Assegno Unico esteso anche ai nuclei con figli residenti in altro Paese UE
Legge n. 50/2026, di conversione del decreto-legge n. 19/2026
La legge di conversione del cd. Decreto PNRR, oltre a confermare le disposizioni contenute nel decreto originario, introduce alcune novità in materia di lavoro e di sostegno al reddito, tra cui:
- modifiche al D.Lgs. n. 230/2021 in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, ampliandone la platea dei soggetti beneficiari;
- il differimento dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026 della decorrenza della nuova normativa, prevista dalla legge di Bilancio 2026, relativa al diritto del lavoratore alla portabilità del contributo datoriale ad un eventuale nuovo fondo di previdenza complementare aperto da lui scelto.
Relativamente all’Assegno Unico e Universale la legge n. 50/2026 introduce il nuovo comma 2-bis all’articolo 1 del D.Lgs. n. 230/2021, ampliando la platea dei soggetti beneficiari dell’Assegno unico e universale.
In particolare, tra i richiedenti l’assegno ora rientrano anche:
- i lavoratori degli Stati membri dell’Unione europea non residenti in Italia che hanno un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione;
- coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana.
Viene inoltre abrogata la previsione secondo cui il richiedente la prestazione dell’Assegno Unico e Universale deve essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero che sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.