneficio sia erogato al nucleo familiare di cui fa parte il datore di lavoro, così risolvendosi in un autofinanziamento. Ma se questa è la funzione della norma, va altresì considerato che nell’ambito della disciplina generale dell’assegno (art. 2, primo comma D.L. n. 69/1988) il convivente di fatto non viene incluso nel nucleo familiare, salvo il caso dii stipulazione del contratto di convivenza, sicché appare coerente la sua mancata esclusione dal novero dei beneficiari. In conclusione, nessuna delle due figure può per legge ricevere l’assegno.