Cassa Forense: no alla restituzione dei contributi integrativi in caso di cancellazione dall’albo per incompatibilità
Corte di Cassazione, 3 novembre 2025, n. 28979
Un avvocato, cancellato dall’albo e quindi dalla Cassa forense per incompatibilità, aveva ottenuto dai giudici di merito la condanna della Cassa alla restituzione della contribuzione integrativa versata per gli anni 2001-2004. Cassando la sentenza dell’appello, la Cassazione osserva: (i) il contributo integrativo è dovuto dagli iscritti all’albo e commisurato al volume d’affari, con facoltà di rivalsa sul cliente: esso è quindi connesso all’esercizio della professione e non all’iscrizione alla Cassa, sicché la sua riscossione non è “indebita” neppure se l’iscrizione risulti successivamente incompatibile; (iv) la funzione del contributo integrativo — destinato al finanziamento complessivo del sistema e imposto anche a categorie temporaneamente esonerate dalla continuità professionale — è infatti di carattere solidaristico: la sua restituzione ne snaturerebbe la ratio, in contrasto col principio di cui all’art. 2 Cost.