Conciliazione fiscale: la rideterminazione dell’imponibile incide anche sui contributi INPS
Corte di Cassazione, ordinanza 6 maggio 2026, n. 13043
La Corte d’appello aveva respinto l’opposizione proposta da un artigiano avverso un avviso di addebito INPS relativo ai contributi IVS eccedenti il minimale, ritenendo irrilevante la rideterminazione al ribasso del reddito imponibile intervenuta con una successiva conciliazione giudiziale, nel contenzioso tributario con l’Agenzia delle Entrate. La Cassazione accoglie il ricorso dell’artigiano, rilevando che, in materia di contributi “a percentuale” dovuti alla Gestione artigiani, la conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992 ha efficacia novativa delle originarie pretese fiscali e comporta la rideterminazione della base imponibile. Ne consegue che, nel sistema previsto dalla legge italiana, tale rideterminazione si riflette anche sull’ammontare dei contributi previdenziali richiesti dall’INPS sulla base del maggior reddito originariamente accertato dall’Agenzia delle Entrate.