Comunicazione avviso bonario INPS: la prescrizione è interrotta dal rilascio dell’avviso di giacenza
Corte di Cassazione, ordinanza 12 giugno 2026, n. 19480
La controversia riguardava l’efficacia, ai fini della prescrizione, di un avviso bonario di pagamento inviato dall’INPS mediante raccomandata e non consegnato per temporanea assenza del destinatario. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’effetto interruttivo si producesse solo dopo il decorso di dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, dichiarando quindi prescritto il credito. La Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS e afferma che: (i) l’avviso bonario è un atto stragiudiziale di costituzione in mora e non è soggetto alla disciplina delle notificazioni; (ii) trova applicazione la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c.; (iii) in caso di mancata consegna della raccomandata per assenza del destinatario, l’effetto interruttivo della prescrizione si produce già dal rilascio dell’avviso di giacenza, momento in cui l’atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza necessità di attendere il decorso dei dieci giorni previsti per la compiuta giacenza nelle notificazioni; (iv) resta salva la prova contraria del destinatario circa la mancata conoscenza dell’atto per causa a lui non imputabile.