Cassazione,sentenza n. 27812 del 12 dicembre 2013

15 Dicembre 2013

D.l. 28 giugno 2013 n. 76 – Pensione di inabilità – nuovi presupposti – totale invalidità – reddito personale dell’invalido non superiore ad € 16. 127, 30 – sfera applicativa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione 12 dicembre 2013 n. 27812

Abstract

Anche per le domande all’INPS non definite e per quelle giudiziarie in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 il LIMITE DI REDDITO utile per il godimento della PENSIONE DI INABILITA’ va riferito esclusivamente all’interessato, senza il concorso del reddito del coniuge, ma la pensione così definita decorre dal 28 giugno 2013, salve le somme già pagate.

Commento

La sentenza interpreta per la prima volta l’art. 10, commi 5° e 6° del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, il quale innova rispetto alla disciplina precedente (peraltro oggetto di interpretazioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità, da ultimo peraltro orientata nel senso del cumulo dei redditi familiari) in materia di limite di reddito utile per il conseguimento della pensione di inabilità, stabilendo che esso fa esclusivamente riferimento al reddito dell’interessato e non anche a quello di altri familiari, in particolare del coniuge. La norma, pur indicando nella data di entrata in vigore del decreto legge la decorrenza della pensione secondo i nuovi più favorevoli requisiti, ne estende l’applicazione anche alle domande di pensione non ancora definite in via amministrativa o giudiziaria, ma senza diritto agli arretrati, salvo che per gli importi già erogati sulla base della interpretazione più favorevole della disciplina precedente.