Assicurazione INAIL e soci di cooperative e di altre società
Corte di Cassazione, ordinanza 10 ottobre 2025, n. 27152
Un socio-lavoratore di cooperativa aveva agito in giudizio per ottenere la tutela INAIL per un infortunio occorso durante un sopralluogo presso un’azienda volto a verificare infiltrazioni e predisporre le necessarie opere di manutenzione. Tribunale e Corte d’appello avevano respinto la domanda, escludendo che l’attività rientrasse tra quelle “manuali” assicurate ex D.P.R. n. 1124/1965. La Cassazione accoglie il ricorso, ribadendo che: (i) ai sensi dell’art. 4, n. 7, D.P.R. n. 1124/1965, per i soci di cooperative e di altre società è assicurata contro gli infortuni sul lavoro “qualunque attività manuale” connessa alle mansioni oggetto dell’obbligazione lavorativa, e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità; (ii) la nozione di “occasione di lavoro” ricomprende anche attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni convenute, purché ad esse connesse; (iii) in tale prospettiva, il sopralluogo funzionale alla programmazione dell’intervento manutentivo integra senz’altro attività coperta dalla tutela assicurativa.